Avvocati: le nuove regole per i curatori fallimentari
Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza fissa criteri per l'accesso all'Albo dei curatori, liquidatori e commissari da parte di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro
di Lucia Izzo - È approdato in Gazzetta Ufficiale, n. 38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6, il d.lgs. n. 14/2019 (qui sotto allegato) recante il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".
- Il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza
- Curatori fallimentari: il nuovo albo
- Chi può accedere all'albo?
- Requisiti per accedere all'albo
- Gli obblighi di formazione
Il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza
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Il nuovo Codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
Il testo entrerà in vigore decorsi 18 mesi dalla data della sia pubblicazione in G.U., salvo alcuni articoli puntualmente menzionati che, invece, saranno in vigore dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione. Tra questi rientrano gli artt. 356 e 357 che si occupano dell'Albo degli incaricanti della gestione e del controllo nelle procedure.
Curatori fallimentari: il nuovo albo
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L'art. 356 istituisce presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, che, su incarico del Tribunale, si occuperanno di svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza.
La vigilanza sull'attività degli iscritti verrà esercitata dallo stesso Ministero che dovrà altresì disciplinare il funzionamento dell'albo attraverso un proprio decreto, di concerto con il MEF, da adottare entro il 1° marzo 2020.
Tale provvedimento stabilirà le modalità di iscrizione all'albo, quelle di sospensione e cancellazione dallo stesso e quelle dell'esercizio del potere di vigilanza. Ancora, il decreto ministeriale dovrà indicare l'importo del contributo necessario per l'iscrizione e per il mantenimento dell'albo, tenuto conto delle spese per realizzare, sviluppare e aggiornare l'albo medesimo.
Chi può accedere all'albo?
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L'iscrizione all'albo è consentita a tutta una serie di professionisti indicati all'art. 358 del Codice della crisi e dell'insolvenza che potranno essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice stesso. Si tratta, nel dettaglio:
- degli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- degli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali suddetti (iscrizione all'albo) e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, dovrà essere designata la persona fisica responsabile della procedura.
Inoltre, la norma prevede che possano essere chiamati a svolgere le funzioni suddette anche coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Requisiti per accedere all'albo
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Affinché tali soggetti possano iscriversi al nuovo albo, tuttavia, sono previsti ulteriori e indispensabili requisiti. In primis, agli iscritti è richiesto il possesso di requisiti di onorabilità quali:
- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, per una serie di reati (tra cui quelli in materia bancaria, finanziaria, tributaria, contro la P.A., ecc.);
- non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.
Gli obblighi di formazione
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Inoltre, l'art. 356 stabilisce altresì, al comma 2, che, per ottenere l'iscrizione all'albo, sarà necessario aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4, comma 5, lettere b), c) e d) del D.M. 202/2014 ovvero il Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Questi coesistono, nel dettaglio:
- lettera b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento, di durata non inferiore a 200 ore, nell'ambito disciplinare della crisi di impresa e di sovraindebitamento;
- lettera c), nello svolgimento, presso uno o più organismi, curatori fallimentari e commissari giudiziali, di un periodo di tirocinio di durata non inferiore a sei mesi;
- lettera d), nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore alle 40 ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento.
Tuttavia, ai fini del primo popolamento dell'albo, la norma consentirà l'iscrizione all'albo dei soggetti/professionisti ammessi che, alla data di entrata in vigore dell'art. 356 (dopo 30 giorni dalla pubblicazione del Codice in G.U.), documentano di essere stati nominati curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni.
Tuttavia, per mantenere l'iscrizione sarà sempre necessario uno specifico aggiornamento biennale. Inoltre, il Codice affida alla Scuola superiore della Magistratura il compito di elaborare le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e aggiornamento.
Autore: Lucia Izzo