La Consulta boccia il "vivere onestamente": troppo generico
di Annamaria Villafrate - Nelle sentenze n. 24 e 25 del 27 febbraio 2019 (sotto allegate) la Corte Costituzionale lancia i suoi strali d'illegittimità contro i termini generici utilizzati nell'ambito della normativa sulle misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale con o senza il divieto o l'obbligo di soggiorno) e patrimoniali (sequestro e confisca). Illegittimi i termini "traffici illeciti" "vivere onestamente" e "rispettare le leggi".
Bocciati i "traffici delittuosi"
Davanti alla Corte Costituzionale vengono avanzati tre ricorsi che sollevano questioni d' illegittimità costituzionale relativamente a diverse disposizioni di legge. Come evidenzia la Consulta, il cuore del problema però è riconducibile fondamentalmente a due fattispecie:
- art 1 n. 1 e 2 della legge n. 1423/1956, come modificata dalla legge n. 327/1988 Norme in materia di misure di prevenzione personali;
- art, 1 lettere a e b del dlgs n. 159/2011, che si applica alle misure di prevenzione depositate dalla data di entrata in vigore di detto decreto risalente al 13 ottobre 2011.
Queste norme prevedono l'applicazione:
- della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale (con o senza l'obbligo o divieto di soggiorno);
- delle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca ai seguenti soggetti:
- "coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- a "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose".
Sentenza de Tommaso
I ricorrenti puntano il dito contro il difetto di precisione delle norme che fissano i presupposti per poter applicare le misure patrimoniali o personali suddette. Le censure formulate infatti prendono spunto dalla sentenza de Tommaso del febbraio 2017. In quella sede la Corte di Strasburgo ha ritenuto che "le disposizioni in parola non soddisfino gli standard qualitativi - in termini di precisione, determinatezza e prevedibilità - che deve possedere ogni norma che costituisca la base legale di un'interferenza nei diritti della persona riconosciuti dalla CEDU o dai suoi protocolli".
Illegittimi i termini "traffici delittuosi"
La Consulta, alla luce di una complessa analisi dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, nella sentenza n. 24 dichiara che è illegittimo applicare le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, del sequestro e della confisca a "coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi" a causa della indeterminatezza della formula utilizzata, che non consente d'individuare precisamente i destinatari di tali misure.
Salva la formula "coloro che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose"
All'opposto la Corte ritiene tutto sommato precisa la formulazione che prevede la possibilità di applicare le misure preventive personali e patrimoniali a "coloro che vivono abitualmente, anche in parte" con i proventi delle attività delittuose." Giurisprudenza recente ritiene infatti che "categorie di delitto" presupposto delle misure di prevenzione sono sufficientemente precise per effetto di un triplice requisito di cui il giudice deve tenete conto in fase applicativa:
- l'esistenza di precisi elementi di fatto;
- dai quali è possibile ritenere che il soggetto abbia commesso " in un significativo arco temporale";
- delitti che abbiano generato profitti costituenti in una determinata epoca l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito.
Elementi che, in ogni caso, devono essere dimostrati dal PM affinché il Tribunale possa procedere all'applicazione della misura di prevenzione.
Stangati "vivere onestamente" e "rispettare le leggi"
La sentenza n. 25 si incentra invece sulla indeterminatezza di altri termini, che fanno riferimento, anche in questo caso alle misure di prevenzione. Come precisa la Corte "Il dubbio di costituzionalità si fonda essenzialmente sulla vaghezza, indeterminatezza e non prevedibilità di tale prescrizione "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" imposta "in ogni caso" con misura della sorveglianza speciale con conseguente violazione del principio di legalità prescritto in materia penale dalla Costituzione e del canone di prevedibilità sancito dalla CEDU."
La Corte remittente in sostanza mette in dubbio che costituisca reato violare le prescrizioni, del tutto generiche del vivere onestamente e rispettare le leggi. Del resto anche la SU della Cassazione n. 40076/2017 (nota come sentenza Paternò) ha affermato questo importante principio di diritto: L'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra la norma incriminatrice di cui all'art. 75, comma 2, dlgs. n. 159 del 2011."
Non solo, la CEDU ha censurato il nostro sistema interno sulle misure di prevenzione per quanto riguarda i presupposti soggettivi e il loro contenuto. Secondo la Corte Europea esso è in effetti formulato con termini "vaghi ed eccessivamente ampi" irrispettosi del criterio di "prevedibilità"
Da qui la dichiarazione d'illegittimità costituzionale "dell'art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno, ove consistente nell'obbligo di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi" e consequenzialmente "dell'art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi".
Data: 01/03/2019 18:00:00Autore: Annamaria Villafrate