Internet e il nuovo ruolo dell'informazione
La diffusione di internet e il superamento del tradizionale spazio giuridico. Il ruolo dell'informazione e gli obblighi giuridici
Dott. Domenico Strangio - Negli ultimi decenni, la rapida diffusione di Internet, insieme allo sviluppo della telematica e delle più moderne tecnologie informatiche, hanno permesso oggi di soddisfare le nuove esigenze della società attuale, e in particolare, di mettere in contatto virtuale un numero sempre più maggiore di soggetti, che operano sul mercato digitale e non, senza aver stipulato preventivamente un accordo per la regolamentazione e le possibili conseguenze scaturenti da particolari rapporti.
Inevitabilmente la tradizionale struttura dei mercati interni e internazionali, è stata alterata da queste innovazioni multimediali, che impongono di ridefinire il ruolo attuale dei soggetti che operano sul Web e delle norme che regolamentano i relativi ambiti contrattuali.
Gli istituti giuridici e i principi tradizionali degli scambi commerciali, necessariamente sono stati rivisitati al fine di essere maggiormente funzionali al nuovo ordine che muove i processi economici-produttivi, del moderno diritto.
L'
e-commerce, come ogni nuovo fenomeno d'altronde, si è dovuto legittimare rispetto all'insieme di regole preesistenti. In particolare nel diritto privato, l'evoluzione di Internet, ha messo in dubbio le tradizionali categorie concettuali (dai contratti, ai beni e servizi e del diritto d'autore e per concludere alla concorrenza).
Senza conoscere confini territoriali, l'evoluzione telematica, necessita di una sapiente armonizzazione rispetto alle differenti legislazioni nazionali, comunitarie e internazionali, e di conseguenza il superamento dello spazio giuridico di un preciso ordinamento con il passaggio dalla statualità del diritto alla universalità.
Il ruolo dell'informazione nel nuovo ordine sociale
Il nuovo principio su cui si regge il moderno ordine sociale, è l'informazione, che costituisce il fondamentale mezzo regolatore delle operazioni negoziali, e oggetto di specifici obblighi contrattuali sia a livello comunitario che internazionale.
La rilevanza che viene riconosciuta al dovere d'informazione, al fine di tutelare la libertà contrattuale, ha portato ad ampliare l'operatività dei classici vizi del consenso, al fine di controbilanciare posizioni economiche asimmetriche.
Tale principio e i relativi obblighi, erano già presenti nella direttiva comunitaria 97/ CE in materia di contratti a distanza, incentrati sul principio di trasparenza nella conclusione del
contratto.
In questa nuova lettura, l'informazione, è diventata un completo quadro di obblighi e doveri di tipo positivo, come rimedio alla mancanza di conoscenze del contraente.
La trasparenza, a questo proposito, cede il posto al principio della buona fede oggettiva, come valido e moderno controllo della giustizia contrattuale, dove l'art. 1469 ter c.c , considera come premessa di tale controllo sulla legittimità di una clausola, verificando l'esistenza dei requisiti di chiarezza e di comprensibilità. Per questo motivo, ormai da tempo, dottrina e giurisprudenza sono pacifici sul punto, annoverando gli obblighi d'informazione, alla più generale clausola di buona fede nella fase delle trattative precontrattuali.
La direttiva 2000/31/Ce, ha portato delle importanti innovazioni, come si evince in base ad una lettura degli art. 7, 8, 9, del D. lgs. 70/2003, un primo livello di inderogabilità assoluta degli obblighi di informazione generali, previsti per le comunicazioni commerciali.
Un secondo livello di inderogabilità, altresì, è previsto al comma 3 dell'art. 12, limitatamente alla parte in cui si specifica l'obbligo di comunicare al destinatario, le clausole e le condizioni generali dello stesso, al fine di concludere un
contratto. Infine, da aggiungersi agli obblighi d'informazione precedentemente citati, quelli di cui all'art. 1338 c.c., in cui si specifica come la parte, che è venuta a conoscenza dell'esistenza di una clausola di invalidità del
contratto, al fine di tutelarne la stessa validità, ha l'obbligo giuridico di comunicarlo all'altra parte.
Gli obblighi giuridici
Tali obblighi, rientrano nel più ampio dovere di buona fede previsto in tutte le fasi della conclusione del
contratto, dalle trattative all'informazione, fino all'esecuzione del
contratto (artt. 1337 e 1375 c.c.). Con riferimento al nostro sistema, emerge chiaramente la centralità della persona umana, tutelata tra l'altro da numerosi principi costituzionali, rispetto alle vicende e agli affari commerciali, dove la buona fede e l'obbligo di correttezza impediscono che nelle relazioni interprivate, i rapporti tra le parti contraenti, possono sfociare in disordini e abuso di una parte rispetto ad un'altra.
In tal senso, l'informazione assume maggior rilievo, in quei rapporti in cui è forte lo squilibrio delle posizioni delle parti in relazione alla conoscenza degli interessi oggetto del
contratto.
Nonostante la libertà contrattuale si identifica con l'esigenza di garantire a tutti i contraenti, stesse chance di possibilità e decisioni, la debolezza conoscitiva è istituzionalizzata nei confronti del c.d consumatore, che pur non isolandosi dal ruolo di cittadino e persona, è colui che dispone per definizione di un flusso di informazioni di gran lunga inferiori a quello di cui può disporre l'altro.
Il legislatore, in relazione a ciò, ha realizzato una graduale evoluzione operando una serie di interventi specifici per ripristinare la posizione squilibrata del consumatore, senza fare affidamento ai classici strumenti di tutela del consumatore previsti dal nostro sistema codicistico e che prima abbiamo abbondantemente richiamato.
Infine, la legislazione speciale di matrice comunitaria (l'informazione, quale preludio della conoscenza, ha da sempre caratterizzato gli interventi del legislatore europeo), che costituisce un tipo di tutela differenziata rispetto a quella predisposta dall'ordinamento – nello specifico – quello italiano.
Data: 05/02/2019 16:40:00
Autore: Domenico Strangio