L'emancipazione
di Valeria Zeppilli – L'emancipazione, in diritto, è un istituto in forza del quale in capo a un minorenne, che però abbia compiuto i 16 anni di età, viene riconosciuta una limitata capacità di agire.
Indice:
- Emancipazione e matrimonio
- Efficacia dell'emancipazione
- Cosa può fare il minore emancipato
- Emancipazione e accettazione dell'eredità
- Emancipazione e donazione
- Emancipazione e interdizione
Emancipazione e matrimonio
L'emancipazione permette innanzitutto al minorenne di contrarre matrimonio.
In forza di quanto sancito dall'articolo 84 del codice civile, essa può essere disposta dal tribunale, su istanza dell'interessato, solo se sussistono gravi motivi e dopo aver:
- accertato la maturità psico-fisica del minore,
- accertato la fondatezza delle ragioni a sostegno dell'istanza,
- sentito il pubblico ministero e i genitori o il tutore del minore.
Efficacia dell'emancipazione
Il tribunale provvede all'emancipazione con decreto emesso in camera di consiglio e il provvedimento acquista efficacia quando è inutilmente decorso il termine, di dieci giorni dalla comunicazione del decreto stesso, entro il quale è possibile proporre reclamo alla Corte d'appello.
Cosa può fare il minore emancipato
Al minore emancipato il nostro ordinamento riconosce una serie di facoltà.
Egli, infatti, può innanzitutto compiere liberamente tutti gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione mentre, per quelli che la eccedono, la possibilità di compierli è subordinata al consenso del curatore e all'autorizzazione del giudice tutelare.
Il minore emancipato può inoltre riscuotere capitali con l'assistenza del curatore e sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio come attore e come convenuto, con un curatore nominato dal giudice.
Il minore emancipato può infine essere autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale anche senza l'assistenza del curatore, previa autorizzazione del tribunale data dopo aver ottenuto il parere del giudice tutelare e sentito il curatore stesso.
Emancipazione e accettazione dell'eredità
Il minore emancipato può accettare l'eredità che gli è devoluta solo con beneficio di inventario. Se l'accettazione non è beneficiata, si considera priva di effetti e il minore non acquista la qualità di erede.
Per l'accettazione è poi necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, fatta ottenuto il consenso del curatore.
Emancipazione e donazione
I minori emancipati, infine, possono compiere donazioni ma esclusivamente nell'ambito di una convenzione matrimoniale.
Emancipazione e interdizione
In forza di quanto previsto dall'articolo 414 del codice civile, il minore emancipato può essere interdetto.
I presupposti per l'interdizione sono che il minore si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi e che il provvedimento sia necessario per assicurare la sua adeguata protezione.
Data: 09/03/2019 18:00:00Autore: Valeria Zeppilli