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Pace fiscale: come sanare le violazioni formali

Le Entrate hanno fornito le istruzioni operative e i chiarimenti per la regolarizzazione delle violazioni formali nell'ambito della "pace fiscale"


di Lucia Izzo - Pace fiscale, al via la definizione delle violazioni formali. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato infatti le istruzioni, con le regole, la modalità e la tempistica per la regolarizzazione degli errori formali nell'ambito della definizione agevolata introdotta dal dl n. 119/2018 (cosiddetta pace fiscale).


Pace fiscale: le istruzioni delle Entrate

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Il D.L. n. 119/2018 (conv., con mod., dalla L. n. 136/2018) ha introdotto la possibilità di regolarizzare complessivamente, per ciascun periodo d'imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale (c.d. violazioni formali).

Con il provvedimento n. 62274/2019 (qui sotto allegato), l'Agenzia delle Entrate è dunque intervenuta per disciplinare, come previsto dallo stesso D.L., le modalità di attuazione della suddetta "regolarizzazione agevolata delle violazioni formali", fornendo le necessarie disposizioni esecutive.

Regolarizzazione: l'ambito applicativo

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Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi.
Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente.
Nel dettaglio deve trattarsi di violazioni per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.

Quando non si applica la regolarizzazione

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La regolarizzazione, invece, non si applica:
  • alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli sopra indicati;
  • alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (19 dicembre 2018);
  • alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018, ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
  • agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del D.L. n. 167/1990 (conv., con mod., dalla L. n. 227/1990), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

La regolarizzazione, inoltre, non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato: l'esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, sia con riferimento alle violazioni inerenti all'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero.

Perfezionamento della regolarizzazione

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La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Qualora le violazioni non si riferiscono a un periodo d'imposta, dovrà farsi riferimento all'anno solare in cui sono state commesse.

Il versamento

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 maggio 2019, oppure in due rate di pari importo:
- la prima entro il 31 maggio 2019;

- la seconda entro il 2 marzo 2020.

Non si applica la compensazione. Con una successiva risoluzione l'Agenzia istituirà il codice-tributo per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione da riportare nel modello F24, indicando anche le istruzioni per la compilazione.

La rimozione di irregolarità od omissioni

La rimozione di irregolarità od omissioni, anch'essa richiesta per il perfezionamento della regolarizzazione, andrà effettuata entro il 2 marzo 2020.

Qualora l'interessato non abbia effettuato, per un giustificato motivo, la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produrrà comunque effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato, non inferiore a 30 giorni, fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

La rimozione, invece, non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

Infine, il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

Proroga dei termini

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L'Agenzia provvede a prorogare di due anni i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997, per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di processo verbale di constatazione, anche successivo al 24 ottobre 2018,

Ciò secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 6, del decreto 119/2018, in deroga all'art. 3 della legge 212/2000.
Data: 21/03/2019 16:30:00
Autore: Lucia Izzo