L'iniziativa legislativa popolare
di Luca Passarini - L'iniziativa legislativa popolare consiste nell'attribuzione ai cittadini facenti parte del corpo elettorale della possibilità di presentare, attraverso una raccolta firme, un progetto di legge che potrà essere poi discusso e votato dal Parlamento.
- La disciplina normativa
- Come presentare un progetto di legge di iniziativa popolare
- Leggi di iniziativa popolare approvate
- La riforma dell'art. 71 della Costituzione
La disciplina normativa
In Costituzione, l'iniziativa legislativa popolare è disciplinata dall'articolo 71 comma 2 che prevede che il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
A differenza del diritto di petizione la funzione di impulso dell'iniziativa legislativa popolare è certamente maggiore, visto anche il numero considerevole di soggetti da cui promana la proposta, ma ancora oggi insufficiente.
Sui disegni di legge d'iniziativa popolare il Regolamento del Senato all'articolo 74 prevede che quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.
Per i disegni di legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale (cosiddetto ripescaggio).
Allo stesso modo il Regolamento della Camera all'articolo 107 comma 4 disciplina che: Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la (ri)presentazione nella successiva legislatura, i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria.
Come presentare un progetto di legge di iniziativa popolare
L'iniziativa del popolo nella formazione delle leggi viene nel nostro ordinamento disciplinata anche dalla Legge 352/1970 che all'art. 48 prevede che la proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.
Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.
Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni sulla raccolta firme per indire un referendum abrogativo (disciplinato appunto dalla stessa legge).
Leggi di iniziativa popolare approvate
Tra la fine degli anni '70 e il 2014 sono state presentate alle Camere oltre 260 proposte di legge di iniziativa popolare, ma soltanto il 43% è arrivato ad essere discusso nelle commissioni parlamentari.
Le iniziative popolari sinora approvate (e diventate legge dello Stato) sono piuttosto esigue. Tra queste si segnalano: la legge n. 184/1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", la legge n. 30/2000 "Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione" e la legge costituzionale n. 2/1989, in materia di referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo.
La riforma dell'art. 71 della Costituzione
È attualmente all'esame del Parlamento, ed è stata già approvata dall'Assemblea della Camera in prima deliberazione, la proposta di legge di modifica costituzionale dell'articolo 71 della Costituzione che introduce una particolare forma di iniziativa legislativa popolare "rinforzata" che può essere confermata attraverso il referendum popolare.
Nello specifico, all'articolo 71 Cost. verrebbero aggiunti cinque nuovi commi mediante modifica costituzionale, che si incorporerebbero ai due già presenti, lasciati immutati dalla riforma. In questo modo si prevede che quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione. Vincolando così il Parlamento a dare una risposta concreta e non condannando i progetti legislativi popolari alle inerzie del potere legislativo e d'altro canto rafforzando quel rispetto dell'istituto di democrazia diretta già tutelato in Costituzione. Il progetto di riforma continua poi, prevedendo alcuni limiti, sottratti alla volontà generale: il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché dal diritto europeo e internazionale, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo. Inoltre, proceduralmente viene previsto un quorum costitutivo che nel progetto si limita a un solo quarto del corpo elettorale, oltre al necessario quorum deliberativo per l'adozione della proposta di legge: la proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto.
L'iniziativa di riforma, parallelamente alla proposta di legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari già approvata in prima deliberazione dal Senato, è richiamata nel programma del governo sulle riforme costituzionali illustrato nella Nadef (nota di aggiornamento del documento di economia e finanza) 2018.
Vedi anche la guida sul referendum
Data: 01/04/2019 17:30:00Autore: Luca Passarini