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Sanremo: il caso Achille Lauro e Rolls Royce

La canzone del giovane artista andata in scena all'ultima edizione di Sanremo e finita sotto il fuoco incrociato dei media per plagio e presunti riferimenti alla droga, tra libertà di espressione e proprietà industriale


Dott. Francesco Tantussi - Si può discutere a lungo del valore artistico e semantico di "Rolls Royce", il pezzo di Achille Lauro recentemente andato scena all'Ariston, il cui testo è finito in un vortice di critiche principalmente a causa dei presunti riferimenti alla droga, argomento che il brano tratterebbe (neppure troppo velatamente, al pari, per intenderci, di Lucy in the Sky with Diamonds dei Beatles) con atteggiamento eccessivamente lascivo, mitizzante, finendo così sotto il fuoco incrociato dei media a causa, addirittura, della presunta istigazione al consumo di stupefacenti[1].
Come si è appena detto, in questa sede non interessa valutare la presenza di messaggi di questo tipo. O, perlomeno, la possibilità di scorgere simili significati incide solo indirettamente su alcuni aspetti giuridici su cui è bene soffermarsi.
E' infatti il caso di rivolgere l'attenzione ad un secondo casus belli che ha coinvolto il pezzo: la citazione del marchio della celeberrima casa automobilistica inglese. Marchio da cui prende iconicamente il titolo il brano stesso e che viene ripetuto più volte nel testo, in modo quasi ossessivo.

Musica e marchi

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In ambito musicale, non si tratta certamente di un evento senza precedenti. Soltanto in Italia non si contano i gruppi ed i cantautori che hanno costellato i propri pezzi di citazioni dei marchi più celebri[2]: una tendenza che oggi contraddistingue soprattutto il linguaggio del genere Trap[3].
Nè sono mancate le occasioni in cui la giustizia ha avuto modo di esprimersi su questo tipo di "licenza artistica", spesso ritenuta lecita a causa della finalità parodistica o satirica, come nel caso di Elio e le Storie Tese (il cui album Gattini riproduceva ironicamente il logo della Deutshe Grammophon) o del celeberrimo e pluripremiato singolo degli Aqua, Barbie Girl, che verso la fine degli anni '90 scalava le classifiche di tutto il mondo e dava il nome al successivo album pubblicato dalla band di origini danesi (in quel caso testo e video clip identificavano parodisticamente il concetto di American Dream con la famosa bambola bionda prodotta dalla Mattel [4]).
Tornando al pezzo di Achille Lauro, le ipotesi di illecito avanzate dagli avvocati ed esperti di proprietà industriale ed intellettuale sono essenzialmente due: quella della contraffazione del marchio Rolls Royce stesso e quella della violazione dei presunti diritti di copyright spettanti sulla stessa denominazione.
Si tratta di qualificazioni indubbiamente simili sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie (cessazione del comportamento lesivo ed eventuale risarcimento del danno), ma che, nondimeno, conviene tenere ben distinte se si vuole tentare di individuare il limite che il nostro ordinamento traccia tra licenza artistica (o, più in generale, libertà di espressione) e tutela dei diritti di esclusiva d'autore o di privativa industriale. Cerchiamo allora di fare un po' di chiarezza.

Violazione copyright

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Partiamo dalla seconda ipotesi: il copyright corrisponde grossomodo al diritto d'autore italiano, forma di tutela destinata a trovare applicazione per le opere di carattere eminentemente intellettuale, nel campo della letteratura, della musica, della cinematografia, della fotografia e di quant'altro costituisca espressione di valore artistico e creativo (ivi compresi i software).

Ad onor del vero, la oramai vituperata canzone del giovane Achille Lauro potrebbe andare incontro a qualche inconveniente legale anche su questo piano, come del resto accade da anni, quasi puntualmente, a qualunque artista abbia la fortuna esibirsi sul prestigioso palco dell'Ariston.

