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Addio pensione per condannati e latitanti

Trattamenti previdenziali, di vecchiaia e anticipati, sospesi a condannati, evasi e latitanti. Lo prevede la legge sul reddito di cittadinanza, di conversione del D.L. n. 4/2019 approvata definitivamente al Senato


di Lucia Izzo - Pensione sospesa nei confronti di condannati, evasi e latitanti. Lo prevede la legge sul reddito di cittadinanza, di conversione del D.L. n. 4/2019, approvata in via definitiva dall'Aula del Senato il 27 marzo 2019.


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Pensione sospesa a condannati e latitanti

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Il provvedimento stabilisce la sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali, di vecchiaia e anticipati, erogati da tutti gli enti di previdenza obbligatoria (non solo Inps, ma anche Casse previdenziali) nei confronti di tutta una serie di soggetti che hanno problemi con la giustizia.
In primis, la sospensione opera nei confronti dei condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art, 2, comma 58, della L n. 92/2012, n. 92, ovvero tutto un elenco di illeciti di stampo mafioso e terroristico.

Nel dettaglio, vi rientrano le fattispecie criminose di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Inoltre, la sospensione opera nei confronti dei condannati a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di reclusione, i quali si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena.
Inoltre, chiarisce il provvedimento, la medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.

I provvedimenti di sospensione dei trattamenti previdenziali

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I provvedimenti di sospensione saranno adottati, con effetto non retroattivo, dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 c.p.p., ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 c.p.p. al quale il condannato si è volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione dovranno essere comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto latitante.

Revoca della sospensione

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La sospensione della prestazione previdenziale potrà essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata.
Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato dovrà presentare domanda al competente ente previdenziale allegando a essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.
Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorrerà dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non avrà effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
Data: 01/04/2019 21:00:00
Autore: Lucia Izzo