Cassazione: i criteri di calcolo per i compensi del Ctu
di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 7637/2019 (sotto allegata) della Cassazione sancisce due importanti principi in materia di liquidazione dei compensi al c.t.u. Il primo stabilisce che, se il c.t.u di avvale di specialisti il suo compenso non deve essere calcolato come se fosse un incarico collegiale. Il secondo invece prevede che la sua prestazione deve essere compensata tenendo conto del tempo effettivamente impiegato e non in base a quello che sarebbe solo ipoteticamente richiesto.
- La vicenda processuale
- Il Ctu si avvale di specialisti? Il compenso non si calcola come collegiale
- Il compenso del Ctu va calcolato in base al tempo effettivamente impiegato
La vicenda processuale
Il Giudice di primo grado accoglie l'opposizione avanzata (art. 170 del d.P.R. n. 115/2002) nei confronti del decreto di liquidazione delle competenze del c.t.u e ridetermina il compenso spettante al c.t.u nel minore importo di euro 3.296,99, più accessori di legge.La Dottoressa nominata propone ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza, adducendo un unico motivo con cui denuncia la violazione dell'art. 56 del d.P.R. n. 115/2002 "che a suo avviso avrebbe dovuto trovare applicazione nella fattispecie in relazione al conferimento di un mandato ad essa c.t.u, non quale componente di un collegio di periti bensì in via esclusiva con facoltà di avvalersi di eventuali specialisti in dipendenza della necessità dello svolgimento di particolari accertamenti."
Resistono le controparti con controricorso sollevando tra gli altri, i seguenti motivi d'impugnazione:
- "violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 319/1980 con riferimento all'illegittima determinazione del tempo per lo svolgimento della c.t.u, in ordine al quale avrebbe dovuto aversi riguardo al tempo effettivamente impiegato e non al tempo ritenuto necessario";
- "violazione dell'art. 71 del citato d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui, con l'impugnata ordinanza, era stata riconosciuta, pur in difetto di un'espressa domanda in tal senso, la liquidazione di 1140 vacazioni a fronte delle 320 richieste dalla stessa c.t.u."
Il Ctu si avvale di specialisti? Il compenso non si calcola come collegiale
La Cassazione accoglie il ricorso principale della c.t.u poiché la liquidazione effettuata con l'ordinanza impugnata è illegittima. Il Tribunale ha applicato infatti un criterio errato poiché ha fatto riferimento all'incarico collegiale e non al mandato singolo conferito al singolo c.t.u. Dal verbale della procedura per accertamento tecnico e ispezione giudiziale (art. 696 bis c.p.c) risulta che la Dottoressa a cui è stato conferito l'incarico di consulente "era stata nominata in via esclusiva, con autorizzazione ad avvalersi eventualmente di specialista del settore di indagine (da comunicare preventivamente alle parti). Sulla scorta di tale presupposto avrebbe dovuto, perciò, trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 56 del d.P.R. n. 115/2002 e non quella di cui al precedente art. 53."
Occorre quindi applicare il principio secondo cui "in tema di liquidazione del compenso dovuto al c.t.u, qualora il giudice si sia limitato ad autorizzare l'ausiliario ad avvalersi di uno o più soggetti per l'espletamento di correlate indagini specialistiche, non può trovare applicazione il criterio previsto dall'art. 53 del d.P.R. n. 115/2002 (il quale si rivolge, propriamente, al conferimento di incarico collegiale), bensì deve farsi riferimento quello riportato nel successivo art. 56 dello stesso d.P.R".
Il compenso del Ctu va calcolato in base al tempo effettivamente impiegato
Fondati altresì il secondo e terzo motivo d'impugnazione del ricorso incidentale, esaminati congiuntamente perché connessi e in relazione ai quali deve ritenersi applicabile il seguente principio: "ai fini della liquidazione del compenso al c.t.u, gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale contento e non al presumibile tempo ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d'ufficio".
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Data: 21/03/2019 14:00:00Autore: Annamaria Villafrate