Addio alle memorie 183?
di Valeria Zeppilli – Il processo civile italiano è troppo lungo e complesso e questo è un dato di fatto, al quale, però, non ci si deve rassegnare ma che può essere combattuto.
Ad esempio? Anticipando l'articolazione dei mezzi istruttori.
È proprio questa, infatti, una delle idee nelle quali si articola la proposta di legge a firma del deputato Cataldi, di recente presentata in Parlamento (leggi Riforma processo civile: addio alle udienze inutili).
Prove già in citazione
In sostanza, se la proposta dovesse essere approvata, gli avvocati sarebbero chiamati ad articolare i propri mezzi istruttori già nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta, seguendo il modello in uso nel rito del lavoro.
In tal modo, si eviterebbe lo scambio delle note scritte che oggi sono rappresentate dalle memorie di cui all'articolo 183, comma VI, c.p.c., con un notevole risparmio di tempo idoneo a incidere sulla durata complessiva del processo.
Contraddittorio orale
Certo, non può affermarsi che le memorie appena citate non abbiano alcuna utilità. Esse, infatti, permettono di aggiustare le difese tenendo conto delle affermazioni delle controparti.
Tale finalità, nel progetto del deputato Cataldi, dovrebbe essere perseguita rimettendo la possibilità di compiere gli aggiustamenti necessari oralmente durante la prima udienza, all'esito della quale il giudice fisserebbe l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova e, se dovesse risultare necessario nominare un CTU, formulerebbe un quesito di massima che poi la cancelleria trasmetterebbe direttamente al perito.
Memorie solo in casi complessi
Le memorie di cui all'articolo 183 resterebbero, in ogni caso, nelle controversie più complesse, ma si ridurrebbero comunque a due (contro le tre attuali), con un risparmio, anche in questo caso, di tempo (ovverosia di venti giorni).
La nuova formulazione della disposizione proposta nel progetto di riforma del processo civile prevede infatti che il giudice, nei casi di maggiore complessità e tenuto conto delle ragioni addotte dalle parti, può concedere:
- un termine di trenta giorni per depositare memorie con le quali precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte e per indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali,
- un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalla controparte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione di prova contraria.
Per approfondimenti sulla riforma del processo civile, leggi anche Avvocati: torna la sospensione feriale fino al 15 settembre
Data: 19/01/2019 21:00:00Autore: Valeria Zeppilli