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Naspi per i detenuti

L'Inps fornisce chiarimenti in materia di indennità di disoccupazione (NASpI) per i detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell'istituto penitenziario


di Gabriella Lax – Nel messaggio del 5 marzo 2019, n. 909 (sotto allegato) arrivano i chiarimenti dell'Inps circa l'indennità di disoccupazione NASpI per i detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell'istituto penitenziario.

I chiarimenti Inps sulla Naspi per i detenuti

Il messaggio passa in rassegna la giurisprudenza in materia: secondo la Cassazione (Cass. pen., I sez, 3 maggio 2006, n. 18505) l'attività lavorativa svolta dal detenuto non è equiparabile al lavoro svolto fuori dall'ambito carcerario, per la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale.

E poi chiarisce che ai soggetti detenuti in istituti penitenziari, che svolgano attività lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi. Ad eccezione del diritto riconosciuto ai soggetti detenuti presso Istituti penitenziari alla indennità di disoccupazione da licenziamento nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia svolto con datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. Sul piano contributivo, evidenzia il messaggio dell'Inps, «gli istituti penitenziari sono comunque tenuti al versamento della contribuzione contro la disoccupazione per i detenuti che svolgono attività alle loro dipendenze». La contribuzione sarà utile, dal profilo assicurativo, nel caso di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori di lavoro diversi dall'Istituto penitenziario – per la prestazione di disoccupazione NASpI, qualora rientrante nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. In ogni caso i «detenuti che già godevano del diritto all'indennità di disoccupazione prima che iniziasse lo stato di detenzione continuano ad averne diritto anche durante il periodo di detenzione, salvi i casi di revoca giudiziale della prestazione».

Data: 07/03/2019 15:00:00
Autore: Gabriella Lax