Legge anticorruzione 2019
Tutte le misure della legge anticorruzione 2019 n. 3/2019 in vigore dal 31 gennaio 2019, eccetto la riforma della prescrizione, attesa per il 2020
di Lucia Izzo - La legge "spazzacorrotti", n. 3/2019 (qui sotto allegata), contenente le misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, la riforma della prescrizione e le modifiche alla disciplina del finanziamento ai partiti, è approdata in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16.1.2019.
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Tutte le misure sono in vigore dal 31 gennaio, eccetto le norme che sospendono il corso della prescrizione a partire dalla pronuncia di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione, che partiranno dal 1° gennaio 2020.
Ecco tutte le novità della legge anticorruzione 2019:
- Daspo a vita per i corrotti
- Corruzione: non punibilità dei pentiti
- Corruzione impropria e appropriazione indebita: pene inasprite
- Agente sotto copertura e uso dei captatori informatici
- Stop prescrizione dal 2020
- Trasparenza di partiti e movimenti politici
- Stretta sulla dichiarazione dei redditi di parlamentari e membri del governo
- Online curriculum e certificato penale dei politici
- Contributi a candidati e partiti politici: in arrivo il Testo Unico
Daspo a vita per i corrotti
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Tra le misure anti corruzione emerge in particolare il c.d. "Daspo a vita" per i corrotti, espressione che va sostanzialmente a identificare l'integrazione della platea dei reati alla cui condanna consegue l'incapacità di contrattare con la P.A.: ai reati già previsti dal codice penale, si aggiungono il peculato, escluso quello d'uso, la corruzione in atti giudiziari e il traffico di influenze illecite.
La modifica dell'art. 317-bis comporta anche l'estensione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici: tuttavia, qualora venga inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, primo comma (fatti di particolare tenuità), l'interdizione e il divieto saranno temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.
Le sanzioni accessorie (interdizione dai pubblici uffici e incapacità di contrattare) avranno durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni qualora l'imputato si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
I corrotti potranno contare su un termine più breve per riabilitarsi: 7 anni, anziché 12, in caso vengano date prove effettive e costanti di buona condotta.
Corruzione: non punibilità dei pentiti
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Il nuovo art. 323-ter c.p., inserito dalla legge anticorruzione, prevede che, per una serie di reati, non sia punibile colui che, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, lo denuncia volontariamente entro quattro mesi dalla commissione, fornendo altresì indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui sopra.
La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato.
Corruzione impropria e appropriazione indebita: pene inasprite
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Pene più aspre per la corruzione per l'esercizio della funzione: la modifica all'art. 318 c.p. comporta la reclusione da 3 a 8 anni, anziché da 1 a 6 anni. Giro di vite anche per l'appropriazione indebita: i colpevoli rischieranno la reclusione da due a cinque anni e nella multa da 1.000 a 3.000 euro (anziché la reclusione fino a tre anni e la multa fino a euro 1.032)."
Sparisce, inoltre, l'art. 346 c.p. e il millantato credito confluisce nell'ambito del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis). Si prevede, altresì, la perseguibilità d'ufficio dei reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis).
Agente sotto copertura e uso dei captatori informatici
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Sotto il profilo delle attività di indagine, la legge estenderà anche ad alcuni reati contro la P.A. la possibilità di avvalersi di agenti di polizia sotto copertura. Consequenzialmente, risulteranno non punibili gli ufficiali di P.G. che, al solo fine di acquisire elementi di prova, tengono condotte che costituirebbero reato, eccetto coloro che hanno agito in difformità dell'autorizzazione o in violazione di norme di legge.
Durante le indagini, inoltre, sarà consentito anche intercettare comunicazioni tra presenti nelle abitazioni o in altri luoghi di privata dimora utilizzando i c.d. trojan. Viene abrogata la disposizione che ne limita l'uso ai soli casi in cui vi è motivo di ritenere fosse in corso l'attività criminosa.
L'uso dei captatori informatici sarà, inoltre, consentito sui dispositivi elettronici portatili anche nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Stop prescrizione dal 2020
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Complice il braccio di ferro tra Lega e M5S, una delle modifiche più sensibili operate dalla legge è quella inerente la prescrizione, attraverso la modifica degli artt. 158, 159 e 160 del Codice Penale. Le novità, che non valgono solo per i reati di corruzione, entreranno in vigore solo dal 1° gennaio 2020.
Il corso della prescrizione rimarrà sospeso dal momento della sentenza di primo grado, sia in caso di condanna che di assoluzione, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.
Il termine della prescrizione decorrerà, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.
Trasparenza di partiti e movimenti politici
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La legge introduce anche norme in materia di trasparenza, tracciabilità e controllo dei partiti, movimenti politici e fondazioni e associazioni a essi collegate. Viene sancito l'obbligo di rendicontazione a carico di partiti e movimenti politici per elargizioni di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore.
L'obbligo di annotazione è esteso anche alle liste e ai candidati alla carica di sindaco che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti. Nel dettaglio, andranno indicati in un apposito registro e per ogni contributo ricevuto: l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione.
I medesimi dati saranno riportati nel rendiconto del partito o movimento politico e contestualmente pubblicati sul relativo sito internet. Con l'erogazione dei contributi o delle prestazioni si intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori.
Sono esenti le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta.
Sarà vietato, invece, ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, da parte di persone fisiche o enti che vogliano rimanere anonimi, dichiarandosi contrari alla pubblicità dei relativi dati. Vietato, altresì, ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero.
Stretta sulla dichiarazione dei redditi di parlamentari e membri del governo
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Parlamentari, esponenti del governo e tesorieri di partito dovranno rendere pubbliche le donazioni di importo anno superiori a 500 euro, invece dei 5.000 previsti dalla legge vigente, ricevute direttamente o attraverso comitati di sostegno. Ne dovrà essere, al tempo stesso, data evidenza nel sito internet del Parlamento.
I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, saranno pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento. Scende a 3.000 euro (anziché gli attuali 5.000 euro) il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra il soggetto erogante ed il beneficiario.
Online curriculum e certificato penale dei politici
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Viene previsto l'obbligo nei confronti di partiti e movimenti politici, nonché delle liste elettorali, di pubblicare sul proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.
La pubblicazione dovrà avvenire entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti.
Contributi a candidati e partiti politici: in arrivo il Testo Unico
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Ufficiale la delega al governo, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni competenti, ad adottare un decreto legislativo recante un Testo Unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, saranno riunite le disposizioni in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.
Autore: Lucia Izzo