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Lo Stato

Il rapporto tra gli elementi costitutivi dello Stato: il popolo, la sovranità e il territorio. Guida alla definizione di Stato e ai suoi elementi costitutivi


Guida diritto costituzionale

di Luca Passarini - La definizione di Stato, i suoi elementi costitutivi e il rapporto tra gli stessi (popolo, sovranità e territorio).

Vediamo insieme:

La definizione di Stato

Per individuare il concetto stesso di Stato è necessario ricorrere ai suoi elementi costitutivi, potendosi considerare per Stato solamente quell'entità composta da un territorio, un popolo e dove viene esercitata la sovranità.

Gli elementi costitutivi dello Stato

Elementi necessari che non possono escludersi a vicenda, infatti non si potrebbe considerare come Stato un popolo privo di territorio (le popolazioni nomadi non danno vita a uno Stato originale, ma solamente a una collettività); allo stesso modo non si può considerare come entità statale un popolo stanziato sì su un territorio, ma privo dell'esercizio della sovranità (l'esempio più noto è i Curdi); così come non è stato neppure un popolo stanziato su un territorio la cui sovranità è rivendicata da più soggetti come nel caso di guerre civili o scontri tra diverse ; oppure è il caso ancora di un popolo radicato su un territorio ma sottoposto a un'autorità straniera (anche in questo caso non si può parlare di stato, ma semmai di dominazione coloniale).

Lo stato è quindi costituito dai rapporti che si instaurano fra popolo, territorio e la struttura di governo.

Il popolo

Con la parola "popolo" si intende l'insieme di soggetti dello stato legati dal vincolo della cittadinanza che determina la sottoposizione dell'individuo alla sovranità statale. Questa sottoposizione comporta l'attribuzione di diritti e doveri. Ai cittadini sono infatti riconosciuti tutta una serie di diritti e doveri come anche indicato nella Carta costituzionale; agli stranieri devono allo stesso modo essere riconosciuti i diritti inviolabili e buona parte dei diritti sociali, con l'esclusione dei soli diritti politici.

Il popolo quale elemento plurisoggettivo

Quindi il popolo rappresenta l'elemento plurisoggettivo e personale dello stato e si sostanzia nella collettività di individui stanziata in un territorio definito e contestualizzata in una determinata realtà storica. Soprattutto, il concetto di popolo va, poi, tenuto distinto da quello di popolazione e nazione.

La popolazione

Per popolazione, si deve infatti intendere un concetto essenzialmente statistico-demografico, con questa nozione si fa cioè riferimento a tutti i soggetti sottoposti all'autorità statale, in quanto si trovano attualmente nel territorio in cui l'autorità esercita il proprio potere. Sono così inclusi anche coloro che si trovano solo momentaneamente nel territorio di uno stato espero, per i motivi più disparati, di viaggio, studio, istruzione e non legati per questo dal vincolo della cittadinanza. Popolazione è il complesso di tutti coloro che si trovano in un certo momento nel territorio dello Stato. La Costituzione fa riferimento alla popolazione agli articoli 56 e 57 in riferimento alla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni che si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione (per la Camera dei Deputati) e in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale (per il Senato della Repubblica) e ancora nella IV disposizione transitoria e finale per la prima elezione del Senato il Molise e` considerato come Regione a se ́ stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione seppure in entrambi i casi indicati il termine popolo sia da preferire a quello più esteso di popolazione.

La nazione

Al concetto di nazione si deve invece riconoscere non una valenza giuridica, quanto più un valore etico-sociale o politico: nazione evoca infatti una comunanza di valori di natura culturale e morale caratterizzata dalla comunanza di lingua, razza, costumi e religione. La Costituzione fa esplicito riferimento al termine nazione agli articoli 9 (tutela del paesaggio e del patrimonio artistico della nazione), 67 (i parlamentari rappresentano la nazione) e 98 (i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione).

