Le indagini della difesa
Avv. Carlo Cordani - Il codice di procedura penale prevede la possibilità, per i difensori, di effettuare investigazioni allo scopo di individuare elementi di prova a favore del proprio assistito. Tale facoltà può essere esercitata dal difensore sia contemporaneamente allo svolgimento delle indagini effettuate dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria nel corso del procedimento penale, sia preventivamente, e cioè nell'eventualità che si svolga, in futuro, un procedimento penale.
Le investigazioni della difesa sono previste dagli artt. 391-bis e seguenti del codice di procedura penale.
- Il difensore e la ricerca dei testimoni
- Il difensore e il reperimento delle prove documentali
- Il difensore e la scena del crimine
- Utilizzazione degli elementi di prova della difesa
Il difensore e la ricerca dei testimoni
L' attività investigativa più rilevante che può essere svolta dalla difesa è costituita dalla possibilità di avere contatti diretti con le persone informate sui fatti di causa, che potranno rivestire, nel processo, la qualità di testimoni. Il difensore può svolgere tale attività di investigazione difensiva personalmente, nonché per mezzo di avvocati sostituti del difensore, ovvero investigatori privati autorizzati o consulenti tecnici. Il difensore, unitamente al proprio sostituto, è titolare del diritto di contattare tali persone e può, in prima battuta, decidere di sentirle soltanto oralmente allo scopo di acquisire notizie utili per la difesa. In questo caso l' attività del difensore avviene attraverso un colloquio non documentato. Il difensore potrà inoltre chiedere alla persona che può riferire circostanze utili al caso, di rilasciare, allo stesso difensore, una dichiarazione scritta in merito alle circostanze utili; il difensore, inoltre, potrà decidere di procedere alla formale verbalizzazione di tutte le informazioni assunte dalla persona sentita, annotando nel verbale le domande formulate dal difensore alla persona sentita e le relative risposte. Tale attività difensiva dovrà avvenire nel rispetto delle regole previste dall' art. 391 bis del codice di procedura penale, norma che prevede che il difensore, dopo essersi qualificato ed aver indicato lo scopo del colloquio, debba avvertire le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell' attività investigativa se intende soltanto conferire ovvero se intende richiedere una dichiarazione ovvero informazioni da verbalizzare. Egli dovrà inoltre avvertire la persona che può riferire circostanze utili, delle facoltà, obblighi, divieti, responsabilità e diritti, previsti specificamente dall' art. 391 bis c.p.p. Il medesimo articolo stabilisce che le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni previste dai commi 3, 4, 5 e 5 bis dell' art. 391 bis c.p.p. non potranno essere utilizzate e la violazione di tali disposizioni costituirà, per il difensore, un illecito disciplinare. L' art. 391 bis del codice di procedura penale, prevede, inoltre, precise regole, nei casi in cui il difensore intenda ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta. Il difensore avrà inoltre l'onere di rispettare la normativa prevista dal Codice Deontologico degli Avvocati nonché la normativa vigente in materia di privacy. Nei casi in cui la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell' attività investigativa abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, il difensore potrà decidere di rivolgersi al Pubblico Ministero il quale disporrà l' audizione della persona, fatte salve le eccezioni previste dall' art. 391 bis comma 10 del codice di procedura penale. In alternativa il difensore potrà chiedere al Giudice che si proceda con incidente probatorio, ai sensi del comma 11 dell' art. 391 bis c.p.p.. Il difensore o il sostituto, dovrà redigere una relazione che documenti le dichiarazioni ricevute, mentre le informazioni assunte dovranno essere documentate con la redazione, da parte del difensore o del sostituto, di un verbale redatto secondo le disposizioni previste dal codice di procedura penale.
Il difensore e il reperimento delle prove documentali
Un'ulteriore attività di individuazione della prova, da parte della difesa, è costituita dalla possibilità di reperire documentazione da utilizzare nel procedimento. Nel caso si tratti di documenti che siano in possesso della Pubblica Amministrazione, il codice di procedura penale prevede che il difensore, nel caso di rifiuto da parte della Pubblica Amministrazione di consegnare la documentazione richiesta, possa ricorrere al Pubblico Ministero, nonché, se necessario, al Giudice, per ottenere un provvedimento che determini la Pubblica amministrazione a consegnare al difensore la documentazione.
Il difensore e la scena del crimine
Nei casi in cui il difensore abbia la necessità di effettuare un accesso per prendere visione dei luoghi e delle cose, per procedere alla loro descrizione ovvero per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore ha il diritto di procedervi, con la facoltà di redigere un Verbale riportante le circostanze relative all' accesso eseguito e alle operazioni effettuate. Qualora il difensore dovesse avere la necessità di accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico, nel caso di rifiuto da parte di chi ha la disponibilità di tali luoghi, il difensore dovrà ottenere l' autorizzazione da parte del Giudice che stabilirà le concrete modalità dell'accesso.
Utilizzazione degli elementi di prova della difesa
Il difensore, nel corso del procedimento penale, ha la facoltà di presentare, al Pubblico Ministero, gli elementi di prova raccolti a favore del proprio assistito. Il difensore potrà inoltre presentare tali elementi di prova al Giudice nei casi in cui il Giudice debba adottare una decisione nell'ambito del procedimento. Gli elementi di prova dovranno essere inseriti nel fascicolo del difensore, che verrà inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero. Nel corso del dibattimento le dichiarazioni scritte acquisite ritualmente dalla difesa e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero, potranno essere utilizzate dalle parti per contestare ai testimoni, ovvero agli altri soggetti processuali che possono essere esaminati nel processo, le dichiarazioni rese precedentemente dagli stessi, che risultassero difformi da quanto dai medesimi dichiarato nella Pubblica Udienza dibattimentale. Soltanto nel caso in cui, per fatti o circostanze imprevedibili, risulti impossibile esaminare e contro esaminare in aula il soggetto che ha reso le dichiarazioni scritte, ovvero ha reso le informazioni verbalizzate dal difensore, il Giudice, a richiesta di parte, potrà dare lettura nel processo delle dichiarazioni o delle informazioni verbalizzate, rilasciate al difensore nel corso delle investigazioni della difesa. Per quanto riguarda la prova documentale, è consentita, nel processo, l' acquisizione di documenti scritti o di altri documenti quali, ad esempio, fotografie e filmati. Tale acquisizione dovrà essere ammessa dal Giudice con Ordinanza emessa in dibattimento. La documentazione di atti da considerarsi non ripetibili compiuti in occasione dell' accesso ai luoghi, potrà essere inserita nel fascicolo del dibattimento ed utilizzata dal Giudice ai fini della decisione. Qualora si tratti di documentazione relativa ad accertamenti tecnici non ripetibili, che consistono, come ha stabilito la Corte di Cassazione, in accertamenti tecnici aventi ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro in tempi ragionevolmente brevi ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto del processo, il difensore dovrà, prima di effettuarli, darne avviso al Pubblico Ministero, per l' eventuale esercizio, da parte dello stesso Pubblico Ministero, delle facoltà di intervento dello stesso Pubblico Ministero e di nomina di un proprio consulente tecnico.
Avv. Carlo Cordani – Via Dell' Unione 3 Milano – carlo.cordani@tin.it – Tel. 02/72094792
Data: 09/02/2019 14:00:00Autore: Carlo Cordani