I social network e le regole del diritto
Una semplice iscrizione su un social richiede la sottoscrizione di clausole contrattuali e consenso al trattamento dei dati personali. Vediamo gli scenari e i rischi
Dott. Domenico Strangio - I social network (facebook, instagram, twitter, ecc.), tradizionalmente definiti come reti sociali, sono sistemi che mediante l'utilizzo di software, riescono a connettere tra loro un numero indefinito di persone, frutto dello sviluppo delle tecnologie comunicative informatiche, che caratterizza l'era della comunicazione virtuale nel Web 2.0.
Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita senza precedenti nella storia, di iscrizioni sui social network, e dello spazio pubblico più grande, dove gli utenti, mediante la creazione di un profilo personale, caratterizzato da informazioni, operano in comunità virtuali, dette piattaforme, nelle quali oltre a comunicare mediante la predisposizione di apposite chat, si ha un ruolo attivo con la condivisione di stati, foto, musica, interessi, e con l'espressione di pareri e commenti sui contenuti pubblicati da altri utenti.
In particolare per i giovanissimi, oggi essere iscritti ad un social network, è diventato un obbligo al fine di non essere emarginati dalla nuova società. Da un lato sicuramente ciò, ha comportato indiscutibili vantaggi sia per lo scambio di informazioni in rete, che per la facilità di reperire gli utenti, dall'altro invece sono aumentati i pericoli relativi all'utilizzo illecito dei dati personali, da parte di terzi non autorizzati.
Clausole contrattuali nei social network
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Tuttavia, le informazioni condivise, si caratterizzano per il consenso rilasciato dagli utenti al momento dell'iscrizione sui social, dove si sottoscrivono apposite clausole contrattuali. Le informazioni condivise, nella maggior parte dei casi, a prescindere dalla veridicità, si distinguono per il consenso al trattamento dei dati rilasciato da parte dei rispettivi titolari.
Il contratto diviene in questo modo il fattore determinante della allocazione dei relativi diritti di accesso. Per mezzo del procedimento appena dimostrato, i social network, realizzano un decentramento nella gestione dei contenuti condivisi al punto da ridefinire completamente il modo di stare in Rete, contribuendo da un lato ad una sua complessiva democratizzazione, dall'altro, invece, occultando gli strumenti di un controllo sempre più invasivo, volto a comprimere i diritti collettivi e individuali.
Da qui, l'esigenza di assicurare una forte tutela dei diritti e delle libertà delle persone nel pieno rispetto dell'identità personale e alla vita privata degli individui che utilizzano le reti telematiche. In questo nuovo scenario, si mescolano tecnologie della libertà e del controllo, dove la creazione dei nuovi legami sociali, crea una sorta di nuovo bene comune, completamente autonomo dal suo autore, in merito al quale, un eventuale pregiudizio, trova un naturale ambito di elezione nel più tradizionale dei rimedi offerti, ossia nel campo della responsabilità civile.
Nuovi scenari
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Si assiste quindi a nuovi scenari di riflessione realizzati dai media, ed orientati alla ricerca di un equilibrio dinamico tra esigenze contrapposte, al cui interno lo scambio di conoscenza assume sì un ruolo strategico, ma richiede altresì un conseguente ripensamento delle condizioni alla base del bilanciamento tra aspettative giuridiche, diritti fondamentali e dispositivi di controllo.
In questo nuovo quadro, uno dei principali pericoli del Web 2.0, è lasciare prevalere in Internet le logiche puramente di mercato, e di veri mercati paralleli di informazioni personali, tramite i quali i soggetti teoricamente interessati possono venire in possesso di dati relativi a milioni di persone.
Oggi è possibile sviluppare archivi sempre più dettagliati e flessibili, da utilizzare per svariate finalità perciò è doveroso un giusto ed equilibrato bilanciamento tra i contrapposti interessi costituzionalmente protetti, come da un lato la circolazione e manifestazione del pensiero, e dall'altro, la categoria dei diritti della personalità, ossia di quelle libertà che più da vicino possono riguardare l'utente della Rete.
A tale proposito parliamo del diritto all'identità personale, che rappresenta per l'appunto, una specie di quel genere costituito dai diritti della personalità, che attiene all'interesse della persona in primis, ma anche alla non manipolabilità di quanto rappresentato virtualmente, vedendone invece riconosciute in Rete le peculiarità intellettuali, politiche e sociali, con tutto l'interesse affinché queste non vengano
decontestualizzate.
Infatti ogni giorno, miliardi di persone, anche coloro che non hanno mai avuto accesso su Internet, sono potenziali destinatari d'infrazioni attuabili attraverso l'uso di un social network da parte di terzi.
Rischi di natura penale
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Oggi ad esempio è ricorrente integrare la fattispecie incriminatrice della diffamazione, che rappresenta un illecito legato alle realtà tecnologica attraverso le quali gli atti lesivi possono compiersi, soprattutto in relazione alla possibilità di esprimersi grazie all'ausilio di intermediari quali Facebook o Twitter, dove frasi e giudizi pubblicati, facilmente raggiungono pubblici molto vasti.
Le comunicazioni sviluppate per via delle nuove tecnologie risultano quindi idonee a moltiplicare vertiginosamente gli effetti di eventuali aggressioni alla personalità altrui e ai singoli diritti ad essa riconducibili; una moda questa, aggravata dalla diffusa percezione della Rete al pari di uno spazio privo di padroni e di regole, dove tutto è consentito a prescindere da qualsiasi profilo di liceità.
Tuttavia è doveroso ricordare, come i social network non hanno alcuna esimente riconducibile alla loro componente virtuale; anzi spesso possono dar luogo a responsabilità aggravate, un social network non può dunque sottrarsi alle regole del diritto, così come i rispettivi utenti non possono appellarsi alla spazialità virtuale quale esimente per i loro comportamenti: motivo per il quale è ormai da più parti richiesta una normativa idonea ad attuare tutte le garanzie previste e consentite dall'ordinamento.
Data: 06/02/2019 18:30:00Autore: Domenico Strangio