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Parcheggiatori abusivi: arresto e multa

Il decreto sicurezza lascia invariata la violazione amministrativa e diminuisce la sanzione pecuniaria per i parcheggiatori abusivi ma fa scattare l'arresto in caso di recidiva o impiego di minori


di Lucia Izzo - Il decreto sicurezza n. 113/2018, convertito dalla legge sicurezza n. 132/2018, ha recato importanti disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica. Diversi ritocchi, integrazioni e modifiche, sono stati previsti in relazione alle norme del Codice penale che riguardano tali tematiche, ma anche al Codice della Strada, ad esempio (ma non solo) in ambito di circolazione stradale.


Per approfondimenti: Decreto Sicurezza: le istruzioni del Ministero sulla circolazione stradale

A finire nel mirino del provvedimento sono stati anche i parcheggiatori abusivi: in particolare, l'art. 21-sexies del D.L. n. 113/18 ha sostituito il comma 15-bis dell'art. 7 C.d.S introducendo alcune novità che riguardano l'entità della sanzione amministrativa applicabile e gli effetti della recidiva nella violazione.

Parcheggiatori abusivi: le novità del decreto sicurezza

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La suddetta norma del Codice della Strada puniva e continua a punire, salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri a esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine.

Il Ministero, fornendo istruzioni operative in materia, ha chiarito che tale attività abusiva ben può concretizzarsi anche in aree private aperte all'uso pubblico.

Parcheggiatori abusivi: diminuita la sanzione pecuniaria

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Pur essendo dunque rimasta invariata l'ipotesi di violazione amministrativa relativa all'attività abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine, il decreto sicurezza ha previsto una diminuzione della sanzione pecuniaria.

I nuovi importi della sanzione sono fissati nel minimo a 771 euro e nel massimo in 3101 euro. Invece, l'importo scontato con pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione corrisponderà a 539,70 euro.


A seguito dell'intervento del decreto sicurezza, invece, è rimasta invariata la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite durante l'attività abusiva. Inoltre, non sarà ammessa la perquisizione personale per la ricerca delle somme da sottoporre a confisca.

Parcheggiatori abusivi: sanzione amministrativa salvo il fatto costituisca reato

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Non è stata modificata la riserva che prevede l'applicazione di questa sanzione amministrativa salvo che il fatto costituisca reato.

Sostanzialmente, perciò, dovranno essere valutate le modalità attraverso le quali il parcheggiatore riceve le somme, potendosi, ad esempio, configurare l'ipotesi di reato di estorsione quando i soldi vengono chiesti minacciando un danno ingiusto al veicolo dell'automobilista, ovvero il reato di truffa se il parcheggiatore rilascia una finta ricevuta.

In tali casi, ove il fatto integri gli estremi di un reato, non trova applicazione la sanzione amministrativa prevista.

Ipotesi penale in caso di recidiva o impiego di minori

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A seguito dell'intervento del decreto sicurezza, invece, hanno assunto natura penale le sanzioni in caso di recidiva o impiego di minori.

Qualora nell'attività siano impiegati minori, oppure qualora il soggetto sia stato già sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, viene ora previsto l'arresto da sei mesi a un anno a cui si accompagna l'ammenda da 2.000 a 7.000 euro.

La nuova formulazione dell'ipotesi di recivida

La circolare ministeriale sottolinea come il decreto abbia modificato la formulazione dell'ipotesi di recidiva.


Nella precedente formulazione, infatti, il riferimento all'istituto della reiterazione di cui all'art. 8-bis della L. 689/81, ne aveva ridotto fortemente l'ambito concreto di attuazione, soprattutto in ragione del fatto che la reiterazione, come definita dalla richiamata norma, poteva essere applicata solo per gli illeciti commessi nel quinquennio precedente e solo nel caso in cui, per il primo illecito, non fosse stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa.

Con la nuova formulazione, che non fa riferimento alla reiterazione, l'applicazione delle sanzioni penali a seguito di recidiva, richiede che la prima violazione, di natura amministrativa ovvero penale, sia definita.

In termini pratici, il procedimento potrà dirsi definito quando ricorrono le seguenti condizioni:
- nel caso in cui la prima violazione fosse di natura penale, il relativo procedimento deve essere definito con condanna passata in giudicato;

- nel caso in cui la prima violazione fosse di natura amministrativa, il procedimento potrà considerarsi definito quando il trasgressore ha provveduto al pagamento ovvero non vi abbia provveduto entro i termini prescritti, quando siano decorsi inutilmente i termini per presentare il ricorso ovvero in caso di presentazione dello stesso, questo sia stato respinto con provvedimento definitivo.
Data: 15/01/2019 09:00:00
Autore: Lucia Izzo