Casa familiare e mantenimento
di Valeria Zeppilli – L'assegnazione della casa coniugale e la determinazione dell'ammontare del mantenimento sono due provvedimenti che si influenzano reciprocamente.
La giurisprudenza, infatti, ha da tempo e in più occasioni affermato che nel determinare l'assegno di mantenimento che un ex coniuge è eventualmente tenuto a corrispondere all'altro, il giudice deve tenere conto delle disponibilità patrimoniali e delle utilità economiche del beneficiario intese in senso complessivo. Di conseguenza dovrà valutare anche se, in favore di tale soggetto, è stata disposta o meno l'assegnazione della casa familiare.
Indice:
- Il valore della casa familiare
- La casa familiare non è una componente del mantenimento
- Revoca della casa familiare e modifica del mantenimento
Il valore della casa familiare
Nel dettaglio, l'uso della casa familiare, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, va valutato considerando il risparmio della spesa che altrimenti si dovrebbe sostenere per godere dell'immobile a titolo di locazione.
Si tratta di un criterio sancito dalla Corte di cassazione, ad esempio, nell'ordinanza numero 223/2016, dando continuità a un orientamento consolidato e affermato, tra le altre, anche dall'ordinanza numero 25420/2015 e dalla sentenza numero 26197/2010 della stessa Corte.
La casa familiare non è una componente del mantenimento
In ogni caso, quanto detto non deve indurre in errore: l'assegnazione della casa familiare non è una componente del mantenimento, in quanto si tratta di un provvedimento la cui finalità è esclusivamente quella di tutelare la prole.
Anche questa volta a dirlo è la giurisprudenza, che si è soffermata sulla questione ad esempio con la sentenza numero 9079/2011, in cui si è ribadito che l'assegno di mantenimento va determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Revoca della casa familiare e modifica del mantenimento
L'influenza reciproca che esercitano l'una sull'altro l'assegnazione della casa familiare e il mantenimento fa sì che l'eventuale revoca della prima impone al giudice di rivalutare anche il secondo.
Sul punto, è particolarmente chiara la pronuncia della Corte di cassazione numero 28001/2013, ove si legge che "allorché il giudice del merito abbia revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale, è necessario che egli valuti, una volta in tal modo modificato l'equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell'assegno di mantenimento originariamente disposto".
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- Assegnazione della casa familiare
Data: 20/03/2019 11:00:00Autore: Valeria Zeppilli