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Omicidio stradale: Consulta, revoca patente solo per alcol e droga

La Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'art. 222 CdS nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente in tutti i casi di omicidio e lesioni stradali


di Annamaria Villafrate - Con un comunicato del 20 febbraio (sotto allegato) la Corte Costituzionale comunica importanti novità per quanto riguarda l'omicidio stradale. Supera il vaglio del giudizio costituzionale l'inasprimento delle pene previste dalla legge n. 41/2016. Illegittimo invece l'art. 222 del Codice della Strada nella parte in cui dispone la revoca automatica della patente di guida in "tutti" i casi di omicidio e lesioni stradali. Per la Consulta infatti la revoca automatica deve essere applicata solo nei casi in cui chi subisce la condanna per omicidio o lesioni stradali è aggravata dallo stato di ebbrezza o dall'alterazione causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Salvo quindi l'art. 590-quater cp, illegittimo invece l'art. 222 del CdS limitatamente alle disposizioni censurate (commi 2 e 3-ter).

Si a pene più severe per i casi di omicidio e lesioni stradali

Costituzionalmente legittimo, secondo la Corte Costituzionale, il divieto per il giudice di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della "responsabilità non esclusiva" dell'imputato, con conseguente riduzione della pena fino alla metà, rispetto alle aggravanti speciali stabilite per il reato di omicidio e lesioni stradali, tra le quali figurano la guida in stato di ebbrezza e o sotto l'effetto di droghe. Tale divieto si pone infatti perfettamente in linea con l'inasprimento delle pene voluto dalla legge sull'omicidio stradale n. 41/2016.

Salvo quindi, secondo la Consulta, l'art 590–quater c.p. censurato dal Tribunale di Torino. La norma, che disciplina il computo delle circostanze non subirà modifiche rispetto alla sua attuale formulazione: "Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti."

No alla revoca automatica della patente in "tutti" i casi di omicidio e lesioni stradali

Non supera il giudizio di legittimità costituzionale invece l'art. 222 del Codice della Strada nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente di guida in "tutti" i casi di omicidio e lesioni stradali. La sanzione della revoca automatica, secondo la Corte, deve essere applicata solo nei casi di condanna di omicidio o le lesioni stradali aggravate dallo stato di ubriachezza o di alterazione conseguente all'assunzione di droghe. Il giudice, al di fuori di questi casi "gravi" deve essere libero di valutare se sia più giusto applicare la sanzione amministrativa che prevede la sola sospensione della patente.

La Corte condivide quindi la censura mossa dal Tribunale ricorrente sull'automatismo applicativo previsto dai commi 2 e 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il comma 2 dell'art. 222 infatti si dispone che: "Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida".

Sulla stessa linea il comma 3 ter ai sensi del quale: "Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca."

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Data: 21/02/2019 22:00:00
Autore: Annamaria Villafrate