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Naspi e Dis-coll: gli aumenti del 2019

L'INPS ha comunicato i nuovi massimali 2019 dei trattamenti di integrazione salariare e degli assegni per Fondo di solidarietà, nonché delle indennità NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola


di Lucia Izzo - Come per le pensioni e per le indennità di invalidità (per approfondimenti: Invalidità: i nuovi importi per il 2019) anche i c.d. ammortizzatori sociali vedranno un aggiornamento degli importi in aumento dell'1,1% per l'anno 2019.


Ciò si giustifica in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del d.Lgs. n. 148/2015: la norma prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, i "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento (comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive), da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (FOI).

Nella circolare n. 5/2019 (qui sotto allegata) l'INPS ha indicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2019.

Trattamenti di integrazione salariale

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Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale, riformati proprio dal summensionato d.lgs. n. 148/2015, gli importi per il 2019 si distringuono in caso di retribuzione inferiore (o uguale) a 2.148,74 euro, oppure superiore a tale soglia.

Nel primo caso, l'importo netto sarà pari a 935,21 euro, mentre nel secondo caso raggiungerà 1.124,04 euro. Detti importi massimi dovranno essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Fondo di credito

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Per quanto riguarda l'assegno ordinario per il Fondo di credito, i massimali sono fissati in:
- 1.180,39 euro, per retribuzioni mensili lorde inferiori a 2.173,37 euro;
- 1.360,55 euro, per retribuzioni comprese tra 2.173,37 euro e 3.435,56 euro;

- 1.718,82 euro, per retribuzioni superiori a 3.435,56 euro.
La circolare si occupa altresì di indicare i massimali dell'assegno emergenziale e di quello per il Fondo di credito cooperativo.

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

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Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati dall'INPS nella circolare n. 94/2015, a € 1.221,44 per il 2019.
Analogamente, l'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, per il 2019, non potrà in ogni caso superare i 1.328,76 euro.
Anche la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL sarà pari, secondo i criteri già indicati nella circolare INPS n. 83/2015, a € 1.221,44 per il 2019. L'importo massimo mensile di detta indennità, per il 2019, non potrà in ogni caso superare i 1.328,76 euro.

Indennità di disoccupazione agricola

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Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell'anno 2019 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2018, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
Questi saranno i medesimi già indicati nella circolare n. 19/2018 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a € 1.180,76 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a € 982,40 (quanto al massimale più basso).

Assegno per attività socialmente utili

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Infine, per quanto riguarda l'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili (LSU), questo dal 1° gennaio 2019 sarà pari a € 592,97. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986.
Data: 30/01/2019 18:00:00
Autore: Lucia Izzo