Pensioni Quota 100: le circolari INPS
All'indomani dell'entrata in vigore del decreto legge su reddito di cittadinanza, l'Istituto ha diffuso due circolari applicative in materia di pensioni e Quota 100
di Lucia Izzo - Il decreto-legge contenente la riforma delle pensioni e, in particolare, l'introduzione di Quota 100, è finalmente in vigore. In attesa del passaggio al Parlamento Quota 100 per l'iter di conversione, l'Inps ha pubblicato due circolari applicative inerenti Quota 100 e le altre modifiche introdotte al sistema pensionistico facendo seguito al precedente messaggio n. 395/2019 all'indomani dell'approdo in G.U. del decreto.
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Nel dettaglio, con le circolari n. 10 e 11 del 29 gennaio 2019 (qui sotto allegate) l'Istituto illustra le modalità di applicazione delle norme pensionistiche introdotte dal D.L. n. 4/2019 28 gennaio 2019,
in particolare la pensione anticipata e la pensione anticipata "quota 100", pensione "opzione donna" e pensione in favore dei lavoratori precoci, ma anche con riguardo agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e alle altre prestazioni di accompagnamento alla pensione.
- Pensione anticipata: le novità del decreto 4/2019
- Pensione anticipata "quota 100"
- Cumulo dei periodi assicurativi
- Decorrenza del trattamento
- Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro
Pensione anticipata: le novità del decreto 4/2019
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Il decreto legge attribuisce a determinate categorie di soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una serie di condizioni. Per quota 100 è necessario il perfezionamento, tra il 2019 ed il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall'Inps.
L'anticipo pensionistico potrà ottenersi anche, indipendentemente dall'età anagrafica, perfezionando nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026 un'anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito.
Per quanto riguarda la c.d. opzione donna, l'anticipo pensionistico si otterrà al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2018, di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed un'età anagrafica non inferiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti, e a 59 anni se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi, per le lavoratrici autonome, dalla maturazione dei prescritti requisiti.
Infine, i lavoratori c.d. precoci potranno andare in pensione al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026 di un'anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito.
Pensione anticipata "quota 100"
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Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico tramite "Quota 100" si conseguirà trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Il requisito anagrafico non sarà adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2010; inoltre, spiega l'INPS, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sarà valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, la gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.
Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all'apertura della c.d. finestra.
Restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l'accesso al pensionamento. Dette disposizioni, di settore e speciali, non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti prescritti per il conseguimento della "pensione quota 100".
Alla predetta prestazione non potrà accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.
Cumulo dei periodi assicurativi
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Il requisito contributivo richiesto per la "pensione quota 100" può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS.
I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi contributivi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli versati o accreditati presso la gestione nella quale risultino presenti il maggior numero di contributi.
Esempio:
Un soggetto con anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dal 1982 al 2019 e con anzianità contributiva presso la Gestione separata dal 1996 al 2019 può conseguire la "pensione quota 100" avendo perfezionato 38 anni di anzianità contributiva di cui, ai fini del diritto, 14 anni dal 1981 al 1995 presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 24 anni di anzianità contributiva, dal 1996 al 2019, presso la Gestione separata.
Decorrenza del trattamento
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Il decreto legge reca una disciplina diversificata per il conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi
I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi:
- che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
- che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).
Ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra.
Esempio 1
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 20 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico dell'AGO dal 1° settembre 2019.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all'apertura della c.d. finestra.
Esempio 2
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell'AGO dal 31 agosto 2019.
Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001):
- che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019.
Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all'apertura della c.d. finestra.
Esempio 1
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 29 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell'AGO dal 30 novembre 2019.
Ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra.
Esempio 2
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO dal 1° dicembre 2019.
Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 449/1997. Tali istruzioni trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro
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Il decreto-legge in parola prevede l'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. Tale incumulabilità, si legge nella circolare, si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la "pensione quota 100", comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi.
I titolari di pensione devono dare immediata comunicazione all'INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 Euro lordi annui. L'Istituto provvede alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.
Anche i titolari del trattamento pensionistico che svolgano attività lavorativa autonoma occasionale da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5.000 Euro lordi annui, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'INPS che provvede alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.
Autore: Lucia Izzo