Acquiescenza
di Valeria Zeppilli – Il termine acquiescenza, nel diritto, può assumere diversi significati, a seconda che ci si trovi nel campo del diritto civile, del diritto penale, del diritto amministrativo o del diritto tributario.
Tutti sono connessi con il suo significato letterale, che è quello di condiscendenza e accettazione passiva.
Indice:
- Acquiescenza nel diritto civile
- Acquiescenza nel diritto penale
- Acquiescenza nel diritto amministrativo
- Acquiescenza nel diritto tributario
Acquiescenza nel diritto civile
Nel diritto civile, l'acquiescenza è il comportamento processuale della parte soccombente in giudizio che manifesta la propria volontà di non impugnare la sentenza.
Essa può essere espressa o tacita.
Ad occuparsi di acquiescenza nell'ambito del rito civile è l'articolo 329 c.p.c. che esclude la proponibilità delle impugnazioni ammesse dalla legge in tutti quei casi in cui vi è un'acquiescenza risultante da atti che sono con esse incompatibili o dall'accettazione espressa della sentenza.
L'articolo 329 precisa anche che l'impugnazione parziale determina "acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate".
Acquiescenza nel diritto penale
Il codice di procedura penale, invece, si occupa di acquiescenza con riferimento alle impugnazioni del pubblico ministero.
A rilevare, in particolare, è l'articolo 570, che dà al procuratore generale la possibilità di proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, salvo quanto previsto dal successivo articolo 593-bis, che stabilisce che il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare esclusivamente in caso di avocazione o se il procuratore della Repubblica ha prestato acquiescenza al provvedimento.
Acquiescenza nel diritto amministrativo
Nel diritto amministrativo, l'acquiescenza è una causa di conservazione soggettiva dell'atto amministrativo.
Essa coincide con il comportamento del privato che, espressamente o per fatti concludenti, si mostra d'accordo con l'azione della PA, ne riconosce la legittimità e si preclude così la possibilità di impugnare il provvedimento amministrativo.
Non è in ogni caso acquiescente il comportamento tenuto da chi, in ragione del carattere esecutorio di un provvedimento, dà a esso esecuzione. L'acquiescenza presuppone infatti l'esistenza giuridica dell'atto amministrativo cui si riferisce e l'attualità della lesione di chi la presta.
Acquiescenza nel diritto tributario
Infine, nel diritto tributario, per acquiescenza si intende il comportamento del contribuente che decide di accettare un atto dell'amministrazione finanziaria, onde ottenere la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative riportate nell'avviso di accertamento ed evitare l'aumento automatico del 50% delle stesse in caso di recidiva.
Essa è conveniente in tutti i casi in cui non vi siano grandi possibilità di difesa.
Data: 02/03/2019 12:00:00Autore: Valeria Zeppilli