Avvocati: sospeso il saldo e stralcio delle cartelle
Per il Tribunale di Roma è verosimilmente fondata l'azione di Cassa Forense. I crediti previdenziali fino a mille euro vanno sottratti dal saldo e stralcio ope legis ex art. 4 del d.l. 119/2018
di Lucia Izzo - Prima "parziale" vittoria a favore di Cassa Forense che ha ottenuto in via cautelare la sospensione del saldo e stralcio automatico delle cartelle, per debiti fino a 1000 euro, affidate all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
- La decisione del tribunale di Roma
- Saldo e stralcio cartelle fino a mille euro
- Cassa Forense: sospeso il saldo e stralcio delle mini cartelle
La decisione del tribunale di Roma
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Il Tribunale di Roma, con il decreto n. 3665/2019 (qui sotto allegato), ha ritenuto attuale e concreto il rischio di rilevanti pregiudizi in capo alla ricorrente Cassa e, accogliendo il ricorso d'urgenza, ha sospeso la cancellazione automatica delle cartelle, ordinando all'Agenzia delle Entrate Riscossione di proseguire nella riscossione dei crediti previdenziali di Cassa Forense iscritti in ruoli trasmessi agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Saldo e stralcio cartelle fino a mille euro
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Secondo il giudice capitolino, le somme suddette appaiono "verosimilmente" sottratte all'ambito applicativo dell'estinzione ope legis di cui all'art. 4 del d.l. n. 119/2018, conv. con l. n. 136/2018: quest'ultima norma ha autorizzato la cancellazione automatica, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni affidati agli agenti della riscossione nel periodo suddetto
Secondo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione anche i crediti previdenziali delle Casse di previdenza trasformate in persone giuridiche private, in base al d.lgs. n. 509/1994, rientrerebbero nella previsione di estinzione ope legis di cui al citato art. 4.
Di contrario avviso Cassa Forense che, nel ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale capitolino, ha spinto per "un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata" della suddetta norma, coerente con la propria autonomia organizzativa, gestionale e contabile, normativamente attribuitale dal d.lgs n. 509/1994, che ne ha disposto la privatizzazione, e con gli obblighi ad essa imposti di "assicurare l'equilibrio di bilancio" e di adottare misure volte a garantire l'equilibrio tra proventi ed oneri di gestione.
Al giudicante si è fatta presente la "notevole entità dell'effetto dannoso che determinerebbe l'applicazione nei propri confronti del suddetto art. 4 del d.l. n. 119/2018" che rischia di comportare una sopravvenienza passiva di oltre 7 milioni di euro.
Cassa Forense: sospeso il saldo e stralcio delle mini cartelle
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Il Tribunale ha ritenuto l'istanza di Cassa meritevole di accoglimento anche alla luce della sentenza n. 77/2017 della Corte Costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale di una norma avente effetti analoghi a quelli che avrebbe quella contestata nel caso di specie se interpretata come assunto dall'Agenzia.
Anzi, ha spiegato il Tribunale, poichè "l'estinzione ope legis dei crediti fino ad euro 1.000,00 prevista dall'art. 4 del d.l. n. 119/2018 non comporta un'acquisizione di entrata per lo Stato, ma appare essere funzionale solo ad un'agevolazione delle attività di riscossione della neo istituita Ader, nemmeno viene in considerazione quel bilanciamento tra l'interesse dello Stato ad incrementare le proprie entrate e il sacrificio di quelle della Cassa previdenziale privatizzata e alla quale la legge statale ha imposto l'autosufficienza, comunque ritenuto dalla Corte costituzionale irragionevole e dunque non sufficiente a giustificare il secondo":
Ancora, il giudice ha tenuto conto dell'ingente importo dei crediti di cui si tratta e dell'automaticità, immediatezza ed esponenziale entità dei negativi effetti che l'interpretazione dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018 assunta da Ader potrebbe determinare sulla consistenza patrimoniale della Cassa ricorrente e soprattutto sul corretto assolvimento della sua funzione pubblicistica ex art. 38 della Costituzione.
Ciò, si legge nel decreto, fa "verosimilmente apparire non solo concreto e attuale il rischio di siffatti pregiudizi, ma anche quello della loro non agevole ed adeguata riparabilità mediante una futura condanna di Ader al risarcimento monetario, ed infine anche quello del loro aggravamento nel periodo necessario alla convocazione delle parti".
Da qui la decisione di far proseguire Ader nella riscossione dei crediti in oggetto. Anzi, conclude il Tribunale, "l'assunta verosimile fondatezza dell'azione preannunciata nel merito, implicando la verosimile estraneità dei crediti previdenziali di cui è titolare l'ente ricorrente all'ambito applicativo della norma ex art. 4 del d.l. n. 119/2018, comporta anche che i debitori delle somme dovute alla cassa ricorrente non sono i titolari di situazioni potenzialmente incise dalla decisone cautelare".
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Autore: Lucia Izzo