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Pagamenti in contanti: i nuovi limiti 2019

La manovra 2019 eleva a 15mila euro il limite all'uso del contante per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al turismo rese ai cittadini stranieri


di Lucia Izzo - La legge di Bilancio 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie generale, supplemento ordinario n. 302 del 31 dicembre 2018), ha apportato numerosi e discussi cambiamenti. Tra le tante misure emerge il cambiamento della soglia entro la quale sarà possibile effettuare determinate transazioni utilizzando il contante.


In particolare, la manovra è intervenuta su alcune disposizioni inerenti la tracciabilità dei pagamenti per alcuni soggetti (es. agenzie di viaggio e turismo) dettando un nuovo limite sui trasferimenti in denaro contante, volti all'acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da parte di stranieri non residenti.

Pagamenti in contanti: il limite ordinario

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Si rammenta che per effetto del d.lgs. 90 del 2017, che ha aggiornato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), il limite ordinario per l'uso del contante è fissato a massimo 3.000 euro, fatta eccezione per i money transfer e salve alcune precisazioni per assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro che dovranno riporare (oltre a data e luogo di emissione, importo e firma) l'indicazione del beneficiario e la clausola "non trasferibile".

Leggi anche: Quando si può pagare in contanti e fino a che limite?

Turismo: pagamenti in contanti fino a 15mila euro

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Sinora, la legge aveva già previsto una deroga alle norme sul limite all'uso del contante per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo in relazione ai pagamenti in contante relativi ad operazioni di vendita beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 10.000 euro.
A seguito della modifica operata dalla manovra, che è intervenuta sull'art. 3 del decreto-legge n. 16/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 44/2012) viene elevato a 15.000 euro il limite per il trasferimento di denaro contante previsto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007 per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato

Deroga uso contanti: per quali soggetti e prestazioni?

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La deroga al divieto interessa la sola materia degli acquisti di beni e servizi legati al turismo effettuati presso una serie di soggetti puntualmente identificati, ovvero le seguenti categorie di esercizi commerciali e prestazioni:

- commercianti al "minuto" e soggetti assimilati, tra cui alberghi, ristoranti, artigiani che rivendono beni prodotti nei propri laboratori, ecc. (cfr. art. 22 del D.P.R. n. 633/72);
- agenzie di viaggio e turismo che organizzano pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica (cfr. art. 74-ter del DPR 633/72).
Tra le prestazioni per cui è concessa la deroga vi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica.
Ancora, si annoverano le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito, quelle rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o inabilitazione dei clienti e le attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;

Pagamenti in contante nel turismo: come beneficiare della deroga?

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Per beneficiare della deroga al limite ordinario all'utilizzo del contante, tuttavia, il cedente del bene o il prestatore del servizio dovranno provvedere a tutta una serie di adempimenti. In primis, all'atto dell'effettuazione dell'operazione dovrà acquisire fotocopia del passaporto del cessionario o del committente e apposita autocertificazione di quest'ultimo attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato.
Inoltre, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cedente del bene o il prestatore del servizio dovrà versare il denaro contante incassato in un conto corrente lui intestato presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della copia della ricevuta della comunicazione preventivamente inviata all'Agenzia delle Entrate con la quale si comunica di voler aderire a tale disciplina.
Per fruire della deroga, infatti, occorre inviare tale apposita comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 23/3/2012 e nella quale occorre indicare il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.
Data: 13/01/2019 18:00:00
Autore: Lucia Izzo