Autovelox non omologato? Addio multa
Il Giudice di Pace di Alessandria chiarisce la differenza tra approvazione e omologazione, quest'ultima indispensabile per le apparecchiature di rilevamento della velocità
di Lucia Izzo - Le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere debitamente omologate, ex art. 142 C.d.S., nel rispetto della procedura stabilita dall'art. 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
Ogni diversa procedura, adottata in difformità rispetto allo schema previsto dalla legge per le suddette apparecchiature, deve ritenersi illegittimo in quanto inidoneo a conferire certezza ai rilevamenti.
È la conclusione a cui è giunto il Giudice di Pace di Alessandria nella sentenza n. 64/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sull'opposizione di un automobilista contro il verbale elevatogli dalla Polizia Locale per eccesso di velocità.
Il caso
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La violazione era stata rilevata tramite Autovelox (in particolare un c.d. "Velo Ok"), ma, secondo l'opponente, il verbale va annullato stante la mancata omologazione della apparecchiatura, sottoposta solo a mera approvazione adottata con determinazione dirigenziale dal MIT anziché dal MISE.
L'Amministrazione resistente, invece, allega la documentazione richiesta ex d.lgs. n. 150/2011, in particolare i "Decreti di approvazione" del dispositivo utilizzato per il rilievo, regolarmente emessi dalla autorità competete a farlo, ritenendo che non vi sarebbe differenza tra la procedura di omologazione e quella di approvazione.
Omologazione e approvazione: le differenze
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Una conclusione che non viene condivisa dal magistrato onorario che, invece, ritiene fondata l'opposizione dell'automobilista. Il giudice rammenta come l'art.. 142 CdS, che si occupa di "Limiti di velocità', al comma 6 preveda che "Per le determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media".
La procedura di omologazione a cui le apparecchiature per il controllo della velocità devono essere sottoposte, inoltre, va distinta nettamente da quella dell'approvazione, come precisato dall'art. 192 Reg. CdS: la prima, consiste nell'accertamento della rispondenza e dell'efficacia dell'oggetto alle prescrizioni stabilite dal suddetto regolamento e viene affidata all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblica.
A rivolgersi specificamente alle apparecchiature utilizzare per il rilevamento della velocità è l'art. 345 Reg. CdS che fissa i requisiti generali di apparecchiature e mezzi di accertamento.
Diversa, invece, è la procedura di approvazione che ricorre qualora la richiesta sia relativa a elementi per i quali il Regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni (art. 192 Reg. CdS, comma 3) e per la quale sono richiamate, ma solo per quanto possibile, le procedure previste dal comma 2 per la omologazione.
Verbale annullato se l'autovelox non è omologato
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Appare evidente, dunque, che l'omologazione è procedimento sottoposto a regole e procedimento più stringenti, in ragione del necessario bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche.
Sul punto, il giudicante rammenta anche come la Consulta (sent. n. 113/2015) abbia dichiarato incostituzionale l'art. 45, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazione ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di di funzionalità e taratura.
In conclusione, dal combinato disposto degli artt. 45 e 142, comma 6, CdS, nonché degli art. 192 e 345 Reg. CdS, il Giudice di Pace desume che le apparecchiature di rilevamento della velocità debbano essere sottoposte a procedura di omologazione disciplinata dall'art. 192 CdS e che ogni diversa procedura adottata difformemente allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura debba ritenersi illegittimo in quanto inidoneo a conferire certezza ai rilevamenti.
Si ringrazia la Globoconsumatori per la cortese segnalazione
Autore: Lucia Izzo