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Articolo 21 Costituzione

L'articolo 21 tutela la libertà di espressione e di stampa. Vediamo cosa prevede e quali garanzie e limiti pone alla libera manifestazione del pensiero


di Valeria Zeppilli – La nostra Costituzione, all'articolo 21, sancisce la libertà di espressione e di stampa, ponendo le tutele che ne garantiscono il pieno esercizio.

Indice:

La libertà di espressione

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La libertà di espressione è quella a manifestare il proprio pensiero, esprimendo le proprie idee e divulgandole a un numero indeterminato di destinatari attraverso la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

L'articolo 21 non fa nessuna distinzione di contenuto, scopo o circostanze, ma garantisce la libera espressione di tutte le idee di tutti i cittadini.

Il limite del buon costume

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L'unico limite posto alla libertà di manifestazione del pensiero è rappresentato dal buon costume che, nell'ambito della Costituzione, deve essere inteso come "pudore sessuale" e rappresenta, quindi, una nozione il cui significato concreto va adeguato all'evolversi della coscienza sociale.

La libertà di stampa

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L'articolo 21, poi, si sofferma a disciplinare nel dettaglio la libertà di stampa, l'unico mass media al quale, in ragione del periodo storico in cui è stata scritta la Costituzione, era possibile riferirsi esplicitamente.

Nel farlo, pone innanzitutto il seguente principio di carattere generale: la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni né a censure.

Con le seguenti precisazioni:

Sequestro della stampa

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Se, come appena visto, la stampa non può essere sottoposta a controlli preventivi, l'articolo 21 della Costituzione ammette invece il sequestro, che si sostanzia nel ritiro della stampa in un momento successivo alla sua pubblicazione.

Il sequestro della stampa è tuttavia sottoposto a:

A tale ultimo proposito va detto che la stampa, sebbene sia libera, non può tuttavia essere anonima, perché chi si sente danneggiato da determinate notizie ha il diritto di far valere la responsabilità del loro autore. Almeno il direttore responsabile, quindi, va sempre indicato.

Sequestro da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria

Con riferimento alla riserva di giurisdizione va fatta, poi, un'ulteriore precisazione.

Lo stesso articolo 21 della Costituzione prevede che in alcuni casi il sequestro della stampa periodica possa essere eseguito direttamente dagli ufficiali della polizia giudiziaria.

Si tratta delle ipotesi in cui vi sia assoluta urgenza e l'autorità giudiziaria non possa intervenire tempestivamente.

In ogni caso, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito il sequestro devono farne denuncia al massimo entro ventiquattro ore all'autorità giudiziaria, che avrà poi altre ventiquattro ore per convalidarlo.

In assenza di convalida, il sequestro si intende revocato e privo di effetti.

Articolo 21 Costituzione e internet

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Come in parte accennato sopra, l'epoca storica in cui è stato scritto l'articolo 21 Costituzione ha determinato l'assenza, in esso, di ogni riferimento esplicito ai principali mezzi di comunicazione che abbiamo invece oggi, a distanza di circa 70 anni.

Ciò non vuol dire, però, che la carta costituzionale non tuteli anche la libertà di espressione esercitata ad esempio attraverso internet.

Lo stesso articolo 21, del resto, fa riferimento a "ogni mezzo di diffusione" e, quindi, anche al web.

Il testo dell'articolo 21 Costituzione

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Per completezza, si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 21 Costituzione.

"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni".

Data: 19/01/2019 12:00:00
Autore: Valeria Zeppilli