L'avvalimento
di Annamaria Villafrate - L'avvalimento è un istituto previsto e disciplinato dal Codice degli Appalti del 2016, grazie al quale, un'impresa che non possiede i requisiti tecnici organizzativi o economico finanziari richiesti dalla legge (ausiliata), può chiederli in prestito a una più solida (ausiliaria) e partecipare in questo modo al bando di gara.
Vediamo quali sono i soggetti che possono avvalersi di questo strumento, chi al contrario ne sono esclusi, cosa deve contenere il contratto di avvalimento, quali requisiti possono essere presi in prestito e come si presenta la domanda per partecipare all'appalto:
- Cos'è l'avvalimento
- A cosa serve l'avvalimento?
- Tipi di avvalimento
- Oggetto dell'avvalimento
- L'accordo di avvalimento
- Soggetti ammessi all'avvalimento
- Soggetti esclusi dall'avvalimento
- Settori esclusi dall'avvalimento
- La domanda di partecipazione all'appalto
Cos'è l'avvalimento
L'avvalimento è un "prestito" di requisiti che viene concesso da un'impresa che li possiede a un'altra che ne è priva e che desidera partecipare a una gara d'appalto.
L'art. 89 del Codice degli Appalti (dlgs n. 50/2016) infatti prevede che "L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, (…) avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, (anche partecipanti) al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi."
A cosa serve l'avvalimento?
La normativa in materia di appalti infatti è piuttosto rigida sui requisiti che le imprese che vogliono partecipare al bando di gara devono possedere. Può essere richiesto il possesso di una certa organizzazione, di un certo numero di dipendenti o di determinate attrezzature.
Un vero problema per quelle imprese che, pur volendo partecipare a una gara d'appalto, non possiedono tutti i requisiti richiesti. Problema però che, come appena visto, può essere superato grazie all'avvalimento.
L'avvalimento infatti serve proprio a questo, a consentire a un'impresa che non potrebbe partecipare a una gara pubblica, di farlo comunque, prendendo a prestito da un'altra i suoi requisiti.
Si tratta infatti di un istituto pensato per consentire anche alle imprese di piccole e medie dimensioni, di partecipare alle procedure d'appalto. Opportunità che, diversamente, non potrebbero avere.
Tipi di avvalimento
Definito che cosa si intende per avvalimento, è necessario precisare che esso, in base alla sua durata, può essere di due tipi:
- stabile, se l'impresa che richiede il prestito vuole ottenere l'attestazione SOA o vuole iscriversi all'albo degli operatori economici o nei sistemi di qualificazione;
- occasionale, se chi chiede l'avvalimento vuole semplicemente partecipate a una singola gara d'appalto.
Oggetto dell'avvalimento
Per quanto riguarda invece l'oggetto dell'avvalimento esso può riguardare:
- La capacità economico finanziaria: che consiste nella solidità economica e finanziaria che deve possedere chi decide di partecipare a un appalto e che si ricava dai seguenti parametri: volume d'affari, fatturato globale o specifico relativo a un certo settore dell'attività e pregressa esperienza nell'ambito degli appalti.
- La capacità tecnico operativa: si tratta in questo caso dei mezzi e delle attrezzature di cui deve disporre l'impresa che partecipa alla gara. In questo caso si deve tenere conto del numero dei dipendenti addetti a un certo servizio, aver eseguito un contratto di punta (incentrato sullo svolgimento di una determinata prestazione), il possesso della certificazione UNI-EN- ISO.
Requisiti oggetto dell'avvalimento
Con l'avvalimento è possibile chiedere in prestito a un'impresa la propria capacità economica-finanziaria e quella tecnico-professionale.
Ci sono però dei requisiti per i quali l'art. 89 del Codice degli appalti stabilisce regole particolari:
- per i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacita' sono richieste;
- per i requisiti generali richiesti per poter partecipare alla gara (es. assenza di condanne penali, essere in regola non ci contributi previdenziali), va da se che sia l'impresa che chiede il prestito sia quella che lo concede, devono possederli;
- infine "nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi."
L'accordo di avvalimento
Nel momento in cui c'è una richiesta di avvalimento da parte di un'impresa a un'altra, il prestito dei requisti tecnici o economici deve essere messo per iscritto. Le parti infatti devono addivenire a un contratto e devono inviare le rispettive dichiarazioni all'appaltante, per renderlo edotto dell'intervenuto accordo di avvalimento. E' importante che dalle dichiarazioni delle parti emerga la volontà e l'impegno, da parte dell'impresa che concede in prestito la sua organizzazione e i suoi mezzi tecnici, di farlo concretamente.
Con il contratto l'ausiliaria si impegna a fornire quanto necessario all'ausiliata per consentirle di partecipare alla gara e, in caso di vincita, di svolgere concretamente le opere previste. In ogni caso entrambe sono obbligate in solido verso l'appaltante per le prestazioni previste dal contratto.
Soggetti ammessi all'avvalimento
L'avvalimento può essere utilizzato da diversi soggetti imprenditoriali:
- imprese singole;
- RTI (Raggruppamenti Temporanei d'Impresa);
- GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico);
- Consorzi d'impresa;
- imprese parti di un contratto di rete per prendere parte alla gara.
Nei raggruppamenti e nei consorzi di imprese il prestito può essere:
- interno se coinvolge le imprese che fanno parte del gruppo;
- esterno se si verifica tra un'impresa che partecipa alla gara e una che non ne prende parte.
Nel caso in cui il requisito richiesto dal bando di gara è frazionabile (es: numero di dipendenti necessario), si può anche ricorrere all'avvalimento plurimo o frazionato appunto. In questo caso, a prestare i requisiti mancanti, possono essere infatti anche più imprese.
Soggetti esclusi dall'avvalimento
L'avvalimento incontra determinati limiti soggettivi. Questo istituto infatti non è consentito in favore di imprese che:
- concorrono nella stessa gara;
- partecipano allo stesso lotto;
- a loro volta sono prive di un requisito e chiedono l'avvalimento ad altra impresa;
- rivestono il ruolo di ausiliarie di un'impresa che prende già parte all'appalto.
Settori esclusi dall'avvalimento
Ai limiti soggettivi se ne affiancano altri, di tipo oggettivo, che vietano l'istituto dell'avvalimento nei seguenti settori:
- per dimostrare il possesso dei requisiti necessari a iscriversi all'albo nazionale dei gestori aziendali;
- ordinari e speciali d'importo inferiore o superiore alle soglie comunitarie;
- beni culturali,
- opere che richiedono attività o materiali altamente tecnologici o complesse dal punto di vista tecnico.
La domanda di partecipazione all'appalto
Abbiamo visto che le parti devono stipulare un contratto. Questo è solo uno dei documenti che devono essere inviati alla stazione appaltante.
L'art. 89 del dlgs n. 50/2016 prevede infatti che il concorrente debba allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica "il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto", prevedendo a tal fine, che il contratto di avvalimento debba contenere a pena di nullità "la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria."
Alla stazione appaltante però le parti devono inviare anche:
- una dichiarazione integrativa dell'ausiliaria contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti generali, del possesso del requisito prestato e l'impegno a fornire quanto necessario per soddisfarlo.;
- una dichiarazione dell'ausiliata in cui manifesta la volontà di volersi avvalersi di quanto prestato dall'ausiliaria;
- l'attestazione SOA dell'ausiliaria.
Le dichiarazioni e il contratto vengono quindi trasmesse all'ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione).
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Data: 14/02/2019 12:00:00Autore: Annamaria Villafrate