All'indomani del Festival sono dunque giunte le consuete accuse di plagio, con annesso deposito di un ricorso in via d'urgenza da parte del legale degli Enter, band romana di conosciuta a livello locale: a finire nel mirino, alcuni riff di chitarra, ritenuti del tutto sovrapponibili a quelli del presunto originale, precedentemente registrato alla SIAE. Che si tratti di una pura e semplice copia del cosiddetto pattern melodico, oppure di un "mix mash-up", come sostenuto da alcuni supporters del giovane Lauro [5], sarà dunque l'autorità giudiziaria a doverlo stabilire.

Resta il fatto che il logo ed il nome della Rolls Royce non costituiscono affatto delle creazioni d'autore, ma bensì un vero e proprio marchio di impresa avente scopi prettamente commerciali.

Da questo lato dunque, nessun conflitto giuridicamente rilevante tra la canzone e la casa automobilistica inglese. Lauro 1 Rolls Royce 0 e palla al centro.

Contraffazione

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Diverso, e un po' più complesso, è invece il discorso sul piano della contraffazione. "Rolls Royce" costituisce un segno registrato come marchio in diversi paesi, tra cui il nostro, che sicuramente gode di rinomanza a livello globale. Trattandosi appunto di un marchio registrato, nel gergo giuridico si parla tecnicamente di diritti di privativa industriale che la registrazione conferisce al titolare: diritti che consentono di vietare ai terzi l'utilizzo di segni identici o simili per contraddistinguere prodotti o servizi, e così pure di riprodurre il segno nelle proprie campagne pubblicitarie, se non a fini puramente descrittivi.

Attualmente l'ampiezza di queste facoltà del titolare è definita dalle disposizioni del nostro Codice della Proprietà Industriale e dalla normativa europea [6] vigente: leggi che, sostanzialmente, consentono di impedire gli utilizzi e le riproduzioni non autorizzate, sia in forma grafica che fonetica, ogniqualvolta possa determinarsi un rischio di confusione per consumatori, oppure, qualora si tratti di un marchio celebre, ogniqualvolta il titolare dello stesso subisca un danno alla rinomanza o alla capacità distintiva del segno originale a causa dell'indebito utilizzo altrui. Quando ciò accade, si è in presenza di una contraffazione del marchio, fattispecie di illecito civile avverso il quale si può reagire chiedendo provvedimenti di inibitoria (cessazione della condotta lesiva) o, nei casi più gravi, di risarcimento del danno.

Naturalmente si tratta di previsioni normative che interessano la regolamentazione del mercato, intese ad assicurare, da un lato che la competizione imprenditoriale sia "genuina" e corretta, mettendo al bando qualsiasi iniziativa parassitaria, come quella di chi tenta di agganciarsi al successo commerciale altrui, ottenuto attraverso sforzi economici ed investimenti in ambito pubblicitario; dall'altro che i consumatori non siano tratti in inganno e non patiscano le conseguenze dei colpi bassi della concorrenza, come l'appropriazione e l'utilizzo del marchio altrui al fine di beneficiare del potere "attrattivo" esercitato da quest'ultimo, unitamente alla sua (talvolta) forte connotazione evocativa: sotto quest'ultimo profilo, ad esempio, si può facilmente intuire come Rolls Royce sia comunemente associato alle idee di eleganza, lusso, signorilità, concetti che hanno reso il brand un vero e proprio status symbol dello stile british.

Che si tratti di regole destinate a realizzare un determinato modello di mercato, lo si può dedurre anche osservando quanto previsto dal nostro Codice civile in materia di concorrenza sleale, disciplina che descrive varie tipologie di comportamenti illeciti, tra cui quello della concorrenza sleale confusoria, i cui presupposti sono quasi del tutto sovrapponibili a quelli della contraffazione del marchio altrui[7].

Tutto questo dovrebbe essere sufficiente a far capire che, al di là di altri elementi, il primo aspetto da valutare nel brano e nell'esibizione di Achille Lauro al Festival di Sanremo è il suo eventuale carattere commerciale, giacché in assenza di questo requisito non possono certo operare disposizioni concepite per impedire comportamenti scorretti sul piano dei rapporti tra imprenditori.

