La corruzione impropria
- Differenza tra corruzione propria e impropria
- La pena per la corruzione impropria dal 2018
- Reato proprio
- Quando si perfeziona la corruzione impropria
- Percezione indebita
- Corruzione impropria: la riforma del 2012
- La giurisprudenza sulla corruzione impropria
Differenza tra corruzione propria e impropria
La corruzione impropria è un reato previsto e sanzionato dal nostro codice penale all'articolo 318, che si configura ogniqualvolta un pubblico ufficiale percepisce indebitamente, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, denaro o altra utilità per sé o per un terzo o ne accetta la promessa.
La corruzione impropria si differenza da quella che, invece, viene definita corruzione propria, punita dall'articolo 319.
Quest'ultima, infatti, si configura quando il denaro o l'altra utilità, o la loro promessa, sono accettati dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.
La pena per la corruzione impropria dal 2018
La pena per la corruzione impropria è stata di recente oggetto di inasprimento a opera della legge anticorruzione approvata a dicembre 2018.
Nel dettaglio, in virtù delle più recenti riforme, quella che tecnicamente è definita "corruzione per l'esercizio della funzione" è sanzionata dal nostro ordinamento con la reclusione ad tre a otto anni (e non più, come prima, da uno a sei anni).
Reato proprio
La corruzione impropria è un reato proprio, in quanto il comportamento sanzionato dall'articolo 318 c.p. assume rilevanza penale solo se commesso da un pubblico ufficiale o, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 320 c.p., da un incaricato di un pubblico servizio. Si precisa, a tal proposito, che in questo secondo caso le pene sono tuttavia ridotte in misura non superiore a un terzo.
Quando si perfeziona la corruzione impropria
La corruzione impropria è un reato di mera condotta che si perfeziona o quando il pubblico ufficiale riceve l'utilità promessa o quando ne accetta la promessa. Essa si connota per la sussistenza del cd. pactum sceleris, che è l'accordo che lega corrotto e corruttore.
Percezione indebita
Caratteristica essenziale del reato di corruzione impropria è la circostanza che la percezione del denaro o dell'altra utilità sia indebita e, quindi, non trovi una legittimazione che la trarrebbe fuori dall'area del penalmente rilevante.
Corruzione impropria: la riforma del 2012
L'articolo 318 del codice penale è stato in più occasioni oggetto di riforma.
Uno degli interventi più rilevanti, che hanno modificato la disciplina della corruzione impropria sotto molti aspetti, è quello di cui alla legge numero 190/2012.
Prima di tale riforma, il codice penale non parlava di denaro o altra utilità, ma di retribuzione; la nuova formulazione amplia quindi le ipotesi in cui il reato si può configurare, rendendo più estesi i confini del corrispettivo indebitamente percepito dal corrotto.
Inoltre, in passato si aveva corruzione in caso di compimento di "atti" da parte del corrotto, mentre oggi la norma fa più genericamente riferimento all'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale, così ritenendo integrato il reato qualunque sia l'attività posta in essere, purché essa, chiaramente, sia esplicazione, diretta o indiretta, dei poteri inerenti all'ufficio del corrotto.
La giurisprudenza sulla corruzione impropria
Le pronunce giurisprudenziali che si sono occupate di corruzione impropria sono molteplici.
Vale quindi la pena riportare qui di seguito alcuni stralci delle più recenti e rilevanti sentenze sull'argomento.
Cassazione n. 40347/2018
Nei confronti del parlamentare non è mai configurabile il reato di corruzione propria (per atto contrario ai doveri di ufficio), antecedente e/o susseguente, previsto dall'art. 319 c.p., ostandovi il combinato disposto degli artt. 64,67 e 68 Cost. Al contrario la configurabilità e la punibilità della condotta di corruzione che coinvolga il parlamentare riposa sul divieto di remunerazione del munus publicum, che esprime il valore della correttezza, quale dovere esterno, e che trova riscontro per ogni soggetto investito di pubbliche funzioni anche nel dovere di svolgerle con onore e disciplina, ai sensi dell'art. 54 Cost. Tale norma, che non possiede uno specifico valore precettivo e non conferisce un preciso contenuto, ove non diversamente risultante, all'esercizio delle funzioni, peraltro insindacabilmente libero, assume tuttavia un rilievo ab extrinseco, concorrendo a rafforzare la dignità della funzione, che non può tollerare una ingiustificata locupletazione o comunque l'acquisizione di un vantaggio non previsto, sinallagmaticamente correlato al pur insindacabile esercizio di essa (conduce a tale conclusione anche lo stesso fatto dell'introduzione a partire dalla L. n. 195 del 1974 di una disciplina limitativa del finanziamento della politica). E' tale bene, correlato ad un dovere esterno, che qualifica e giustifica la configurabilità della sanzione in relazione a condotte di corruzione del parlamentare. Su tali basi può configurarsi, peraltro sostanzialmente in linea con i rilievi di un'assai autorevole dottrina, il delitto di corruzione impropria.
Cassazione n. 26025/2018
La nuova formulazione dell'art. 318 c.p., di onnicomprensiva monetizzazione del munus pubblico ha determinato un'estensione dell'area di punibilità ormai sganciata da una logica di stretta sinallagmaticità tra prebenda ed atto d'ufficio che viene smaterializzato per un processo destinato in tal modo a segnare un avanzamento della soglia di punibilità, non solo rispetto alle ipotesi di corruzione impropria già previste dalla medesima norma, ma anche con riguardo alla fattispecie della vendita della funzione, ricompresa nell'art. 319 c.p., affermatasi nella giurisprudenza di legittimità.
Cassazione n. 39020/2017
Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, "ex post", con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge.
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Data: 16/01/2019 12:30:00Autore: Valeria Zeppilli