Gratuito patrocinio: il "tetto" dei compensi per l'avvocato
di Annamaria Villafrate - Il compenso spettante all'avvocato della parte ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio non deve necessariamente corrispondere alla somma liquidata dal Giudice in favore dell'Erario. Il legale non ha titolo per chiedere una somma superiore per il compenso della propria attività professionale da quella risultante dalla corretta applicazione delle norme contenute nel testo Unico delle spese di Giustizia d.P.R 115/2002. E' quanto ha precisato la Cassazione con la sentenza n. 7560/2019 (sotto allegata).
- La vicenda processuale
- Per l'avvocato ricorrente il compenso non è adeguato all'attività svolta
- I compensi del difensore non devono corrispondere a quelli liquidati per l'erario
La vicenda processuale
Un avvocato in sede civile difende diversi soggetti attori che agiscono per ottenere il risarcimento del danno da uccisione di un loro congiunto. Il Tribunale accoglie la domanda, quantificando il risarcimento e condannando il soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, pari a € 10.000,00, di cui € 3500,00 per diritti ed € 6500,00 per onorari, oltre accessori di legge. Con un successivo decreto lo stesso Tribunale liquida i compensi in favore dell'avvocato ricorrente in € 3.113,75 per onorari ed € 666,55 per diritti, oltre accessori di legge.
Il difensore degli attori propone opposizione ai sensi dell'art. 170, d.P.R. 115/2002, che viene respinta dal Presidente del Tribunale in quanto"il compenso liquidato ai sensi dell'art. 82, d.P.R. 115/2002 non deve necessariamente corrispondere a quanto liquidato in sentenza a favore dell'erario, potendo il predetto difensore censurare solo l'errata applicazione delle disposizioni del d.P.R. 115/2002." A suo giudizio, l'importo riconosciuto è stato quantificato correttamente in base all'ammontare del risarcimento liquidato in sentenza "di gran lunga inferiore a quello oggetto di domanda, rilevando che il giudizio era volto a determinare solo l'entità del danno (essendo già intervenuto il giudicato penale sull'an) e che non si era discusso di questioni di particolare complessità." Ricorre quindi l'avvocato, chiedendo la cassazione dell'ordinanza presidenziale. La causa viene rimessa "alla pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica delle questioni oggetto di ricorso."
Per l'avvocato ricorrente il compenso non è adeguato all'attività svolta
L'avvocato, con il primo motivo di ricorso rileva come la pronuncia abbia quantificato il compenso in suo favore in un importo inferiore a quello liquidato in sentenza e posto a carico del soccombente. Il Giudice avrebbe dovuto procedere a detta liquidazione applicando i parametri contenuti nell'art. 82 d.P.R. 115/2002, per evitare che subisse una palese disparità di trattamento "in funzione del diverso destinatario del provvedimento (...) e di evitare un indebito arricchimento dello Stato." Le spese liquidate inoltre erano già state dimezzate a causa del parziale rigetto della domanda, ragion per cui non potevano ammettersi ulteriori riduzioni. Con il terzo invece contesta come il giudice non abbia tenuto conto della complessità dell'attività svolta e dell'impegno dell'avvocato, rigettando la richiesta di acquisizione dei fascicoli, che avrebbero provato il lavoro svolto.
I compensi del difensore non devono corrispondere a quelli liquidati per l'erario
La Cassazione, con sentenza n. 7560/2019 rigetta il ricorso del difensore rilevando come:
- l'art. 82, co. 1, d.P.R. 115/2002 stabilisce che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa";
- il successivo art. 130 "prescrive che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà";
- e che l'art. 133 prevede che "il provvedimento che pone a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato."
Per gli Ermellini la Consulta ritiene pienamente legittima la normativa sulla liquidazione delle spese di giustizia in caso di ammissione al gratuito patrocinio. A suo giudizio essa non crea disparità di trattamento a causa dei criteri di liquidazione dei compensi applicati. Il sacrificio richiesto al professionista che difende i soggetti ammessi al gratuito patrocinio non è tale da risolvere il legame esistente tra l'onorario e il suo valore di mercato. La normativa pare inoltre coerente con il potere discrezionale del legislatore in materia di spese processuali. Nel determinare i compensi del difensore dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio, non è in ogni caso consentito superare i limiti previsti dal d.P.R 115/2002. Il Presidente ha quindi correttamente ridotto il compenso del legale a metà, senza violare l'art 130 di suddetto d.P.R, in quanto non vincolato dall'importo richiesto nella domanda attorea. Egli inoltre ha chiarito nel decreto che l'importo dei compensi del legale è stato calcolato su un giudizio che verteva "solo sul quantum del risarcimento, che non si era discusso di questioni di particolare difficoltà, che non era stato profuso un impegno di particolare onerosità e che il difensore non aveva prodotto, come suo onere, gli atti difensivi".
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Data: 23/03/2019 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate