Prestito alla compagna: va rimborsato finita la convivenza?
Dott. Gianluca Fioravanti - La problematica delle somme versate dal convivente sul conto corrente della compagna, in corso di convivenza, deve essere risolta ai sensi dell'art. 2034 c.c., in virtù del quale, non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente versato in ottemperanza di doveri morali e sociali.
Obbligazione naturale
Va rilevato che gli elementi su cui si fonda l'obbligazione di che trattasi sono principalmente:
1) L'adempimento "solvendi causa", la cui prestazione deve risultare a contenuto patrimoniale, non caratterizzato da un "animus donandi", pertanto, tesa ad assolvere a doveri di natura morale e sociale;
2) La spontaneità, ovverosia, l'adempimento eseguito senza coercizione, e dunque, sulla base di una libera decisione dell'adempiente;
3) Il dovere morale/sociale, ove, per dovere morale, s'intende un obbligo di carattere etico che vincola il soggetto a livello personale, di contro, il dovere sociale è il dovere sentito come tale dalla collettività.
La Cassazione n. 1277/2014
Illuminante in materia è una sentenza della Cassazione (n. 1277/2014), chiamata a decidere su una vicenda relativa a una coppia di conviventi, in cui la donna aveva rinunciato alla propria carriera lavorativa per seguire il compagno in Cina, ivi distaccato per ragioni di lavoro.
La vicenda
Dalla convivenza della durata di soli cinque anni, era nato un figlio. Nel corso della relazione sentimentale, l'uomo aveva versato saltuariamente delle somme di denaro sul conto corrente della compagna al fine di ripianare la situazione debitoria della stessa, nonché, per creare una disponibilità finanziaria per far fronte a varie esigenze.
Tuttavia, al temine della convivenza, entrambi i conviventi redigono scritture private, attraverso le quali regolano i loro rapporti patrimoniali, tra cui l'obbligo di mantenimento verso l'ex compagna e il figlio, ma nulla prevedono in merito alle somme versate in corso di convivenza in favore della donna. Successivamente, l'ex compagno chiede la ripetizione delle somme elargite negli anni passati in corso di convivenza, adducendo che, il deposito di denaro era destinato al solo scopo di far amministrare i risparmi alla compagna e che quindi dovevano essere restituite, onde evitare che la stessa si arricchisse ingiustamente.
La decisione
La sentenza di che trattasi, conferma, un orientamento giurisprudenziale ormai radicato che assimila le obbligazioni nascenti dalla convivenza di fatto alle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c.
Per quanto statuito dal co.1 art. 2034 c.c. non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.
Invero, ritiene la Corte, partendo da una analisi oggettiva del rapporto di convivenza che, non può non considerarsi come le unioni di fatto, nelle quali siano presenti analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale, presentando, una incompleta e specifica regolamentazione giuridica, cui solo la giurisprudenza e la dottrina, ovvero, una legislazione frammentaria, riescono a sopperire e/o a costituire le basi per un "terreno" sul quale possono nascere e svilupparsi quei doveri dettati dalla morale sociale, la cui inosservanza, determina un giudizio di riprovazione e, al cui spontaneo adempimento consegue l'effetto della "soluti retentio" così come previsto dall'art. 2034 c.c.
La giurisprudenza di Strasburgo
A tal proposito, giova richiamare, quanto reso dall'interpretazione della Corte di Strasburgo (sent. 24 giugno 2010, Prima Sezione, nel caso Schalk e Kopft contro Austria) con riferimento all'art 8 della CEDU, il quale, tutela il diritto alla vita familiare nel suo più ampio genus e non solo in riferimento alla relazione basata sul matrimonio.
Va infatti considerato che, si tende a comprendere, tra l'altro, i legami familiari di fatto, qualora, le parti manifestano la loro convivenza al di fuori del vincolo di coniugio.
Ciò nondimeno, a tale indirizzo corrisponde l'ulteriore orientamento teso a valorizzare ai sensi dell'art. 2 Cost., le formazioni sociali e conseguenti manifestazioni intrinseche, solidaristiche, nelle quali, viene ricondotta qualsiasi forma di comunità sia essa semplice o composta, volta a consentire e favorire il libero sviluppo delle persone nella vita sociale.
L'affermazione delle famiglie di fatto, quindi, ha generato nel sistema italiano, segnali sempre più significativi volti alla tutela della convivenza more uxorio.
Pertanto, le contribuzioni di un convivente all'altro, vanno intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può implicare pur senza cogenza giuridica di cui all'art 143 c.c. co.2, forme di collaborazione, e, per quanto maggiormente qui rileva, di assistenza orale e materiale.
Infatti, il discrimine fra l'adempimento dei doveri sociali e morali, può individuarsi in qualsiasi contributo fra conviventi, destinato al "menage" quotidiano, ovvero, espressione come nel caso de quo, della solidarietà fra persone unite da un legame intenso e duraturo, per cui, l'atto di liberalità, va individuato oltre che nella spontaneità, soprattutto nel rapporto di proporzione fra i mezzi di cui l'adempiente dispone e l'interesse da soddisfare.
Il principio di diritto
Rileva infine la Suprema Corte, come sia ormai consolidato l'orientamento secondo cui, i doveri morali e sociali, trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio, e che i rapporti patrimoniali intercorsi fra la coppia escludono il diritto al convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza.
In conclusione: "Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art.2Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che, le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente - more uxorio - effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art.2034 cod.civ, a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente,- quale quella di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo" (Cass. 22 gennaio 2014 n.1277).
La Cassazione n. 11766/2018
Ad analoghe conclusioni è giunta la Cassazione n. 11766/2018. Secondo la terza sezione civile della Suprema Corte, infatti, "le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art.2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza".
Tuttavia, i giudici di piazza Cavour chiariscono anche che "incombe sull'autore della dichiarazione ex art. 1988 c.c. l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale; di conseguenza, non è sufficiente che lo stesso affermi e dimostri che altro rapporto fondamentale è stato estinto, essendo, invece, indispensabile che esista coincidenza - concreta - tra tale rapporto (di cui è data prova) e quello "presunto" per effetto della ricognizione di debito e non una mera compatibilità astratta tra i due titoli".
Nella vicenda di specie, in assenza della prova della suddetta coincidenza, gli Ermellini hanno confermato la condanna della ricorrente a restituire all'ex le somme di denaro che la stessa sosteneva rappresentare contributi alla vita di coppia e come tali non ripetibili.
Data: 21/02/2019 18:00:00Autore: Gianluca Fioravanti