Diritto di seguito: cos'è e come funziona
di Annamaria Villafrate - Il diritto di seguito è il compenso spettante all'autore di un'opera calcolato in misura percentuale sul prezzo di vendita sulle transazioni successive alla prima. Esso spetta per tutta la vita dell'autore e per i settanta successivi al suo decesso ai suoi eredi. Previsto e disciplinato nel dettaglio dalla legge sul diritto d'autore, esso è dovuto dal venditore nelle misure percentuali stabilite sul prezzo di vendita, con il limite di 12.500 euro. Proprio di questi giorni la notizia secondo cui pare sia stata messa la parola fine alla questione sollevata diversi anni fa, relativa al riconoscimento o meno del diritto di seguito ai professionisti che operano nel mercato primario delle opere d'arte, che riguardano cieè le prime vendite per conto dell'autore. Dall'incontro tra Siae, Angamc e Ministero è nato infatti il Vademecum (sotto allegato) pubblicato sul sito della Società italiana autori ed editori, con cui sono stati dati i chiarimenti necessari ad evitare storture applicative della normativa.
- Cos'è il diritto di seguito
- Per quali opere è previsto
- A chi spetta
- Gli aventi causa
- La misura del compenso
- I manoscritti
- Gli obblighi della Siae
- Il vademecum sul diritto di seguito (Dds)
Cos'è il diritto di seguito
Il diritto di seguito è il diritto inalienabile e irrinunciabile (che dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte), che fa capo a chi realizza manoscritti e opere artistiche figurative. Esso consiste in una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle opere (comprese quelle anonime e pseudonime) nel momento in cui si realizzano vendite successive alla prima.
A stabilirlo la legge sul diritto d'autore n. 633/1941, così come modificata dal decreto legislativo n. 118/2006, che ha innovato la materia, dando attuazione alla Direttiva 2001/84/CE che si è occupata di disciplinare proprio il diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. In particolare l'art. 144 della legge 633/1941 stabilisce che "Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore."
Come precisato dai due commi successivi "si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte. Il diritto di seguito invece "non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore." Non solo, il diritto di seguito non trova applicazione neppure nelle transazioni tra privati.
Per quali opere è previsto
Il diritto di seguito si applica alle opere indicate dall'art. 145, ovvero: quadri, collage, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, vetro, fotografie, manoscritti originali, purché creazioni dell'autore o esemplari originali considerati opere d'arte. Esso spetta anche per le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore o sotto la sua autorità, ritenute originali a condizione che siano numerate, firmate o autorizzate dallo stesso.
A chi spetta
Il diritto di seguito, oltreché agli autori italiani è riconosciuto anche:
- agli autori e ai loro aventi causa di paesi non compresi nell'Unione europea solo se la legge del loro Stato di provenienza contempla lo stesso diritto in favore di autori italiani e loro aventi causa;
- agli autori di paesi estranei all'Unione Europea che, pur non avendo la cittadinanza italiana, risiedono abitualmente in Italia.
Gli aventi causa
Il diritto di seguito, dopo la morte dell'autore, spetta anche ai suoi aventi causa (art. 149 legge sul diritto d'autore), ovvero ai suoi eredi, così come definiti dal codice civile. In difetto di successori entro il sesto grado, però il diritto di seguito viene devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per finanziare i propri fini istituzionali.
La misura del compenso
A stabilire quanto spetta all'autore per il diritto di seguito è l'art. 150 della legge sul diritto d'autore il quale stabilisce che è dovuto solo se il prezzo della vendita non e' inferiore a 3.000,00 euro.
Precisato questo limite, i compensi percentuali, rapportati al prezzo di vendita dell'opera sono i seguenti:
- 4 per cento per la parte del prezzo di vendita (fino a 50.000 euro;)
- 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
- 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
- 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
- 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
In ogni caso il compenso non può comunque superare i 12.500 euro.
Come precisa poi l' art. 151, il prezzo della vendita a cui applicare la percentuale che rappresenta il diritto di seguito a favore dell'autore o dei suoi aventi causa, è al netto dell'imposta. Esso è dovuto dal venditore e, come precisato dal comma 2 dell'art. 152, "l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), e' a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2". Trattasi di tutti coloro che operano professionalmente nel mercato dell'arte come le case d'asta, le gallerie d'arte e i commercianti di opere d'arte i quali, fino a quando tale importo non sarà versato alle Siae, fungono da depositari.
Qualora poi le case d'asta, le gallerie d'arte e i commercianti di opere d'arte intervengano nella vendita in qualità di acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del diritto di seguito dovuto.
I manoscritti
A disciplinare il diritto di seguito per i manoscritti ci pensa l'art. 153 della legge sul diritto d'autore, il quale stabilisce che le vendite di queste opere il cui prezzo minimo non deve essere inferiore ai 3000 euro, devono essere denunciate dal professionista venditore, acquirente o intermediario, mediante una dichiarazione da presentare alla Società italiana degli autori ed editori (Siae), nel termine previsto dal suo regolamento.
Il professionista ha anche l'obbligo, su richiesta della Siae, di fornire per i tre anni successivi alla vendita, le informazioni relative al pagamento del diritto di seguito, esibendo i documenti di vendita.
Gli obblighi della Siae
L'art 154 sul diritto d'autore stabilisce che la Società italiana degli autori ed editori (Siae) deve:
- comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso;
- rendere pubblico, anche attraverso il proprio sito istituzionale, per 5 anni dal momento in cui il diritto è divenuto esigibile, l'elenco degli aventi diritto che non hanno lo ancora rivendicato;
- pagare il compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura e' determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da aggiornare ogni tre anni.
La Siae, alla luce di quanto sopra, tiene a disposizione i compensi che non è stato possibile versare agli aventi diritto per 5 anni dalla data in cui sono divenuti esigibili. Trascorso questo periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione "questi sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione."
Il vademecum sul diritto di seguito (Dds)
Il diritto di seguito è stato per anni al centro di una questione che ha visto contrapposti Siae Ministero per i beni e le attività culturali e operatori del mercato d'arte riunite nella Angamc (Associazione nazionale Gallerie d'arte moderna e contemporanea). Il nodo da sciogliere riguardava il versamento del diritto di seguito da parte delle gallerie che operano nel primo mercato, rappresentato dalla compravendita di opere che l'autore concede in conto vendita o vende direttamente al professionista.
Da un lato la Siae, secondo la quale il diritto di seguito deve essere riconosciuto anche in caso di vendita nel mercato primario, dall'altro le gallerie d'arte, secondo le quali, trattandosi di prima vendita, stando a quanto stabilito dall'art 144 della legge sul diritto d'autore, il compenso non sarebbe dovuto. Ad averla vinta qualche giorno fa gli operatori dell'arte che, in collaborazione con la Società Italiana degli Editori e degli autori, hanno dato vita al Vademecum sul diritto di seguito, pubblicato sul sito istituzionale della Siae, per porre fine alle controversie legate a una interpretazione errata della normativa che lo disciplina.
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- Cosa prevede la riforma del copyright
Data: 01/02/2019 12:10:00Autore: Annamaria Villafrate