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Pensioni 2019: le finestre d'uscita

Quali gli scenari e i tempi d'attesa che attendono i futuri pensionati qualora la riforma delle pensioni e di Quota 100 dovesse essere definitivamente approvata


di Lucia Izzo - È attesa in settimana l'entrata in vigore del decreto legge che ha introdotto Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Il provvedimento va anche a riformare, in più punti, il sistema italiano delle pensioni. Ma qual è lo scenario che attende i lavoratori, futuri pensionati, qualora tutte le modifiche vengano confermate?


Leggi anche: Reddito di Cittadinanza e Quota 100: il decreto legge

In molti potranno accedere alla pensione, approfittando anche di nuove "vie d'uscita", ma in tempi diversi poiché, dalla maturazione dei requisiti, la data del possibile pensionamento viene spostata in avanti. Si tratta delle c.d. "finestre", variabili per le diverse categorie e con tempistiche diversificate.

Quota 100

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La misura pensionistica "Quota 100", introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021, consentirà di andare in pensione in anticipo, al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (in ogni caso la somma dell'età e degli anni di contributi versati dovrà essere pari a 100).
Ai fini del conseguimento della pensione, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari del trattamento pensionistico, potranno cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate.
La pensione, invece, non sarà cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.
Inoltre, non rientreranno in Quota 100 i dipendenti delle Forze Armate, dell'ordine e i VV.FF. ai quali continueranno ad applicarsi i requisiti di maggior favore previsti dal d.lgs. 165/97.
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Quota 100: le finestre per i lavoratori privati

Secondo quanto previsto dal decreto, saranno diverse le finestre di uscita anticipata per i lavoratori che aderiscono a Quota 100.
Per quanto riguarda i lavoratori privati, la decorrenza del trattamento pensionistico è fissata al 1° aprile 2019 per coloro che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2018; coloro che, invece, matureranno i requisiti a partire dal 1° gennaio 2019, conseguiranno il diritto alla decorrenza del trattamento trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Quota 100: le finestre per i lavoratori pubblici

Ai dipendenti pubblici, invece, l'accesso sarà consentito con decorrenza dal 1° agosto 2019 per coloro che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2018; coloro che, invece, li maturano dal 1° gennaio 2019, conseguiranno il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
La domanda di collocamento a riposo dovrà essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.
Per il personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato potrà presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Opzione donna

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Come atteso, il pacchetto pensioni predisposto dal Governo c'è anche la conferma di "Opzione donna" per il 2019. Per l'effetto, matureranno il diritto alla pensione anticipata, con l'assegno calcolato interamente con il metodo contributivo, le lavoratrici dipendenti che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età di almeno 58 anni o 59 anni per le autonome.

Tuttavia, la finestra d'uscita per le lavoratrici che rientrano nell'Opzione donna è la più a lungo termine: 12 mesi per le dipendenti, 18 mesi per le autonome.

Lavoratori precoci

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Per quanto riguarda i lavoratori precoci, ovvero coloro che vantano un anno di contributi versati prima dei 19 anni, il D.L. abroga gli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita. Venuti meno gli adeguamenti alla speranza di vita, dunque, i lavoratori precoci potranno andare in pensione con 41 anni di contributi.

Nei loro confronti, il diritto al trattamento pensionistico decorrerà trascorsa una finestra tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Le pensioni c.d. "Quota 41" saranno calcolate con il sistema misto (retributivo + contributivo).
Data: 23/01/2019 19:40:00
Autore: Lucia Izzo