Addio ai debiti anche per il debitore incapiente
Dott.ssa Floriana Baldino - In attuazione alla legge n. 155/2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 38 del 14.02.2019, il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza (d. lgs. 14 del 12/01/2019). Alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo sono destinate ad entrare immediatamente in vigore, altre, o meglio quasi tutto il decreto, entreranno in vigore dopo 18 mesi dalla pubblicazione in G.U..
Leggi Codice della crisi e dell'insolvenza: riforma in Gazzetta
Vediamo le importanti novità e cosa cambia nel sovraindebitamento:
- Il debitore incapiente
- La cessione del quinto rientra nella procedura di composizione della crisi?
- Quali sono i costi della procedura?
Il debitore incapiente
Ex art. 283, "Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilita' rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilita', ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
Questa è una delle più importanti novità.
Nella "vecchia" legge, n. 3/2012, non era infatti prevista la figura del debitore incapiente, e quindi l'utilità della norma sull'esdebitazione totale, per questi soggetti, era notevolmente compromessa.
Se il debitore non possedeva nulla, non poteva accedere alla procedura di esdebitazione.
Numerose erano le "rigidità" della normativa precedente, e sicuramente non era prevista alcuna possibilità, per il debitore "totalmente incapiente", di liberarsi da tutti i debiti e ripartire da zero.
In sostanza non aveva alcuna prospettiva per un pieno reinserimento sociale.
Ma chi è il debitore totalmente incapiente?
È sicuramente il sovraindebitato che non ha beni mobili o immobili da sottoporre a liquidazione volontaria al fine di ottenere l'esdebitazione totale, e sicuramente il debitore incapiente è anche chi non poteva e non può inserire nel piano alcun altro reddito in garanzia se non il suo personale.
Il nuovo codice prevede invece che se non ho nulla, posso comunque accedere alla procedura di esdebitazione, sempre che sia un soggetto "meritevole".
Come per la vecchia legge, e questo per ovvie ragioni, è previsto anche in questa legge che si possa accedere alla procedura solo ove non vi siano stati atti in frode al creditore.
Ogni quanti anni posso accedere alla procedura dell'esdebitazione totale come debitore incapiente?
Anche sotto questo aspetto, il codice della crisi e dell'insolvenza introduce un'importante novità.
La legge 3/2012 prevedeva all'art. 7 comma 2 (requisiti di ammissibilità): "La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo che si poteva riproporre".
Diversamente invece il nuovo testo prevede che: "il debitore incapiente puo' accedere all'esdebitazione solo per una volta".
Ma vi è di più. Nei successivi 4 anni, è previsto nella legge che il debitore "deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2".
Quindi chi intendeva fare il furbo vedrà revocati i benefici della procedura di esdebitazione concessa, senza che abbia più alcuna possibilità di accedere ad una nuova procedura.
La cessione del quinto rientra nella procedura di composizione della crisi?
L'art. 65 sancisce che: "La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4".
Alla vecchia legge, legge 3/2012, era stata data una interpretazione restrittiva in merito alla cessione del quinto dello stipendio.
Al riguardo occorre riportarsi ad alcune sentenze, tra le tante ricordiamo la sentenza del Tribunale di Pescara (decreto del 16.2.2017, Est. Capezzera) in cui si legge che ove la l. 3/2012 faccia riferimento alla situazione debitoria, richiama "qualunque obbligazione che faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcuna applicabilità, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l'altro l'eadem ratio".
La questione era ancora molto controversa, infatti arrivano dal Tribunale di Siracusa e di Pistoia dei provvedimenti di omologa che hanno invece revocato i finanziamenti fatti con cessione del quinto e delega di pagamento.
Nel nuovo codice invece è espressamente prevista la falcidiabilità anche di queste tipologie di finanziamenti.
D'altro canto lo scopo della legge 3/2012 è quella di offrire una seconda opportunità al debitore, e avrebbe dovuto esser letta sempre con il favor debitoris.
Quali sono i costi della procedura?
Questa è un'altra importante novità dell'attuale legge.
L'art. 283 c.6 "debitore incapiente" prevede che "I compensi dell'OCC sono ridotti della metà".
Questo era un altro problema che impediva a debitori totalmente incapienti, l'accesso alla procedura da sovraindebitamento.
La domanda più frequente era: "Se non ho soldi come faccio a pagare il gestore della crisi?".
Prima la legge dava ampia libertà di scelta, agli organismi di composizione della crisi, in merito agli acconti che il sovraindebitato doveva versare al fine di avviare la procedura.
Ora la legge ha previsto per il debitore incapiente che i compensi dell'organismo siano ridotti della metà.
Data: 18/02/2019 20:00:00Autore: Floriana Baldino