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La marca temporale

Cos'è la marca temporale, la sua efficacia, come è disciplinata e la giurisprudenza che riconosce efficacia alla marca temporale anche in assenza di firma digitale


di Annamaria Villafrate - Per la giurisprudenza, la marca temporale attribuisce data certa al documento informatico su cui è apposta anche in assenza di firma digitale. Così si è espressa la recentissima Cassazione n. 4251/2019 che rappresenta un'ottima opportunità per spiegare cos'è, come è disciplinata e quale valore viene riconosciuto dall'ordinamento alla marca temporale.

Cos'è la marca temporale

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La marca temporale è uno strumento che ha la funzione di attribuire, ovvero validare la data certa dei documenti informatici, aumentandone la validità legale nel tempo. Grazie alla validazione temporale del documento informatico infatti, come previsto per i documenti cartacei, esso risulta opponibile a terzi.

Disciplina

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La prima norma che, in ordine cronologico, pur non menzionando la marca temporale, si occupa di disciplinare la validità e l'efficacia probatoria dei documenti informatici è l'art. 20 del dlgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) ai sensi del quale "La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida."

La principale normativa di riferimento sulla disciplina della marca temporale invece è il Dpcm del 30/03/2009, che detta le "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici".

In particolare l'art. 43, dedicato alla validazione temporale, stabilisce che le marche temporali "sono generate da un apposito sistema di validazione temporale, sottoposto a opportune personalizzazioni atte a innalzarne il livello di sicurezza" in grado, tra l'altro, di garantire l'apposizione della firma digitale.

Il successivo art. 44 stabilisce invece le informazioni minime che devono essere contenute nella marca temporale. Per ciò che interessa in questa sede però la disposizione di maggiore interesse è senza dubbio l'art. 49, il quale sancisce che "Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell'interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore." Ne consegue che un documento digitale a cui viene apposta una marca temporale ha una validità minima di vent'anni.

Efficacia della marca temporale

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La marcatura temporale quindi esplica la sua funzione primaria su documenti informatici muniti di firma digitale (qualificata e avanzata), assicurando agli stessi una data certa legalmente opponibile.

In sostanza, la marca temporale utilizzata su documenti informatici siglati con firma digitale attesta esattamente il momento in cui sono stati creati, trasmessi e perfino archiviati.

Non solo, l'apposizione di una marca temporale su un documento elettronico rende sempre valida la firma digitale, anche se il certificato è scaduto, a condizione che la marca sia stata apposta prima della scadenza (o revoca o sospensione) dello stesso.

Marca temporale efficace anche senza firma digitale

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Il connubio tra marca temporale e documento sottoscritto con firma digitale sembrava, fino a oggi, un imprescindibile. La recentissima ordinanza n. 4251/2019 della Cassazione infatti ha messo in discussione questa unione indissolubile con la seguente motivazione: "la c.d «marca temporale» è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi (cfr. art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 82 del 2005, cd. Codice dell'Amministrazione Digitale). Il servizio di marcatura temporale, peraltro, può essere utilizzato anche su file non firmati digitalmente, parimenti garantendone una collocazione temporale certa e legalmente valida. La marca temporale, dunque, attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato. Infatti, quando l'utente, con il proprio software, avvia il processo di apposizione della marca temporale sul documento (informatico, digitale o elettronico), automaticamente viene inviata una richiesta contenente una serie di informazioni all'Ente Certificatore Accreditato (qui, come si è detto, individuato in Aruba), che verifica in maniera simultanea la correttezza della richiesta delle informazioni, genera la marca temporale e la restituisce all'utente. Questo processo automatico ed immediato garantisce la sicurezza e la validità del processo di marcatura."

Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha infatti ritenuto producibili e utilizzabili in giudizio i documenti depositati nel fascicolo di un lavoratore, escluso dal passivo della società datrice e prodotti in sede di opposizione ex art. 98 l.fall. in quanto conformi agli originali e muniti, tramite un ulteriore documento (un CD contenente i medesimi documenti prodotti in cartaceo in formato pdf) "di una marcatura temporale apposta da un Ente Certificatore Accreditato, e, come tale, opponibile ai terzi".

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Data: 16/02/2019 10:30:00
Autore: Annamaria Villafrate