Una decisione on-label sull'uso off-label dei vaccini Covid United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 31/10/24  |  Voli cancellati e ritardi: annullata la conciliazione obbligatoria Diego Ferraro e Sonia Coppola - 30/10/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

I diritti civili nella Costituzione

I diritti civili fondamentali della Carta costituzionale. Guida alle principali libertà negative del titolo I, parte I della Costituzione


Guida diritto costituzionale

di Luca Passarini - I diritti civili fondamentali, ossia l'insieme delle libertà e prerogative garantite ai cittadini, sono espressi negli articoli dal 13 al 28 della Carta costituzionale oltre che riconosciuti implicitamente nei principi fondamentali della Costituzione italiana. Accanto alle libertà positive, ossia alla pretesa di un comportamento attivo da parte dello Stato (leggi: Diritti sociali ed economici nella Costituzione), si pongono le libertà negative, intese come la pretesa di non interferenza dello Stato sulle azioni individuali.

Tra le principali libertà negative rientrano: la libertà personale, di domicilio, di riunione, di associazione e la libertà religiosa:

Libertà personale

[Torna su]

La libertà personale (ex art. 13 Cost.) consiste nella libertà della persona fisica da ogni coercizione che impedisca o limiti movimenti e azioni. E' libertà fisica e morale e consiste più in generale in una libertà inviolabile, immodificabile, irrinunciabile. Non ammette infatti nessuna forma di restrizione personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione). E allo stesso modo è sottoposta a una riserva di legge assoluta. In casi di urgenza si possono adottare provvedimenti restrittivi a carattere provvisorio che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e convalidati nelle successive.

Libertà di domicilio

[Torna su]

Ricalca in larga misura la precedente libertà personale, il domicilio è la proiezione della persona e per questo è anch'essa inviolabile (art. 14 Cost.). Vige sempre una riserva di legge assoluta (quindi nei modi stabiliti dalla legge) e una riserva di giurisdizione. Una deroga è prevista attraverso riserva di legge rinforzata (leggi speciali) per motivi di sanità, economici, fiscali ed incolumità pubblica. Infine occorre sottolineare come il domicilio sia da intendersi in più ampio raggio rispetto alla definizione del codice civile (casa auto, giardino, stanza d'albergo...).

Libertà e segretezza della comunicazione

[Torna su]

Con questo principio (art. 15 Cost.) è protetto il mezzo di comunicazione e non il contenuto stesso che invece è protetto dalla libertà di espressione. La limitazione della libertà di comunicazione può avvenire solo con riserva di giurisdizione e sempre sottoposta a riserva assoluta di legge.

A differenza degli articoli 13 e 14 della Costituzione, qui è esclusa in ogni caso l'urgenza.

Libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio

[Torna su]

Anche questa disposizione costituzionale (art. 16 Cost.) presenta una riserva di legge rinforzata e questa libertà può essere limitata solo per motivi di sanità o sicurezza. Inoltre si può individuare una riserva assoluta di legge per la disciplina dell'espatrio, mentre difetta la riserva di giurisdizione.

Libertà di riunione

[Torna su]

Elemento essenziale della vita politica di un paese (art. 17 Cost.) insieme alla libertà di associazione, quella sindacale (39) quella politica (49) [queste 4 sono libertà collettive o diritti della socialità]. Bisogna distinguere tra libertà di riunione in luogo privato (ogni luogo nel quale il singolo decida di ritagliarsi uno spazio personale) e libertà di riunione in luogo aperto al pubblico (dove non è richiesta l'autorizzazione per riunirsi, ma la stessa può essere sottoposta ad alcune condizioni). In un luogo pubblico è infatti richiesto il preavviso all'autorità di pubblica sicurezza (questore) almeno tre giorni prima.

Libertà di associazione

[Torna su]

Al cittadino è riconosciuto di associarsi liberamente senza autorizzazioni per fini non vietati dalla legge penale (art. 18 Cost.). È la presente riserva di legge è stata definita dalla dottrina come rinforzata. Le associazioni a differenza delle riunioni sono organizzate stabilmente e costituite su base volontaria. Alla libertà di associazione, la costituzione, pone tre limiti: le associazioni con fini vietati dalla legge penale, le associazioni segrete e le associazioni paramilitari che perseguono scopi politici.

Libertà religiosa e di coscienza

[Torna su]

È una libertà che può essere esercitata sia in forma individuale che associata, e consiste nella libertà di fare propaganda ed esercitare il culto in privato e in pubblico (art. 19 Cost.). Per questi motivi è collegata strettamente alla libertà di pensiero.

Libertà di pensiero

[Torna su]

Diritto di esprimere la propria opinione, giudizio o valutazione in vari campi, mediante la parola lo scritto o altro mezzo idoneo a diffondere il proprio convincimento (art. 21 Cost.). L'unico limite esplicito è il buon costume (cioè il pudore sessuale per pacifica convergenza dottrinale). Mentre sono limiti impliciti il diritto di cronaca, d'autore e d'informazione. I commi dal 2 al 6 sono dedicati ad un unico mezzo di diffusione che è la stampa che non può essere soggetta ad autorizzazioni, che può essere sequestrata solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi (riserva di legge assoluta e rinforzata).

Libertà di arte, scienza e insegnamento

[Torna su]

La disposizione di cui all'art. 33 Cost. è un corollario dell'art. 21 Cost. e può essere intesa sia come libertà negativa che positiva, perchè lo Stato deve comunque astenersi dall'interferire ma al tempo stesso deve favorire le possibilità di insegnamento.

Leggi anche:

- I principi fondamentali della Costituzione

- Il testo della Costituzione italiana

Data: 23/03/2019 17:00:00
Autore: Luca Passarini