Il contratto telematico
La dottrina si è lungamente interrogata sulla collocazione sistematica dei contratti telematici. Inizialmente prevalse l'idea di collocare i contratti telematici nella dogmatica dell'oggetto del
contratto: i contratti telematici venivano identificati con i contratti aventi un oggetto informatico, ossia con i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di un bene o l'esecuzione di un servizio volto a soddisfare un bisogno informatico (es. l'acquisto o la fornitura di un hardware, l'installazione o la manutenzione di un software). Si individuava in tal modo una speciale categoria contrattuale ?trasversale' rispetto ai normali schemi contrattuali, venendo in rilievo normali contratti tipici (vendita, fornitura,
appalto, ecc.) ovvero atipici (es. leasing) peculiari solo in ragione dell'oggetto (un bene o un servizio telematico). Muovendo da tale impostazione, altro orientamento inquadrò il fenomeno nella teoria della causa, sostenendo che il particolare oggetto che connotava il
contratto finiva per conferire al programma negoziale una particolare connotazione causalistica, per cui per
contratto telematico doveva intendersi qualsiasi
contratto in cui lo scopo concretamente perseguito dalle parti veniva realizzato attraverso il mezzo informatico che,in un certo senso, ne facilitava la pratica attuazione. Tale ricostruzione ha avuto il merito di ampliare la categoria dei contratti telematici: non più solo i contratti aventi un oggetto connesso all'informatica, ma qualsiasi
contratto il cui scopo poteva essere attuato attraverso lo strumento dell'informatica. Dottrina assai autorevole, sulla scia di tale impostazione, ha finito per ricondurre il fenomeno dei contratti telematici nella tematica della forma del
contratto: se i contratti telematici, si sostiene, sono quelli il cui scopo è attuato attraverso l'uso di tale tecnologia, ciò vuol dire che l'informatica è il mezzo attraverso il quale il
contratto viene stipulato ossia lo strumento attraverso il quale l'accordo contrattuale viene esteriorizzato, e quindi, in definitiva, la forma del
contratto.... (Si ringrazia il Dott. Aldo Ceniccola) LaPrevidenza.it, 12/06/2006
Articolo del Dott. Aldo Ceniccola
Data: 27/06/2006
Autore: www.laprevidenza.it