Professionisti: d'ora in poi più liberi in Europa
di Annamaria Villafrate - La Camera il 12 marzo ha approvato la Legge Europea 2018 (n. 1432 sotto allegata) che, adeguando la normativa interna a quella UE, risolve tra l'altro la procedura d'infrazione relativa al mancato adeguamento in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
L'art 1 della legge, in particolare, per mettersi in riga con la normativa europea interviene, tra l'altro, sul procedimento di rilascio della tessera professionale e sulla nozione di cittadino "legalmente stabilito".
Indice:
Procedura d'infrazione della Commissione Europea
La Commissione europea nei mesi scorsi ha inviato numerose lettere di messa in mora e pareri agli Stati membri dell'Unione a causa della non conformità delle loro legislazioni con le norme europee che disciplinano il riconoscimento delle qualifiche professionali e il conseguente accesso alle attività. In particolare ha avviato la procedura d'infrazione per la non conformità alla Direttiva 2005/36/UE, modificata dalla 2013/55/UE, che si occupa del riconoscimento delle qualifiche professionali.
La legge Europea 2018
Il 12 marzo è stata approvata dalla Camera la legge Europea 2018 che contiene le disposizioni necessarie per adeguare periodicamente la legislazione italiana a quella europea. Ora spetta al Senato l'approvazione definitiva del testo (disegno di legga 1432 allegato) senza modifiche.
In questo modo si sono evitati contenziosi e precontenziosi avviati dalla Commissione Europea a causa del mancato adeguamento della legislazione italiana alle direttive europee sopra menzionate sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Di seguito le principali novità contenute nell'art. 1 della legge europea 2018 contenete le "Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali", previste per risolvere e definire le questioni oggetto della procedura d'infrazione 2018/2175.
Cambia la nozione di cittadino legalmente stabilito
L'art 1 della legge di Bilancio modifica l'art 4 del dlgs 206/2007 comma 1 n)-septies), sostituendo il termine "Stato membro di residenza" con il termine "Stato membro" perché il richiamo alla residenza non è affatto contenuto nella Direttiva Europea. In questo modo si va a modificare la nozione di cittadino dell'Unione Europea. L'attuale formulazione infatti così dispone: "legalmente stabilito-: un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito nello Stato membro di residenza quando ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale da parte delle Autorità competenti di detto Stato e non e' soggetto ad alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio della professione sul territorio nazionale. E' possibile essere legalmente stabiliti come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente."
Come precisato da una nota di Palazzo Chigi sulla nozione di "legalmente stabilito" richiesto per esercitare la professione, non deve riferirsi alla residenza del richiedente, ma al luogo in cui esercita stabilmente l'attività.
Novità per la tessera professionale europea
- Contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, si dispone che l'autorità competente al rilascio della tessera professionale europea (prevista per gli infermieri responsabili all'assistenza domiciliare, i farmacisti, i fisioterapisti, gli agenti immobiliari e le guide alpine) è tenuta a rilasciare ogni certificato di supporto richiesto dalla disciplina, anche se il documento non è in suo possesso.
- Si prevede che il termine di un mese per lo svolgimento della verifica da parte dell'autorità competente della autenticità e della validità dei documenti presentati per ottenere la tessera, deve decorrere non dal ricevimento della domanda, ma dalla scadenza del termine (necessario a compiere i primi adempimenti) di una settimana dal ricevimento della domanda.
- Si introduce una proroga ulteriore di due settimane (rispetto a quella già prevista di pari durata) in favore dell'autorità competente, per adottare la decisione finale sulla domanda di rilascio della tessera professionale.
Collaborazione e misure compensative
- Si aggiunge all'art 6 del dlgs n. 206/2007 il comma 5 bis, il quale precisa che "Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali".
- Si interviene anche sulle misure compensative che possono essere richieste per il riconoscimento della qualifica professionale da parte dell'Autorità competente dello Stato membro ospitante, se c'è difformità tra la formazione del professionista prevista del paese di provenienza e da quello che lo ospita. In questo caso le autorità competenti possono richiedere alternativamente, ai fini del riconoscimento, lo svolgimento di un tirocinio professionale o il superamento di una prova attitudinale.
Autore: Annamaria Villafrate