Non a caso l'art. 20 del Codice della Proprietà Industriale, disposizione che delimita le prerogative del titolare del marchio, esordisce affermando che quest'ultimo "ha diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica" un determinato segno, circoscrivendo così lo spettro delle attività potenzialmente contraffattorie, così come descritte nei commi successivi.

Con qualche forzatura del dettato normativo, peraltro pienamente accolta dall'attuale giurisprudenza in materia, si potrebbe ritenere che l'esibizione nella kermesse Sanremese configuri, almeno parzialmente, un segmento di una più complessa attività economica che, presumibilmente, ciascun concorrente del Festival porta avanti con la sua carriera artistica, diffondendo le sue opere attraverso determinati canali televisivi, telematici o radiofonici[8].

Del resto, al giorno d'oggi è impossibile negare l'esistenza di un'industria musicale, le cui esigenze di promozione e vendita del prodotto si riflettono in modo percepibile sull'opera finale e sulle sue modalità di produzione e distribuzione[9]. Cosicché, se anche la citazione di marchi e slogan pubblicitari all'interno di una creazione d'autore non può ritenersi una condotta univocamente rivolta a sfruttare in senso commerciale la notorietà di quest'ultimi, non si può aprioristicamente escludere l'esistenza di una "zona grigia" tra la libertà espressiva artistica, premessa indispensabile tanto della parodia quanto della satira, e le scelte di marketing, con cui si mira ad attirare l'attenzione di un pubblico più vasto possibile. La giurisprudenza straniera conta diversi casi borderline di titoli di film, di canzoni o di videogiochi riproducenti, più o meno fedelmente, un marchio celebre[10]: ipotesi ritenute generalmente lecite a causa della finalità parodistica o satirica della citazione-riproduzione del segno. Nel bilanciamento degli interessi in conflitto si tende dunque a far prevalere le esigenze espressive dell'artista, a dispetto degli innegabili vantaggi commerciali assicurati dalla notorietà delle denominazioni od immagini di volta in volta riprodotte o evocate. Certo è che per scriminare questo modo di operare occorre ravvisare, nel caso specifico, quell'eccezione di "parodia, satira e critica" a cui fa riferimento anche la più autorevole dottrina italiana in materia di diritto industriale[11]. Ed è probabilmente sull'interpretazione di questa eccezione che si gioca la partita tra libertà di espressione e diritti di privativa industriale: allo stato attuale le fonti normative non offrono elementi sufficienti per poter dirimere simili questioni, col risultato che tutto è rimesso alla capacità dell'organo giudicante di farsi interprete del comune sentire e dell'immaginario collettivo al fine di verificare quanto sia "parodisticamente" o "artisticamente significativo" l'utilizzo di un brand famoso nelle opere d'autore. Tanto più quando, come nel caso di Rolls Royce, i messaggi veicolati attraverso le parti cantate sono tutt'altro che espliciti, limitandosi l'artista ad accostare la ripetizione quasi ossessiva del nome della casa automobilistica ad alcuni personaggi iconici del mondo dello spettacolo, dello sport, del cinema e della musica. Personalità di spicco che, tuttavia, risultano comunemente associate ad uno stile di vita non propriamente sobrio[12].

Infine, medesimi sono i presupposti (la citazione del marchio tende a perseguire, almeno parzialmente, finalità commerciali?) per aprire ad una valutazione, sempre sul piano della contraffazione, di una censura a causa dei presunti riferimenti alla droga: riferimenti che, a parere di chi scrive, possono essere colti soltanto da chi conosce specificamente le varianti di determinate sostanze stupefacenti, in particolare ecstasy, che da sempre sono etichettate con nomi di marchi famosi di ogni sorta[13].

Se anche quindi possono ravvisarsi significati di questo tipo, probabilmente essi restano confinati ad un livello troppo subliminale per poter essere compresi dal consumatore-ascoltatore medio. Ragion per cui sembra mancare quel pregiudizio alla rinomanza ed alla capacità distintiva del prestigioso brand della casa britannica, come richiesto dalla normativa di settore attualmente vigente.

