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Le finestre mobili

Cosa sono le finestre mobili e come sono state disciplinate e modificate nel tempo fino alla disciplina prevista dal decreto sul reddito di cittadinanza e pensioni quota 100 n. 4/2019


di Annamaria Villafrate - Le finestre mobili sono un meccanismo grazie al quale le gestioni previdenziali hanno la possibilità di rinviare di qualche tempo il pagamento delle pensioni, anche se il lavoratore ne ha già maturato i requisiti. Previste da diversi provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo, non sono mai stati abolite definitivamente. Persino il decretone n. 4/2019 (su reddito di cittadinanza e quota 100) ha previsto diverse finestre di uscita per i dipendenti pubblici e privati che andranno in pensione con quota 100 o anticipata nel corso del 2019.

Vediamo cosa sono le finestre mobili e la loro disciplina:

Cosa sono le finestre mobili

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Le finestre mobili sono un periodo, di diversa durata, che intercorre tra la maturazione dei requisiti pensionistici (età e contributi) e l'erogazione effettiva delle rate della pensione. Requisiti che variano naturalmente in base alla gestione previdenziale a cui il lavoratore è iscritto. In sostanza il pensionato, anche se ha già maturato i requisiti della pensione, a causa del meccanismo delle finestre mobili, non percepisce immediatamente la rata della pensione che gli spetta. Egli deve attendere appunto il decorso della finestra mobile. La ragione dell'istituto è evidente: contenere la spesa pensionistica attraverso il rinvio del pagamento.

Le finestre mobili, introdotte con il decreto legge n. 78/2010 (convertito con la legge n. 122/2010), hanno sostituito le più favorevoli finestre fisse, previste e disciplinate dalla legge n. 247/2007 contenente le "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale."

Le finestre mobili del decreto n. 78/2010

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Chiarito il passaggio tra finestre fisse e finestre mobili vediamo come erano disciplinate dal decreto legge n. 78/2010. Occorre a questo proposito fare riferimento all'art 12 commi 1 e 2 del decreto in oggetto. Ecco in sostanza cosa prevedeva questo articolo:

Chiaro quindi che le finestre mobili prevedono una decorrenza del pagamento della pensione assolutamente personalizzato. L'erogazione infatti dipende dal momento in cui il lavoratore, sia esso dipendente o autonomo, ha raggiunto i requisiti pensionistici richiesti dalla gestione a cui è iscritto.

Con la legge Fornero, contenuta nel decreto legge n. 201/2011, il meccanismo di decorrenza delle finestre mobili previsto dal decreto n. 78/2010 viene meno, in parte.

Le modifiche della legge n. 111/2011

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Prima della Fornero la legge 111/2010 aveva apportato alcuni cambiamenti alle finestre mobili previste dal decreto n. 78/2010. Come già detto, il decreto del 78 prevedeva due finestre distinte: 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.

La legge n. 111/2011 ha introdotto un ulteriore rinvio per coloro che avrebbero maturato i requisiti per le pensione di anzianità (40 anni di contributi) a partire dal primo gennaio 2012:

In conseguenza di questo ulteriore slittamento i lavoratori dipendenti avrebbero dovuto aspettare (per accedere alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi) fino a 15 mesi (12 mesi previsti dal decreto n. 78/2010 + da uno a tre mesi previsti dalla legge 111/2011), mentre gli autonomi addirittura 21 mesi (18 mesi introdotti dal decreto n. 78/2010 + da uno a tre mesi previsti dalla legge n. 11/2011).

Le finestre mobili del comparto scuola

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I dipendenti scolastici hanno avuto la fortuna di mantenere fino al 2011 un'uscita fissa dal lavoro, a partire dal primo di settembre dell'anno di perfezionamento dei requisiti pensionistici previsti.

L'art. 1 co. 1 del decreto legge n. 138/2011 ha mutato questo regime, prevedendo per i dipendenti che avrebbero maturato il diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dal primo gennaio del 2012, il rinvio dell'uscita all'anno successivo a quello di maturazione.

In sostanza, i dipendenti del reparto scuola avrebbero dovuto attendere il primo settembre dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti pensionistici per poter effettivamente andare in pensione.

Le finestre mobili della legge Fornero

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La legge Fornero ha modificato parte della disciplina delle finestre mobili descritta finora. L'art. 24, co. 5 della legge Fornero infatti prevede che: "Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148."

Questa modifica ha comportato il ritorno delle regole contenute nell'art. 6 della vecchia legge n. 155/1981, la quale prevede che le prestazioni pensionistiche decorrono a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha maturato l'età per la pensione. Nel caso in cui, invece, non sono maturati ancora i requisti anagrafici e di età, dal primo giorno del mese seguente in cui i requisiti verranno raggiunti.

Finestre mobili vigenti

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Il regime delle finestre in vigore al 31.12.2011, ovvero prima della legge Fornero, continua ad essere applicato:

Le finestre mobili quota 100

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Dopo abolizioni ed eccezioni, il decretone n. 4/2019 sul reddito di cittadinanza e quota 100 reintroduce il meccanismo delle finestre mobili per pensione quota 100 e anticipata.

Ecco cosa prevede la nuova disciplina:

Leggi anche:

- Finestre mobili: slitta anche quota 100
- Pensioni 2019: le finestre d'uscita

Data: 01/03/2019 09:00:00
Autore: Annamaria Villafrate