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L'affidamento dei minori ai servizi sociali

Profili civili e penali dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale


Avv. Matteo Santini - L'affidamento ai servizi sociali non prevede un'età minima nè la legge stabilisce in modo tassativo quali sono le ipotesi ed i casi in cui si debba applicare tale istituto.

Origini dell'istituto

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La prima legge che disciplinava l'istituto dell'affidamento al servizio sociale risale addirittura al 1934 (r.d.l. 1404 del 1934). Successivamente, a modifica della suddetta norma è intervenuta la legge 888/1956.

L'affidamento si estrinseca attraverso un'attività di sostegno e controllo della vita del minore, effettuata dal servizio sociale.

Affidamento del minore al servizio sociale: il procedimento

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Il procedimento per l'affidamento al servizio sociale ai sensi dell'articolo 25 della legge minorile viene avviato dopo la segnalazione del minore al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero minorile, oppure da parte dei genitori, o dell'ufficio di servizio sociale, o degli organismi di educazione.

Il tribunale effettuerà le dovute indagini sulla personalità del minore, all'esito delle quali può disporre con decreto l'affidamento al servizio sociale con o senza collocamento in comunità.

Nel caso in cui si dovesse decidere per l'affidamento al servizio sociale il giudice convoca il minore e il rappresentante del servizio sociale, e stabilisce le prescrizioni che il minore dovrà seguire in ordine alla sua istruzione o formazione professionale e all'utilizzazione del tempo libero, nonché le linee direttive dell'assistenza alle quali egli deve essere sottoposto.

Il servizio sociale "controlla" la condotta del minore e riferisce periodicamente al tribunale proponendo a seconda dei casi la modifica delle prescrizioni in senso più restrittivo o chiedendone la cessazione.

Applicazioni Pratiche

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A seguito dell'affidamento al servizio sociale la potestà dei genitori viene compressa e condizionata. Questi sono tenuti ad accettare le prescrizioni impartite al figlio e il controllo del servizio sociale affidatario, e dovranno perciò allineare la loro linea educativa in non in contrasto con il lavoro dei servizi. Continua a gravare sui genitori il dovere di mantenimento della prole.

L'affidamento al servizio sociale, nacque come provvedimento rieducativo delle devianze giovanili ma, come noto ha trovato ampio spazio in campo civile. Ci riferiamo a quei provvedimenti del tribunale per i minorenni o del tribunale civile che, nell'ambito dei procedimenti civili (de potestate, di affidamento, separativi, ecc.) hanno lo scopo di proteggere il figlio da trascuratezza, maltrattamenti o violenze poste in essere dai genitori nei suoi confronti.

Si tratta di provvedimenti emessi con decreto motivato previsti dagli art. 330, 333 e 336 del codice civile. La competenza e' del tribunale per i minorenni, il quale può privare il genitore dalla potestà, oppure limitarla adottando "secondo le circostanze i provvedimenti convenienti".

Tali provvedimenti vengono utilizzati ampiamente nei procedimenti de potestate relativi a minori ai sensi dell'art. 333 c.c. quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio.

La misura dell'affidamento al servizio sociale viene oggi utilizzata spesso anche da parte del tribunale civile nelle separazioni giudiziali e nei divorzi.

Troppo spesso nei provvedimenti di affidamento non sono chiari i poteri attribuiti dal giudice ai servizi. Talvolta si tratta di un mandato generico, che non consente di comprendere quali sono i poteri attribuiti al servizio sociale se e in che modo il servizio affidatario possa contrastare le decisioni assunte dai genitori.

La legge non determina la durata di tali provvedimenti anche se essi hanno natura temporanea per espressa previsione normativa.

La natura provvisoria del provvedimento preclude infatti ai genitori, secondo la giurisprudenza prevalente, il reclamo alla corte di appello (a meno non vengano emessi nell'ambito dei provvedimenti temporanei ed urgenti presidenziali in materia di separazione o divorzio), e la mancanza di termini predeterminati dalla legge fa sì che la situazione di provvisorietà si protragga a volte anche per molti anni.

L'istituto dell'affidamento al servizio sociale è oggi ampiamente utilizzato dai Tribunali e sarebbe opportuno rivedere la normativa anche per modificare i troppi aspetti che risultano ormai avulsi dal mutato ed attuale contesto sociale e culturale.

Data: 25/01/2019 12:00:00
Autore: Matteo Santini