Bullismo: responsabile anche chi assiste
di Annamaria Villafrate - Gli episodi di bullismo sono all'ordine del giorno. In alcuni casi le vittime sono talmente esasperate che arrivano persino al suicidio. Un allarme sociale che deve far riflettere i genitori, sempre più presi dalle loro carriere e sempre meno presenti nelle vite dei propri figli. La giurisprudenza, sul fenomeno del bullismo, sta mettendo paletti decisamente rigidi e sempre più spesso richiama i genitori all'attenzione, condannandoli a risarcire i danni che i figli bulli cagionano alle proprie vittime. Condanne che, in alcuni casi, coinvolgono anche i genitori di chi si limita ad assistere all'episodio. Chi non si dissocia da tali condotte, per i giudici, dimostra di non avere ricevuto, al pari del bullo, un'educazione sufficiente che gli consenta di prendere la dovuta distanza da questi comportamenti.
- Le condotte incriminate dei bulli
- Dai 14 anni in su si risponde penalmente
- Responsabilità civile di genitori e insegnanti
- Danni risarcibili
Le condotte incriminate dei bulli
Non esiste una fattispecie autonoma che punisce i bulli. Questo perché le modalità con cui il bullismo si può manifestare sono così tante e diverse che non è facile elaborare un'unica norma che le racchiuda tutte. Una condotta bullizzante può manifestarsi con prese in giro, insulti, diffamazione, critiche, stalking, minacce, violenza fisica e psicologica, atti di razzismo, aggressioni, percosse, lesioni, atteggiamenti finalizzati ad escludere e isolare, danneggiamento di beni della vittima, estorsione, fino ad arrivare all'istigazione al suicidio. Tutte condotte gravissime, soprattutto se ripetute nel tempo con costanza. Perché si possa configurare una condotta bullizzante infatti è necessario non solo che lo scopo primario sia quello di sottomettere mentalmente o fisicamente un soggetto ma anche che le vessazioni siano ripetute nel tempo.
A dire il vero però, di recente si è precisato che non serve arrivare a questi eccessi perché una condotta possa essere considerata bullizzante. La Cassazione infatti, con la sentenza n. 26596/2018, condividendo quanto affermato dal provvedimento impugnato, ha precisato che nel momento in cui i bulli minimizzano le proprie condotte, qualificandole solo come "scherzi", dimostrano di non essere maturi e di non comprendere fino in fondo le conseguenze delle azioni commesse.
Dai 14 anni in su si risponde penalmente
Azioni che configurano una responsabilità penale che, come precisa l'art 27 della Costituzione, è personale. Il nostro codice penale, a parte casi particolari di non imputabilità, condanna tutti coloro che ne violano le disposizioni, minorenni compresi Chi ha compiuto 14 anni e commette un reato infatti è imputabile penalmente e quindi può subire un processo. Questa regola si ricava dalla lettura combinata degli artt. 97 e 98 del codice penale.
- Art 97 cp: "Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni."
- Art 98 cp comma 1: "È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita."
Chi ha compiuto quindi gli anni 14 ed è capace di intendere e di volere, è responsabile penalmente e può essere condannato per gli atti di bullismo commessi.
Responsabilità civile di genitori e insegnanti
Discorso diverso per quanto riguarda i soggetti deputati all'educazione dei minori. L'art 2048 del codice civile prevede infatti che:
- "Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
- I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
- Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto."
Si tratta della norma che disciplina la responsabilità civile di genitori e insegnanti e che insorge dalla commissione di un illecito civile extracontrattuale produttivo di danno commesso dal minore sottoposto alla loro educazione e vigilanza. Responsabilità da cui possono sottrarsi solo se dimostrano di non aver potuto impedire l'evento. Argomento che di recente è stato oggetto di diverse pronunce, che hanno richiamato genitori e insegnanti a una maggiore responsabilità, vista la possibilità d'incorrere nelle tipiche colpe in educando e in vigilando.