Residua invece qualche margine di tutela per l'onorabilità e l'immagine della azienda: beni-valore la cui lesione, una volta accertata, risulta sicuramente riconducibile all'ampia nozione di danno extracontrattuale, ex art. 2043 c.c.


[1]https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/achille-lauro-il-secolo-xix-non-pubblica-la-rettifica-del-gabibbo-ecco-il-testo-integrale_9426.shtml

[2]Risale addirittura agli anni '80 il singolo Bollicine di Vasco Rossi in cui si menzionava, tanto nel ritornello quanto nel'incipit, la Coca-cola.

[3]Ne sono esempi Balenciaga di Sferaebbasta, Tinder di Maiole o Bvlgaridello stesso Achille Lauro.

[4]Cfr. US Federal Court of Appeal, 9th Circuit, 296 F. 3d 894, Mattel Inc. v. MCA Records Inc., 24 luglio 2002.

[5]https://video.repubblica.it/dossier/sanremo-2019/sanremo-2019-rolls-royce-non-e-un-plagio-ma-un-maxi-mash-up-la-risposta-alle-polemiche-su-achille-lauro/326763/327366

[6]Direttiva Ue n. 2015/2436 del 16 dicembre 2015, concernente "il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa".

[7]A differenza della Codice della Proprietà industriale, la normativa sulla leale concorrenza giova anche ai titolari dei marchi di fatto, ossia i marchi non registrati.

[8]Il requisito dell'uso "nell'attività economica", o "nel commercio" secondo la normativa europea, viene infatti interpretato con una certa ampiezza. Per contro, la nozione opposta, ovvero quella di "usi civili", non suscettibili di dar luogo a contraffazione, è oggetto di un'interpretazione fortemente restrittiva. Cfr. Venturello-Paesan,Libertà di espressione e funzioni del marchio, nota Trib. Milano 8 luglio 2013, in Dir. ind., 2014, 2, 147 e ss.

[9]Ne costituisce riprova la nascita, verso la fine degli anni '80, di generi musicali come l'indie rock britannico, la cui principale cifra artistica è costituita appunto dall'autoproduzione e dalla rivendicazione di un'indipendenza dalle etichette discografiche.

[10]Si parla, a tal proposito, di uso misto del marchio altrui. Si osservi ad esempio quanto affermato in merito al videogioco Donkey Kong, avente come protagonista un gorilla stilizzato, ed il marchio King Kong, celebre film prodotto dalla Universal. Cfr. Universal City Studios v. Nintendo Co., 578 F. Supp. 911, 914 (S. D. N. Y. 1983), aff'd, 746 F. 2d 112 (2d Cir. 1984).

[11]Venturello-Paesan, Libertà di espressione e funzioni del marchio, nota Trib. Milano 8 luglio 2013, in Dir. ind., 2014, 2, 147 e ss.

[12]Si pensi ai Doors, citati nel primo verso, ed al loro leader, Jim Morrison, scomparso prematuramente a causa del del consumo di eroina. E ancora, a Paul Gascoigne, ad Amy Winehouse e a Jimi Hendrix, tutti e tre menzionati nella canzone.

[13]Secondo la DEA, il dipartimento antidroga statunitense, ciò contribuisce ad aumentare la riconoscibilità e la popolarità delle pastiglie, anche perché il consumatore è indotto inconsciamente a fidarsi di un marchio che già conosce ed apprezza, sottovalutando così gli effetti lesivi dello stupefacente. Si va dai branddelle case automobilistiche, come Ferrari, Tesla e BMW, fino ad arrivare a quelli di altre focosissime aziende, tra cui Redbull, Facebook, Chanel e Coca-cola. Fonte: https://www.automoto.it/news/rolls-royce-e-una-droga-si-ma-c-e-anche-la-ferrari-e-la-tesla.html.

Data: 13/02/2019 14:00:00
Autore: Francesco Tantussi