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Il sequestro conservativo nelle obbligazioni solidali

In caso di condebitori, il sequestro conservativo è valido anche se il periculum in mora sussiste per il solo debitore resistente


Avv. Giuseppe Digiesi - Con pronuncia depositata il 27.2.2019, il Tribunale di Roma - nel decidere un reclamo proposto dal debitore avverso il provvedimento con il quale, su richiesta dello scrivente, è stato concesso il sequestro conservativo di tutti i beni del debitore - ha affermato come il creditore possa agire, anche in via cautelare, nei confronti di ciascuno dei debitori solidali. Possibilità, questa, per nulla scontata, anche alla luce delle numerose pronunce di senso opposto emesse, tra l'altro, dallo stesso Tribunale di Roma.

La vicenda

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Nel caso di specie, il diritto azionato dal creditore, difeso dallo scrivente, riguarda il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1669 c.c., richiesto alla società costruttrice – venditrice per i gravi difetti riscontrati sulla costruzione venduta.

In considerazione del grave stato di insolvenza nel quale si trovava la società costruttrice – venditrice, il creditore ha richiesto al Tribunale di Roma di essere autorizzato a sequestrare gli ultimi beni della società. Ciò per evitare che, nel frattempo, la venditrice si spogliasse di tutti gli ultimi beni e rendesse, di fatto, impossibile per il creditore ottenere da quest'ultima quanto legittimamente richiesto.

Il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso e autorizzava il sequestro richiesto.

La posizione del debitore

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La società, tuttavia, reclamava la decisione del Tribunale evidenziando, tra l'altro, che, potendo il creditore agire anche nei confronti di altri diversi soggetti (quali la società alla quale la venditrice aveva appaltato la costruzione dell'immobile e/o la compagnia assicurativa con la quale la stessa aveva sottoscritto una polizza postuma decennale per questo tipo di vizi) il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere esistente il cd. periculum in mora, ossia il pericolo per il creditore di rimanere "insoddisfatto" (requisito questo, come noto, essenziale per la concessione del sequestro). A dire della venditrice, infatti, anche nel caso in cui la stessa non avesse adempiuto alla propria obbligazione, il creditore avrebbe in ogni caso potuto agire nei confronti di questi ulteriori soggetti. A sostegno della propria tesi, la società citava numerose decisioni (una delle quali emesse dallo stesso Tribunale di Roma) che, in effetti, ritenevano come "il pericolo di perdere il proprio credito non sussiste sino a quando vi sarà anche uno dei debitori solidali che possa soddisfare, con le sue sostanze, l'intero credito".

La posizione del creditore

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Lo scrivente rilevava, innanzitutto, che la reclamante non aveva mai chiesto e/o sollecitato l'intervento di qualsiasi ulteriore soggetto. Veniva tra l'altro evidenziato che, in tema di obbligazioni solidali, il creditore è libero di agire per l'adempimento nei confronti di ciascuno dei debitori. Si sottolineava, al riguardo, che se ciò valeva per la legittimazione all'iniziativa esecutiva, così medio tempore era anche per la domanda cautelare, senza che il creditore fosse tenuto a considerare le condizioni economiche di coobbligati contro i quali ha ritenuto di non agire. Peraltro, se il pericolo di non soddisfacimento del credito divenisse subordinato alla sussistenza di analogo pericolo riguardo agli altri debitori, tale circostanza si tradurrebbe in una difficoltà per il creditore e non in un vantaggio.

Con la decisione in commento il Tribunale di Roma ha condiviso appieno la tesi sopra esposta, rilevando come "a fronte della natura solidale dell'obbligazione gravante a carico dell'assicuratore (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 14537 del 10.6.2013), il creditore è libero di agire per l'adempimento nei confronti di ciascuno dei condebitori".

Alla luce di questa pronuncia, è possibile quindi affermare che deve riconoscersi al creditore il diritto di ricorrere al sequestro conservativo anche in presenza di più debitori, ed anche nel caso in cui alcuni di essi non presentino il pericolo di insolvenza.

Avv. Giuseppe Digiesi

giuseppedig.gd@gmail.com

Data: 19/03/2019 16:00:00
Autore: Giuseppe Digiesi