La cittadinanza

Il popolo è allora chiaro essere costituito dalla pluralità degli individui che sono legati allo Stato, e quindi fra loro, dal vincolo della cittadinanza. La Costituzione si rifà al concetto di popolo già all'articolo 1 (popolo quale titolare della sovranità), all'articolo 71 (Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli) al 101 primo comma (La giustizia è amministrata in nome del popolo.) e nel successivo 102 ultimo comma (La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.)

Il popolo risulta allora essere composto dall'insieme dei soggetti ai quali lo stato attribuisce la condizione di cittadini, ovvero lo status di soggetti titolari di un complesso di diritti e doveri che permette di distinguerli da chi cittadino non è: gli stranieri. La costituzione, non definisce il concetto di cittadinanza, lasciando spazio al legislatore ordinario; solo all'art. 22 Cost è sancito che nessuno possa, per motivi politici, esserne privato. Ma questa disposizione costituzionale non disciplina nel dettaglio l'istituto della cittadinanza, limitandosi a garantire una tutela. È stata allora una legge ordinaria a definire i modi e i termini di acquisto della cittadinanza, nello specifico la legge 91/1992 che con i suoi 27 articoli definisce i criteri che ne determinano l'acquisto.
Occorre poi segnalare come con l'entrata in vigore del Trattato sull'unione europea del 1992 (cd. Trattato di Maastricht), accanto alla cittadinanza dello Stato di residenza si aggiunge anche cittadinanza europea, attribuita a colore che sono cittadini di uno Stato dell'Unione europea. Con l'acquisizione della cittadinanza di un paese facente parte dell'Unione europea si acquista, automaticamente, anche la cittadinanza europea. I diritti ad essa connessi non arricchiscono il patrimonio giuridico soggettivo all'interno dell'ordinamento nazionale ma: prevedono un'ampia libertà di circolazione e di soggiorno di ogni cittadino europeo nel territorio di uno Stato membro (art. 21 TFUE); il diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alla pari dei cittadini di tale Stato (art. 22 TFUE), e nelle elezioni europee (Parlamento europeo) e il diritto di petizione davanti allo stesso organo (PE).

La sovranità

La sovranità è l'espressione della somma dei poteri di governo (legislativo, esecutivo e giudiziario), riconosciuta ad un soggetto di diritto pubblico internazionale (es. lo Stato) che può essere una persona o un organo collegiale.

La sovranità quale elemento esclusivo dello Stato

Consiste allora - riprendendo quella partizione iniziale degli elementi costitutivi dello Stato - nella potestà di governo assoluto, esclusiva e originaria propria dello Stato che viene esercitata sul quel determinato territorio. L'articolo 1 della Costituzione italiana afferma al secondo comma che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, ponendo le basi di quel principio democratico e di sovranità popolare di cui ampiamente si tratterà nel prosieguo.

Sovranità esterna o interna

La sovranità può essere inoltre esterna o interna. Con quella esterna si indica nello specifico la condizione di indipendenza di uno stato rispetto ad altri ordinamenti; il riferimento a quella interna coinvolge invece la posizione di supremazia rispetto ai vari soggetti che lo compongono. Occorre precisare però che la sovranità è anch'essa soggetta a dei limiti, che possono avere natura fattuale o giuridica. I limiti di fatto si sostanziano nell'impossibilità per lo stato, di controllare e gestire la circolazione delle informazioni, risorse e capitali. Mentre i limiti giuridici alla sovranità derivano dall'appartenenza dello stato alla comunità internazionale. Infatti gli stati hanno rinunciato a parte della propria sovranità aderendo ad organizzazioni internazionali. In sintesi, si può dire che la sovranità è la capacità del potere politico di fatto di divenire potere giuridico nell'ambito internazionale ed interno. Un potere costituente, fondante ogni altro potere pubblico.

