L'Antitrust multa Sky per pubblicità ingannevole
Avv. Corrado C. Manni - L'Antitrust ha sanzionato con una multa di 7 milioni di euro Sky Italia per pubblicità ingannevole e pratica aggressiva a conclusione di un'indagine relativa all'offerta della tv satellitare per il servizio della stagione calcistica 2018-19.
Sky, si legge nella nota dell'Antitrust, "non ha fornito informazioni chiare e immediate sul contenuto del pacchetto Calcio per la stagione 2018-19, lasciando intendere ai potenziali nuovi clienti che tale pacchetto fosse comprensivo di tutte le partite del campionato di Serie A come nel triennio precedente".
I motivi della condanna
La pratica, come si legge nell'articolo di Agosto 2018, ha violato i principi sanciti dal Codice del Consumo.
Il c.d. Codice del Consumo si pone infatti l'obiettivo di tutelare il consumatore nei rapporti di vendita e/o cessione di beni o servizi.
Per pratica commerciale, ai sensi del D. lgs n.206/2005, si intende qualsiasi azione, omissione, condotta, dichiarazione o comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità diffusa con ogni mezzo e il marketing, posta in essere dal professionista in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura di beni o servizi ai consumatori.
Pratica commerciale scorretta
La pratica commerciale si intende scorretta quando in contrasto con il principio della diligenza professionale ed allorquando sia idonea a falsare il comportamento economico del consumatore al quale è diretta.
Tra le pratiche commerciali scorrette, il Codice del Consumo annovera le pratiche commerciali aggressive, ovvero le pratiche commerciali che limitano considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore, inducendolo ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso, determinando un indebito condizionamento mediante lo sfruttamento di una posizione di potere (Art. 18 lett. l), D.lgs. n. 206/2005).
Le violazioni nella stagione calcistica 2018/2019
Per la stagione calcistica professionistica 2018/2019 i diritti di trasmissione dei match della Serie A sono stati ripartiti tra due emittenti, vale a dire l'emittente televisiva Sky e la piattaforma digitale Dazn.
Le politiche pubblicitarie ed i contratti offerti dalle indicate emittenti sono state di violazione delle indicate disposizioni del Codice del Consumo.
È da evidenziare che le emittenti indicate non specificano in sede di sottoscrizione del contratto di abbonamento le partite che saranno trasmesse nel corso della stagione calcistica. Ciò determina la violazione dell'articolo 24 del Codice del Consumo in quanto il professionista esercita un indebito condizionamento sul tifoso/consumatore contraente ad aderire due abbonamenti con un esborso maggiore in termini denaro e ad usufruire comunque di un servizio che non garantisce un oggetto del contratto scelto dal consumatore.
La mancata indicazione comporta, dunque, l'obbligo di sottoscrizione di un contratto di abbonamento avente un oggetto indefinito, in quanto non sono dichiarate sin da subito quali sono le partite che verranno trasmesse.
In altri termini, il consumatore non può sapere quali saranno le partite trasmesse, il tutto dipenderà dall'orario e dal giorno del match. Una situazione di palese e grave disagio per gli utenti tv del calcio.
Le menzionate pratiche comportano anche una possibile violazione delle disposizioni del codice civile in tema di validità del contratto, in quanto l'oggetto dell'abbonamento non è determinato ab origine.
Anche con riferimento alla determinabilità dell'oggetto vi è da osservare che sulla stessa non incide in alcun modo il diritto/potere decisionale del consumatore, in quanto le partite trasmesse saranno indicate di volta in volta dall'emittente in base alla decisione della Lega Seria A, ciò in palese violazione del principio di tutela del contraente debole, nonché del principio di parità di posizioni e condizioni contrattuali tra professionista e consumatore, sancito dal Codice del Consumo.
Le pratiche suindicate, inoltre, determinano una inosservanza della normale diligenza del professionista, sancita ex D.lgs 206/2005, il quale si riserva il potere di imporre la conformità del servizio prestato a quanto scelto dal consumatore nel contratto, senza che su di essa possa intervenire alcun potere decisionale del consumatore stesso (Cfr. art. 33, 2°comma lett. p) del D.lgs. 206/2005).
Tenuto conto delle indicate criticità L'Antitrust, come da auspicio indicato nell'articolo dello scorso mese di agosto, ha effettuato un intervento sanzionatorio nei confronti dell'emittente Sky, condannando la pratica commerciale scorretta.
Avv. Corrado C. Manni
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Data: 19/02/2019 11:00:00Autore: Corrado C. Manni