Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Violenza negli stadi, pene aumentate

Si inaspriscono le norme in materia di contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive, con modifiche e integrazioni in materia di fermo di indiziato di delitto e di arresto in flagranza


di Gabriella Lax – Aumentano le pene per i violenti allo stadio. Commettere un reato in occasione o a causa di una manifestazione sportiva costituirà una circostanza aggravante. A stabilirlo il disegno di legge recante disposizioni in materia di ordinamento sportivo, approvato dal Consiglio dei ministri.

Riforma dello sport per il rilancio del sistema

Nei giorni scorsi, il consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge, collegato alla legge di bilancio 2019, che introduce disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di misure di contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione. In attesa del un testo unico sulle disposizioni per il contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive che, come riferisce una nota del consiglio stesso, si inserisce nell'ambito di una riforma strutturale di ampio respiro per il rilancio del sistema sportivo e a vantaggio degli operatori e volontari del settore che quotidianamente muovono lo sport italiano.

La riforma del governo punta a dei risultati ben precisi:

Violenza negli stadi, si inaspriscono le pene

Riguardo fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive, il disegno di legge prevede, in particolare, l'inasprimento della normativa in materia di contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive, con puntuali modifiche e integrazioni in materia di fermo di indiziato di delitto e di arresto in flagranza differita. In particolare l'art. 61 del codice penale prevede l'aggravante aggiuntiva ossia «l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive», anche se il fatto avviene durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolge la manifestazione. La seconda modifica fa riferimento all'art. 131 bis (Esclusione della punibilità per la tenuità del fatto), escludendo tra le possibili ipotesi di tenuità i reati legati a manifestazioni sportive. Per quanto riguarda i daspo sono ampliate le fattispecie che possono causare la predisposizione del Divieto di Accedere a manifestazioni Sportive: viene ricompreso un riferimento a coloro che appartengono ad associazioni di tipo mafioso, anche straniere. Per questi soggetti sarà prevista la possibilità in capo al questore di disporre il divieto di accesso alle manifestazioni anche se la loro condotta non è stata posta in essere a causa o in occasione di eventi sportivi. Aumentano le pene minime e massime per i recidivi: mentre per il daspo finora era prevista una pena minima di di cinque anni e un massimo di otto, si arriverà da un minimo di sei e uno massimo di dieci. Viene però introdotto il cosiddetto ravvedimento operoso: la vecchia normativa stabiliva la possibilità di chiedere uno sconto di pena o l'eliminazione della stessa dopo tre anni dalla sua assegnazione: la riparazione del danno procurato mediante risarcimento o «la concreta collaborazione con l'autorità di polizia per individuare gli altri autori» adesso potranno facilitare la possibilità di ottenere uno sconto di pena.

Data: 01/02/2019 15:30:00
Autore: Gabriella Lax