La sovranità nella Costituzione

Le norme da prendere in considerazione, per riferirsi alla limitazione della sovranità, sono gli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione. Queste sono infatti le tre norme costituzionali del nostro ordinamento da cui si evince un'apertura dello stato degli enti internazionali. L'articolo 10 della Costituzione al primo comma afferma che L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. In questo modo anche la norma di un ordinamento internazionale sebbene non appartenga direttamente (secondo quella concezione dualista che è stata sposata dalla nostra dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale) all' ordinamento giuridico italiano costituiscono comunque norme efficaci e validamente applicabili, secondo quel procedimento di adattamento che si differenziare tra norme consuetudinarie e norme pattizie. Sulla stessa scorta l'articolo 11 Cost. In un unico comma afferma che l'Italia si impegna a limitare parte della propria sovranità a favore di un ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le nazioni (norma sfruttata per l'adesione all'ONU ma anche all' attuale Unione Europea) consentendo che le norme di questi ordinamenti (specie di quello eurounitario) beneficino di un particolare adattamento nel nostro ordinamento: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Da ultimo anche l'art. 117 Cost come riformato nel 2001 apre ad altri ordinamenti internazionali e sovranazionali infatti La potestà legislativa e` esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Anche qui allora una delle fondamentali funzioni dello stato subisce delle limitazioni per il rispetto di quei vincoli che lo Stato ha stretto con altri Stati od organizzazioni internazionali.

I caratteri della sovranità

Dovendo sintetizzare i caratteri della sovranità si può definirla come esclusiva (cioè propria dello Stato), originaria (è intimamente legata a quel particolare ordinamento giuridico), incondizionata o illimitabile (da altri stati esterni se non per diretto consenso dello stesso Stato); e ci si può ancora riferire ad essa come sovranità esterna (indipendenza dello Stato da altri stati esteri, organizzazioni…) e interna (sottolinenando quel particolare potere di imperio che solamente lo Stato è capace di esercitare sui propri cittadini, identificabile come soggezione alla legge di uno Stato nell'interesse dello stesso).

Il territorio

Il territorio è il terzo e ultimo elemento costituivo dello Stato; con questo termine si intende l'ambito spazio-temporale di efficacia dell'ordinamento.

Il territorio quale elemento spazio-temporale dello Stato

Il territorio definisce infatti la misura della sovranità statale, l'ambito entro cui si trova stanziato il popolo ed entro cui vige l'ordinamento giuridico di quel determinato Stato.
Considerando i rapporti internazionali, il territorio funge allora da limite ai poteri coercitivi dello Stato, legittimando lo stesso ad opporsi alle interferenze esterne mediante i meccanismi propri del diritto internazionale.

Cosa è compreso nel territorio

Il territorio comprende in senso stretto:
- la terraferma (porzione del territorio segnata da confini naturali o artificiali stabiliti per accordo internazionale);
- il sottosuolo e la piattaforma continentale nel caso di sottosuolo marino, che si estende fino a 200 miglia dalla costa e al cui interno tutte le risorse economiche sono di pertinenza dello Stato costiero;
- il mare territoriale (porzione di mare entro una determinata distanza dalla costa, 12 miglia);
- lo spazio atmosferico-aereo sovrastante che si estende fin dove lo Stato dimostri di avere interessi concreti.

Mentre in senso lato il territorio comprende:

- le navi e aeromobili militari dovunque si trovino;

- le sedi diplomatiche estere in rappresentanza di quello Stato, esse godono della cd. immunità diplomatica in virtù di trattati internazionali;

- le navi e gli aeromobili civili quando non si trovano in territori statali, ma in luoghi e spazi non soggetti alla sovranità di alcuno stato (ultraterritorialità).

Riferimenti bibliografici

L. Mezzetti, Manuale breve di diritto costituzionale, Giuffre, 2017

G. De Vergottini, Diritto Costituzionale, CEDAM, 2017

A. Barbera, C. Fusaro, Corso di Diritto Costituzionale, il Mulino, 2017

Data: 26/01/2019 12:00:00
Autore: Luca Passarini