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Il revenge porn diventa reato: le proposte

È iniziato l'iter di diversi d.d.l. volti a introdurre nel codice penale una norma per contrastare la diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza consenso, il c.d. revenge porn


di Lucia Izzo - Una norma ad hoc, precisamente l'articolo 612-ter del codice penale, destinata a contrastare il disgustoso fenomeno del revenge porn, divenuto una vera e propria piaga sociale nel corso degli ultimi anni in quanto "fenomeno umiliante e lesivo della immagine e dignità, che può condizionare la vita delle vittime anche nella ricerca di un impiego e nei rapporti sociali, ma non solo".


Lo prevede un d.d.l. d'iniziativa M5S (qui sotto allegato), prima firmataria la senatrice Elvira Evangelista, volto a contrastare la pubblicazione e la diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, nonchè altri tre disdegni di legge (due alla Camera e uno al Senato) presentati da Forza Italia.

Quattro disegni di legge contro il revenge porn

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Il provvedimento dei pentastellati, infatti, è il primo ad aver iniziato l'iter in commissione Giustizia al Senato, ma non è l'unico, poiché gli hanno fatto seguito (o sono state già presentate in passato) anche iniziative da parte di Forza Italia. I disegni di legge sono in tutto quattro (altri due alla Camera e un altro al Senato) e hanno un impianto simile a quello presentato dal M5S, facendo ben sperare che le forze politiche possano raggiungere un rapido accordo.
Nei prossimi giorni si deciderà il calendario delle audizioni che inizieranno entro la fine del mese.

Il caso Giulia Sarti

Il tema è tornato di strettissima attualità a seguito della vicenda che ha colpito l'ex presidente della commissione Giustizia a Montecitorio, Giulia Sarti, le cui immagini private sono state diffuse in re e continuano a circolare senza freni.

Una vicenda che ha scatenato le reazioni, indignate e unanimi, di tutta la politica italiana al punto che lo stesso ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha reso noto di stare seguendo personalmente la questione e di aver chiesto informazioni alla Polizia Postale: "È una vicenda disgustosa e molto grave. È nostro dovere proteggere la liberta' e la privacy di Giulia Sarti e delle altre persone, spesso giovani, che subiscono e/o hanno subito lo stesso vergognoso trattamento" ha dichiarato il vicepremier e leader della Lega.

Revenge porn: il ddl del governo Lega-5 Stelle

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Il revenge porn, spiega la relazione introduttiva del d.d.l. presentato dal M5S, è la pratica, sempre più diffusa in rete, consistente nella pubblicazione o nella minaccia di pubblicazione, anche a scopo di estorsione, di fotografie o video che mostrano persone impegnate in attività sessuali o in pose sessualmente esplicite con i genitali esposti.
Il tutto senza il consenso della persona interessata e spesso in risposta alla chiusura di una relazione e dunque per vendetta di ex coniugi, compagni/e o fidanzati/e.
Può trattarsi di selfie scattati dalla stessa vittima e inviati all'ex partner e fatti girare non solo in rete, ma attraverso e-mail e cellulare. Nella relazione introduttiva si rammenta il triste caso di cronaca italiana che ha portato al suicidio di Tiziana Cantone dopo che un suo video hard era diventato virale in rete e la donna si era inutilmente rivolta alla Magistratura chiedendone la rimozione dai siti e motori di ricerca.

In molti paesi il revenge porn è riconosciuto come reato (es. Germania, Israele, Regno Unito e diversi Stati USA), mentre in Italia vi è un "assurdo vuoto normativo": in assenza di una legge specifica, la vittima può solo appigliarsi alla normativa sui reati di diffamazione, estorsione, violazione della privacy e trattamento scorretto dei dati personali, che, spiega il d.d.l., "non recepisce la gravità e la peculiarità del fenomeno".

Il revenge porn diventa reato

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Da qui l'iniziativa di introdurre una fattispecie specifica di reato che punisca questi comportamenti in maniera esemplare con l'intento di arginare e porre fine al fenomeno e alle conseguenze devastanti causate alle vittime.
Il nuovo art. 612-ter c.p. è pensato come norma ad hoc per sanzionare la "Pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti". Il primo comma mira a sanzionare chiunque pubblica attraverso strumenti informatici o telematici, immagini o video privati sessualmente espliciti, senza l'espresso consenso delle persone ivi rappresentate, al fine di provocare nelle persone offese gravi stati di ansia, di timore e di isolamento.
La sanzione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è la reclusione da sei mesi a tre anni. Eguale finalità sanzionatoria ha il secondo comma che punisce anche chi contribuisce alla diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti, prevedendo una multa da 75 a 250 euro.
Una pena aggravata (reclusione da 1 a 4 anni) è prevista qualora il fatto sia commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o dall'altra parte dell'unione civile, oppure dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima. Se dal fatto deriva la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta dal reo, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni.
Come condizione di procedibilità dell'azione penale, l'articolo in commento prevede la querela irrevocabile della persona offesa entro il termine di sei mesi, mentre per le ipotesi più gravi si procede d'ufficio.

Revenge porn: rimozione immediata delle immagini

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Il d.d.l. ritiene indispensabile anche responsabilizzare in modo tangibile i gestori delle piattaforme e delle applicazioni attraverso le quali si effettua il revenge porn al fine di ottenere la rimozione immediata delle immagini incriminate.
L'art. 2 del d.d.l. riconosce la facoltà in capo all'offeso o a ciascun suo genitore, in caso di vittime minorenni, di inoltrare al titolare del sito internet o del social media la richiesta di oscurare, rimuovere o bloccare le immagini o i video privati sessualmente espliciti pubblicati e diffusi in rete senza il consenso dei soggetti coinvolti, previa conservazione dei dati originali.
Qualora entro 24 ore dal ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di aver assunto l'incarico di provvedere come richiesto, e nelle 48 ore successive non vi abbia provveduto il soggetto interessato (cfr. art. 140-bis e ss. d.lgs n. 196/2003) potrà proporre reclamo al Garante della privacy o invocare la tutela giurisdizionale presentando ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.
Questo anche nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o dei social media. In caso di morte del soggetto offeso, potranno essere gli eredi o il convivente ad esercitare le facoltà e i diritti previsti.

Linee guida per sensibilizzare minori e studenti

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Il disegno di legge ritiene doveroso sensibilizzare minori e gli studenti, assumendo "che solo un uso consapevole di internet e dei social mediante un adeguato intervento educativo possa metterli a riparo dalle insidie dei social media e possa costituire efficace prevenzione e contrasto della fattispecie criminosa che deve essere prevista e punita dal nostro ordinamento".
L'articolo 3 intende all'uopo assicurare l'attuazione di interventi nell'ambito delle istituzioni scolastiche anche ricorrendo alla collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni. Si prevede che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, il MIUR, sentito il Ministero della giustizia, adotti linee guida per la prevenzione nelle scuole del delitto di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, da aggiornare con cadenza biennale.
Il disegno di legge indica già per il triennio 2019–2021 gli interventi mirati alla prevenzione e sensibilizzazione, fissando come punto di partenza la formazione del personale della scuola con la partecipazione di un referente per ogni istituzione scolastica.
Si dispone il coinvolgimento diretto degli studenti attraverso la promozione di un loro ruolo attivo in attività progettuali anche con carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione, o elaborate da reti di scuole che vedano la partecipazione di enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.
Tra le linee operative di orientamento relative al fenomeno, viene riconosciuta la necessità di prevedere misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.
Data: 19/03/2019 20:00:00
Autore: Lucia Izzo