Tasse di successione
Cos'è l'imposta sulle successioni, come si misura e chi sono i soggetti che devono pagare le tasse di successione allo Stato
di Lucia Izzo - Alla morte di un soggetto, i beni e i diritti lui appartenuti vengono trasferiti ai suoi eredi per effetto della successione, sia essa legittima o effettuata in virtù delle disposizioni contenute nel testamento. L'insieme di tali beni forma il c.d. attivo ereditario, ad eccezione di taluni beni che la legge espressamente esclude rientrino in tale assetto.
Sul c.d. asse ereditario, rappresentato dalla differenza tra l'attivo e il passivo ereditario (eventuali debiti lasciati dal de cuius), tenuto conto delle franchigie e delle esenzioni previste dalla legge, si applica la c.d. imposta sulle successioni o tassa di successione.
Leggi anche: L'imposta di successione
- Cos'è la tassa di successione?
- Tassa di successione: chi deve pagarla?
- Esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione
- Beni tassabili ed esclusi dalla tassazione
- Aliquote e franchigie
- La liquidazione dell'imposta
- Il versamento dell'imposta di successione
- Come viene effettuato il pagamento?
Cos'è la tassa di successione?
[Torna su]
La tassa di successione rappresenta un'imposta che sono tenuti a pagare allo Stato le persone che ricevono in eredità un patrimonio sia mobiliare che immobiliare, o un diritto reale. Costoro avranno l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l'imposta di successione qualora l'eredità sia di un certo valore.
La tassa, abolita nel 2001 e reintrodotta dal 3 ottobre del 2006, è attualmente in vigore e, pertanto, tutte le successioni apertesi dopo tale data saranno soggette al pagamento di imposte. Non si tratta di una tassa fissa, uguale per tutti e calcolabile a priori, bensì di un'imposta da calcolare in relazione ad aliquote variabili in relazione ai soggetti che ereditano i beni del defunto.
Per il pagamento della tassa di successione è diventato obbligatorio il versamento tramite modello F24, tuttavia deve rammentarsi che dal 2019, a seguito di un periodo transitorio in cui era meramente facoltativo, è obbligatorio per i contribuenti presentare la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali direttamente online, grazie ai servizi telematici delle Entrate.
Leggi anche: Successioni: dal 1° gennaio 2019 solo online
Per farlo, sarà sufficiente utilizzare l'applicativo disponibile sul sito internet dell'Agenzia, installare sulla propria postazione di lavoro il software di compilazione SuccessioniOnLine, compilare il file, allegare i documenti, salvare, accedere ai servizi telematici ed inviare. In alternativa, è possibile rivolgersi ad un intermediario.
Tassa di successione: chi deve pagarla?
[Torna su]
La dichiarazione di successione, da cui dipende l'applicazione delle tasse, deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, da uno dei soggetti obbligati, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto. Ad essere obbligati a presentare la dichiarazione (ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del TUS) sono:
- i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;
- gli esecutori testamentari.
Esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione
[Torna su]
Risultano esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione, invece, i chiamati all'eredità e i legatari che abbiano rinunciato all'eredità o al legato anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione ed i chiamati che, non essendo nel possesso dei beni ereditari, abbiano nominato un curatore per l'eredità giacente ai sensi dell'articolo 528 c.c..
Inoltre, la legge stabilisca che non sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione, e dunque non si dovrà pagare la tassa di successione, se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) l'eredità sia devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto;
b) l'attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000 euro;
c) l'eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.
Beni tassabili ed esclusi dalla tassazione
[Torna su]
Tra i beni tassabili ricevuti in eredità emergono, in primo luogo, gli immobili di qualsiasi genere, ad esempio fabbricati (case, negozi, ecc.), diritti di usufrutto e contratti di locazione, nonché terreni agricoli o edificabili, ma anche azioni e partecipazioni in società e beni mobili quali gioielli, opere d'arte, conti correnti bancari e postali, denaro, investimenti come ad esempio azioni, obbligazioni, fondi fiduciari, vita, ecc.
La legge prevede che alcuni beni siano esclusi dall'imposta di successione e tra questi rientrano:
- i titoli di debito pubblico e gli altri Titoli di Stato o equiparati;
- le aziende familiari, i rami di aziende e le quote di partecipazione sociali. L'imposta non si applica qualora l'eredità o il legato a favore di discendenti abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni;
- le indennità di fine rapporto di lavoro e le altre indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
- i beni culturali sottoposti a vincolo culturale previsto dalle leggi in materia, anteriormente all'apertura della successione e se siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione;
- i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale;
- i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimenti giudiziali o transazione;
- i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;
- i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, che sono sottoposti a tassazione separata.
Aliquote e franchigie
[Torna su]
La legge prevede particolari aliquote e franchigie (soglie di esonero dall'applicazione dell'imposta) stabilite per l'imposta sulle successioni e donazioni a norma dell'articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.
In particolare, vengono applicate le aliquote:
- del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
- dell'8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.
La liquidazione dell'imposta
[Torna su]
Quando nell'attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre liquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).
A liquidare la tassa ci penserà l'ufficio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione e tenendo conto anche di eventuali dichiarazioni sostitutive.
Il versamento dell'imposta di successione
[Torna su]
Una volta liquidata l'imposta, il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.
È possibile pagare l'imposta di successione anche a rate rispondendo a determinate indicazioni: in primis, almeno il 20% dell'importo dovrà essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione, mentre la parte restante sarà versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
La rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. Inoltre, la decadenza sarà esclusa in caso di "lieve inadempimento", e cioè in caso di insufficiente versamento della rata (per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro) e tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni. Il lieve inadempimento è applicabile, inoltre, anche al versamento in unica soluzione.
Come viene effettuato il pagamento?
[Torna su]
Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione - convenzionato con l'Agenzia delle Entrate - e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale.
Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice IBAN del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell'intestatario del conto corrente. Se la nuova dichiarazione di successione viene presentata tramite l'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate, il pagamento può avvenire anche con il modello F24 o con addebito in conto corrente. In quest'ultimo caso occorre compilare preventivamente questo modello - pdf da consegnare all'ufficio.
Autore: Lucia Izzo