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Creare account online a nome altrui è reato

Per la Cassazione è integrata la sostituzione di persona. L'eventuale consenso iniziale dell'intestatario non funge da scriminante se l'imputato prosegue nell'uso dell'account a sua insaputa


di Lucia Izzo - Scatta la sostituzione di persona nei confronti di colui che crea un account su un sito online utilizzando le generalità altrui: risulta evidente che una simile condotta induca altri in errore, come previsto dall'art. 494 c.p., in quanto coloro che si interfacciano sul sito ritengono di avere come interlocutore un soggetto diverso da quello reale.


Inoltre, non è necessario che il vantaggio indebito del sostituto abbia natura patrimoniale, potendo consistere in una qualsiasi utilità apprezzabile sotto il profilo giuridico, ad esempio potersi nuovamente iscriveree a un sito da cui era stato in precedenza "bannato".

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 7808/2019 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un uomo condannato per il reato di sostituzione di persona.

Il caso

L'imputato, che era stato "bannato" da eBay e non poteva più accedere alla piattaforma con il suo account, ne aveva aperto uno nuovo intestato all'ex socio, a digiuno di tecnologia, offrendosi di aiutarlo negli acquisti online. Di conseguenza, allo scopo di effettuare pagamenti, gli era stata resa disponibile anche la carta prepagata collegata a Paypal.

In un momento successivo, l'uomo ha poi sfruttato i dati dell'ignaro socio anche per creare un account su un sito web per giocare d'azzardo, utilizzando sia il nome che i dati di pagamento dell'altro.

In Cassazione, l'imputato tenta di giustificarsi e sradicare l'impianto accusatorio, ritenendo che il consenso dell'intestatario formale dell'account abbia scriminato la fattispecie criminosa; inoltre, sottolinea l'assenza di profitto o danno a seguito del suo comportamento.

Aprire un account a nome di altri? È sostituzione di persona

Gli Ermellini precisano che la fattispecie concreta giunta all'esame dei giudici di merito è perfettamente sussumibile nell'art. 494 c.p. che punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.

È evidente, spiega la Corte, che una simile condotta abbia indotto in errore, dal momento che coloro che si sono interfacciati sul sito hanno necessariamente ritenuto di avere come interlocutore un soggetto diverso da quello reale.

Inoltre, poiché la norma richiede alternativamente il fine di recare danno ovvero quello di conseguire un vantaggio, non è affatto necessaria la dimostrazione che l'imputato abbia agito al fine di recare danno agli utenti di ebay, né tanto meno all'ex socio, essendo anche sufficiente che abbia operato sostituendosi all'altra persona, ovvero utilizzando il nome di questa, per conseguire un vantaggio.

Tale vantaggio può anche non essere di natura patrimoniale e può consistere in una qualunque utilità apprezzabile sotto il profilo giuridico.

Niente valore scriminante al consenso iniziale dell'intestatario

Secondo gli Ermellini, non ha valore scriminante il consenso iniziale dell'intestatario: all'imputato, infatti, non è contestata l'apertura dell'account, avvenuta con il consenso dell'amico, ma la successiva sostituzione con utilizzo delle altrui generalità per giocare di azzardo.

Nel caso di specie, l'imputato ha proseguito nell'utilizzo dell'account (e addirittura degli strumenti di pagamento) all'insaputa dell'intestatario e per fini completamente diversi da quelli pattuiti (gioco d'azzardo), sostituendosi a lui e utilizzando le sue generalità e i suoi strumenti di pagamento dei quali era in possesso proprio in virtù degli accordi intercorsi.

Inoltre, conclude la Corte, l'eventuale consenso giammai potrebbe scriminare il reato, che si perfeziona nel momento in cui il soggetto si sostituisce ad altro o usa false generalità, a nulla potendo rilevare né l'eventuale intesa col titolare delle generalità, né i motivi sottostanti, perché ciò che rileva, e che la norma intende perseguire, è la creazione di un'apparenza nei rapporti tra le persone, idonea a trarre in inganno, realizzata con la finalità di trarsi un vantaggio o di recarsi danno.

Al più, il consenso potrebbe rilevare sotto il profilo del concorso dell'intestatario formale nel reato di sostituzione di persona. Al ricorrente non resta che pagare le spese del procedimento e 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Data: 22/02/2019 19:00:00
Autore: Lucia Izzo