La Pubblica Amministrazione
di Luca Passarini - La Pubblica Amministrazione è il soggetto al quale il nostro ordinamento affida la cd. funzione amministrativa, che ha per scopo e oggetto il soddisfacimento in concreto degli interessi pubblici della comunità.
- Pubblica amministrazione e funzione amministrativa
- Pubblica amministrazione: i principi europei
- Pubblica amministrazione: i principi costituzionali
Pubblica amministrazione e funzione amministrativa
Nell'affermare che la pubblica amministrazione svolge la funzione amministrativa, dobbiamo innanzitutto precisare che quest'ultima può essere intesa in senso sia oggettivo che soggettivo.
In senso oggettivo può essere definita come l'attività diretta alla cura concreta degli interessi pubblici.
In senso soggettivo, invece, può essere intesa come le strutture adibite allo svolgimento delle funzioni amministrative.
Come si è detto, l'amministrazione pubblica cura gli interessi pubblici della comunità, ma ciò non implica che tutti gli interessi di tali soggetti debbano essere soddisfatti mediante l'amministrazione pubblica. Infatti, taluni di questi interessi possono essere soddisfatti anche dai singoli privati nel modo che ritengono più adeguato.
Funzione di indirizzo e funzione amministrativa
A tal proposito si può distinguere la funzione di indirizzo politico, a cui spetta l'individuazione degli obbiettivi e degli interessi da perseguire mediante l'azione pubblica, dalla funzione amministrativa. Gli apparati politici hanno la funzione di individuare quali interessi non possano essere soddisfatti individualmente dai cittadini e quali richiedano un intervento pubblico. La pubblica amministrazione, invece, ha il compito di attuare gli indirizzi politici, operando concretamente e materialmente per l'effettivo soddisfacimento degli interessi prescelti, garantendo il soddisfacimento di tali interessi con il minor sacrificio possibile degli altri.
In altre parole, i soggetti politici definiscono quali sono gli interessi pubblici che vanno perseguiti, ma ciò non significa che siano sempre in grado di individuare specifici interessi per particolari circostanze. Ciò implica che gli atti di indirizzo politico sono caratterizzati da un certo grado di generalità, limitandosi solo all'individuazione degli interessi pubblici primari.
La dottrina ha definito la discrezionalità come la facoltà di scelta fra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico rispondente alla causa del potere esercitato. Al contrario, a volte, il potere amministrativo è vincolato e del tutto privo di discrezionalità, mancando in questa previsione la possibilità di scelta.
Pubblica amministrazione: i principi europei
L'attività della pubblica amministrazione è svolta nel rispetto dei principi europei.
Fra di essi vengono in rilievo, in particolare, i principi del contraddittorio, del legittimo affidamento, di proporzionalità e sussidiarietà, di efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e di responsabilità dello Stato e dei funzionari pubblici per danni causati da comportamenti illeciti nello svolgimento delle proprie funzioni. Essi vengono considerati declinazione del principio più generale dello Stato di diritto, considerato fondante della stessa Unione Europea.
Pubblica amministrazione: i principi costituzionali
La pubblica amministrazione agisce poi, chiaramente, nel rispetto dei principi sanciti dalla nostra Costituzione. Ci si riferisce in particolare ai seguenti:
- Principio di buon andamento (art. 97 Cost): impone efficacia, efficienza, celerità, miglior contemperamento degli interessi, minor danno per i destinatari ed economicità dell'intervento delle pubbliche amministrazioni
- Principio di legalità (art. 97 Cost) l'attività delle pubbliche amministrazioni deve mantenersi nei binari stabiliti dalla legge o da altre fonti normative abilitate (sent. 383/1998). Consegue che gli atti normativi che siano contrari a norme di legge possono essere disapplicati e annullati dal giudice amministrativo. Per rispettare tale principio la PA deve operare conformemente alle leggi (legalità sostanziale) e nei limiti delle leggi (legalità formale).
- Principio di imparzialità (art. 97 Cost): richiede la ponderazione e composizione degli interessi pubblici da soddisfare con gli interessi pubblici da sacrificare. Comporta il divieto di operare discriminazioni prive di ragionevole giustificazione. (Corollario è la trasparenza amministrativa). Ne deriva il principio di pubblicità e trasparenza della PA che comprende l'obbligo di motivazione degli atti, l'accesso agli atti e la partecipazione procedimentale in alcuni casi.
Riferimenti bibliografici:
L. Mezzetti, Manuale breve di diritto costituzionale, Giuffrè, 2018
Data: 12/04/2019 18:00:00Autore: Luca Passarini