Atto di rinuncia a credito in favore di terzi
Avv. Marco Sicolo - La rinuncia al credito è uno dei modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento ed è disciplinata dall'art. 1236 del codice civile, a norma del quale: "La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare".
- Natura del negozio di rinuncia
- Causa e motivi della rimessione del debito
- Caratteri e forma della rinuncia al credito
- Congruità del termine per rifiutare
- Rinuncia al credito in favore di terzi
- Fac-simile Atto di rinuncia al credito
Natura del negozio di rinuncia
La lettera della norma esaminata lascia intendere che si tratti di negozio unilaterale recettizio, poiché la remissione del debito sembra perfezionarsi nel momento in cui la dichiarazione di volontà del creditore viene conosciuta dal debitore. Ed è proprio questa la tesi prevalente in dottrina, per la quale l'eventuale opposizione del debitore concreta una condizione risolutiva unilaterale.
Parte della dottrina, però, propende per la natura contrattuale della remissione, poiché l'ultima parte dell'articolo esaminato permette al debitore di esprimere il suo dissenso e quindi di rifiutarla. In base a questa tesi, l'infruttuoso decorso del termine per avvalersi della facoltà di rinuncia equivale ad accettazione tacita da parte del debitore.
Causa e motivi della rimessione del debito
Dal punto di vista pratico, la scelta di rimettere il debito può avere le più diverse cause: ad esempio, il creditore può avere il desiderio di compiere un atto di liberalità nei confronti del debitore, oppure preferisce assicurarsi un pagamento immediato, ancorché solo parziale, anziché ricorrere alle lungaggini processuali per ottenere l'intero pagamento. Proprio a quest'ultima ipotesi, tra l'altro, fa riferimento il fac-simile di rinuncia al credito disponibile in fondo a questo articolo.
Analogamente, anche l'eventuale opposizione del debitore risponde a una libera scelta di quest'ultimo, che può essere dettata da interessi economici, come ad esempio il non voler sopportare eventuali oneri legati all'atto di liberalità del creditore, oppure da semplici motivi di ordine etico e morale.
Caratteri e forma della rinuncia al credito
Come si è accennato, la remissione del debito può essere totale o parziale, a seconda che il creditore rinunci all'intera prestazione cui è obbligato il debitore oppure solo ad una sua parte.
Parimenti, la remissione può essere sottoposta a termini e condizioni.
Il negozio di rinuncia al credito è considerato a forma libera e può perciò perfezionarsi anche verbalmente o per comportamenti concludenti.
Congruità del termine per rifiutare
Per quanto riguarda la congruità del termine di cui all'ultima parte dell'art. 1236 c.c., esso va valutato secondo i canoni della buona fede ex art. 1175 c.c. e perciò corrisponde, in linea di massima, al periodo di tempo necessario a comunicare al creditore un eventuale rifiuto.
La previsione di tale termine risponde all'esigenza di prevenire il prolungarsi di una situazione di incertezza in merito all'esistenza del credito, per cui il decorrere dello stesso comporta l'accettazione tacita della rimessione da parte del debitore (o, più correttamente, la rinuncia del debitore ad avvalersi della facoltà di rifiutare).
In linea con la prevalente concezione della natura unilaterale del negozio, si ritiene che il rinunciante possa revocare la remissione solo fino a quando il debitore non ne abbia avuto conoscenza.
Rinuncia al credito in favore di terzi
In tema di rimessione del debito, per completezza d'indagine vanno citati anche gli articoli del codice civile immediatamente successivi a quello esaminato. L'art. 1237 c.c. qualifica come prova della rimessione la restituzione del titolo al debitore, mentre l'art. 1238 c.c. mantiene una netta distinzione tra la remissione del debito e la rinuncia alle relative garanzie, impedendo che dalla seconda possa automaticamente desumersi la prima.
Di tenore esattamente opposto è il successivo art. 1239 c.c., che, in sostanza, considera la remissione un atto di rinuncia al credito in favore di terzi, poiché con la remissione accordata al debitore principale vengono liberati anche gli eventuali fideiussori.
Fac-simile Atto di rinuncia al credito
In allegato, scaricabile in pdf, un modello di atto di remissione del debito.
Data: 25/03/2019 06:00:00Autore: Marco Sicolo