Responsabili i genitori che non vigilano
Il Tribunale di Treviso, ad esempio, con la sentenza n. 383/2018 precisa che sono responsabili sia il genitore del proprietario dell'arma ad aria compressa che di quello che, usandola nel corso di una festa di Carnevale, provoca danni a uno dei partecipanti. Spetta ai genitori non solo educare affinché il gioco venga usato opportunamente, ma anche di vigilare sull'utilizzo dello stesso. La condotta del minore che gioca impropriamente con un'arma giocattolo, ferendo un compagno di giochi, non è classificabile come atto di bullismo, ma è sicuramente fonte di danno risarcibile.
Spetta ai genitori del bullo risarcire i danni alla vittima
Un'altra sentenza del 2018, la n. 168 del Tribunale di La Spezia ha stabilito invece la responsabilità risarcitoria dei genitori del bullo, che facendo esplodere un petardo in una bottiglia, ha ferito all'occhio un partecipante alla festa. I genitori sono stati condannati a risarcire i danni per conto del figlio, poiché avrebbero dovuto educarlo a non tenere certi comportamenti.
Non c'è bullismo se l'isolamento è causato dalla separazione dei genitori
Il Tribunale di Civitavecchia, nella sentenza n. 977/2018 precisa tuttavia che non c'è bullismo se l'isolamento di una minore sono la conseguenza di problemi familiari legati alla separazione dei genitori e alla sfiducia della madre verso gli insegnanti, anche se in classe è stata presa di mira da c'è un compagno dispettoso e aggressivo.
Responsabile la scuola che non accoglie le richieste d'intervento dei genitori
Il Tribunale di Roma invece, con la sentenza n. 6919/2018 ha ritenuto la scuola responsabile per culpa in vigilando nel momento in cui ignora le sollecitazioni dei genitori di una vittima di condotte bullizzanti. In questo caso infatti, visto che gli spunti, gli insulti e gli spintoni sono iniziati nel corso della lezione e proseguiti al di fuori della scuola, era compito degli insegnanti intervenire.
A 14 anni si comprendono le conseguenze di un'azione
Decisamente su un altro fronte la sentenza n. 3050/2018 del Tribunale di Roma. Questa pronuncia ritiene infatti che gli insegnanti di alunni di anni 14 hanno il diritto di assentarsi per partecipare a un'assemblea sindacale, perché a quell'età si è perfettamente in grado di comprendere le conseguenze che possono derivare dalle proprie azioni.
Anche i genitori di chi assiste e non interviene sono responsabili
Per i giudici il bullismo è un malcostume che si è diffuso a causa delle carenze educative dei genitori. La giurisprudenza è concorde nel richiedere ai genitori un maggiore impegno educativo per fare crescere i propri figli nel rispetto delle regole.
Da qui l'estensione della responsabilità civile anche ai genitori di chi si limita ad assistere agli senza intervenire o dissociarsi da certi comportamenti. Chi partecipa emotivamente a un episodio di bullismo, senza comprenderne la gravità, non è stato educato a dovere dai genitori, che sono esonerati da un'eventuale responsabilità solo se chi assiste è, al pari della vittima, sottomesso psicologicamente al bullo.
Danni risarcibili
Responsabilità civile che origina dall'art 2043 cc ai sensi del quale "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno." Il bullismo infatti non costituisce solo un reato penale. Esso può configurare anche un illecito civile in grado di cagionare alla vittima danni fisici, psicologici ed esistenziali, voci di danno risarcibili in sede civile o penale, attraverso la costituzione di parte civile.
Per danno biologico si intende quello alla salute e all'integrità fisica (tutelato costituzionalmente dall'art 32), capace di generare uno stato di malattia nel corpo o nella mente.
Il danno morale si configura quando la vittima subisce un turbamento transitorio dello stato d'animo, una sofferenza psicologica che può manifestarsi con attacchi d'ansia, paura e crisi di pianto.
Quello di natura esistenziale invece si realizza quando la persona, a causa del danno subito, è costretta a modificare le sue abitudini di vita dal punto di vista pratico e relazionale.
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Data: 14/03/2019 22:00:00Autore: Annamaria Villafrate