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La "minima importanza" nella preparazione o nell'esecuzione del reato

La circostanza attenuante di cui all'art. 114 comma 1 c.p. e cenni giurisprudenziali sulla "minima importanza" nella preparazione o esecuzione del reato


Avv. Giovanni Chiarini - L'art. 114 c.p. prevede testualmente che "Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena. Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112. La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112".

Per quanto riguarda il 1° comma, oggetto del presente articolo, trattasi di una circostanza attenuante ad effetto comune, che comporta la diminuzione della pena fino a 1/3, ed è applicabile sia nei casi di concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 c.p., sia nei casi di cooperazione nel delitto colposo previsto all'art. 113 c.p.

La "minima importanza": il contenuto e la dottrina

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Sul punto, la più autorevole dottrina penalistica (Mantovani) ha osservato che il riferimento alla minima importanza "non è, come ogni concetto quantitativo, di facile definizione, onde un largo margine di discrezionalità è lasciato al giudice"[1]

Altrettanta autorevole dottrina (Marinucci - Dolcini) ha inoltre evidenziato che si può considerare come contributo di minima importanza la condotta di colui il quale "pur avendo recato un contributo causale alla realizzazione del fatto, abbia svolto un ruolo soltanto marginale o trascurabile nell'economia complessiva del reato, il che si verifica, tra l'altro, allorché l'azione del partecipa poteva essere agevolmente sostituita con l'azione di altre persone o con una diversa distribuzione dei compiti"[2].

Ancora, altri eccellenti autori (Fiandaca - Musco) hanno osservato che quella dell'art. 114 comma 1 c.p. è "una sorta di clausola generale di concretizzazione non sempre agevole di fronte alla notevole varietà tipologica delle condotte di partecipazione" e che "presuppone una valutazione giudiziale dell'efficienza dell'apporto causale arrecato da ciascun singolo concorrente"[3].

L'inapplicabilità dell'attenuante

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Il codice inoltre stabilisce, all'art. 114 comma 2°, l'inapplicabilità della predetta attenuante qualora vi sia la presenza delle circostanze indicate dall'art. 112 c.p. Tale ultimo articolo prevede che "La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata: 1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti; 2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo; 3) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette; 4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza. La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza. Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi. Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile".

La giurisprudenza di legittimità

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Come premesso, ferma restando la scarsa applicabilità della predetta attenuante, occorre qui riportare qualche pertinente pronuncia giurisprudenziale, quasi tutte di stampo "negativo".

Anzitutto, interessante è Cass. Pen. Sez. III Sent. n. 47968/2016 [4], la quale ha enunciato che "la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza (...) presupponendo un apporto differenziato nella preparazione o nell'esecuzione materiale del reato stesso, non è applicabile ai reati omissivi, in quanto il non facere è concetto ontologicamente antitetico alla sussistenza dei requisiti richiesti per il suo riconoscimento".

Parimenti significativa è Cass. Pen. Sez. VI Sent n. 8727/1989 seppur risalente, laddove ha specificato che tale circostanza attenuante "è incompatibile con i reati plurisoggettivi" [5].

Ancora, in Cass. Pen., sez. I, Sent. n. 44579/2018 [6], in citazione di Cass. Pen. Sez. II, n. 835/2012 (del 18 dicembre 2012, dep.- 2013, Modafferi, Rv. 254051), è stato riportato che "non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale cosi lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso"[7].

Inoltre, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in questione, in Cass. Pen. Sez. II, Sent. n. 46509/2017 è stato riportato che "non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare -attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali- il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 c.p., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento"[8].

Peraltro, in Cass. Pen. Sez. V, Sent. n. 52571/2017 essa "non può trovare applicazione sulla base della semplice graduazione della gravità delle condotte, ma comporta un esame dell'apporto causale delle condotte stesse", ed una condotta è da considerarsi di "contributo minimo" quando vi sia una "efficacia causale così limitata rispetto all'evento da risultare accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato"[9].

In ultimo, per riportare un caso pratico, la Suprema Corte, in Cass. Pen. Sez. II Sent. n. 9743/2013 ha enunciato che "non è configurabile la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza in relazione alla condotta del soggetto che abbia accompagnato gli esecutori materiali di una rapina sul posto, fornendo il mezzo di locomozione, li abbia attesi in loco ed abbia poi garantito loro la fuga"[10].


Avv. Giovanni Chiarini (Avvocato del Foro di Piacenza, già tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Lodi)


[1] F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, CEDAM, 2015, pag. 540

[2] G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Giuffré, 2015, pag. 472

[3] G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto Penale, Parte Generale, Zanichelli Editore, VII Edizione, pag. 540

[4] Cass. Pen. Sez. III Sent. n. 47968/2016, cit. in "Commentario breve al codice penale", CEDAM, 2017, pag. 751

[5] Cass. Pen. Sez. VI Sent n. 8727

[6] Cass. Pen., sez. I, Sent. n. 44579/2018

[7] Cass. Pen. Sez. II, n. 835/2012

[8] Cass. Pen. Sez. II, Sent. n. 46509/2017

[9] Cass. Pen. Sez. V, Sent. n. 52571/2017

[10] Cass. Pen. Sez. II Sent. n. 9743/2013

Data: 02/02/2019 14:00:00
Autore: Giovanni Chiarini