Responsabilità medica: in gravidanza le linee guida non bastano
di Valeria Zeppilli – Non sempre per i medici è sufficiente attenersi alle linee guida: se la specificità del caso concreto impone uno standard di diligenza più elevato, il sanitario che non vi si conforma deve rispondere del proprio operato.
Ad esempio, il mero rispetto delle linee guida non può "salvare" il medico dalla condanna conseguente all'omessa diagnosi di anomalie fetali, dalla quale è derivata una nascita indesiderata.
La vicenda
Per comprendere meglio la portata di quanto appena affermato, basti leggere quanto deciso dalla Corte d'appello di Catania con la sentenza numero 2137/2018 qui sotto allegata, relativa alla vicenda di una bambina, nata con una gravissima malformazione, che i medici non avevano diagnosticato così impedendo alla madre di esercitare il diritto di interrompere la gravidanza in presenza delle condizioni richieste dalla legge.
Standard di diligenza più elevato
Nel caso di specie, il medico aveva provato a sollevarsi da responsabilità asserendo di aver osservato le linee guida e, quindi, di non poter essere considerato in colpa.
Per i giudici, tuttavia, bisogna considerare, oltre al fatto che in realtà non risultava la piena osservanza delle linee guida, la circostanza che "la conformità della condotta professionale alle linee guida non costituisce di per sé causa di esonero del sanitario da reponsabilità tutte le volte in cui la specificità del caso concreto imponga uno standard di diligenza più elevato (vedi Cass. n. 11208/17)". E tanto era avvenuto nel caso di specie, in cui "un'attenta lettura delle immagini ecografiche avrebbe consentito, in sede di descrizione delle parti anatomiche del feto, di diagnosticare la sindattilia", che avrebbe dovuto porre il sospetto ecografico della sindrome di Apert, poi riscontrata.
Pericolo grave per la salute della donna
Con riferimento al nesso di causalità, la Corte d'appello ha invece rilevato che, in tema di responsabilità del medico da nascita indesiderata, nel momento in cui si va a stabilire se la donna avrebbe potutto esercitare il suo diritto di interrompere la gravidanza ove fosse stata convenientemente informata sulle condizioni del nascituro, il giudice è chiamato ad accertare se la dovuta informazione avrebbe potuto determinare l'insorgere, in capo alla gestante, di un processo patologico capace di evolvere in un grave pericolo per la sua salute psichica.
Nel caso di specie, gli accertamenti espletati nel corso del giudizio avevano ingenerato nei giudici la convinzione che fosse corretto affermare che se la donna fosse stata posta dinanzi a un quadro informativo completo circa le condizioni del nascituro, nella stessa sarebbe con elevata probabilità insorto un processo patologico capace di evolvere in grave pericolo per la sua salute psichica.
La responsabilità del sanitario va quindi confermata.
Data: 31/01/2019 16:00:00Autore: Valeria Zeppilli