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Cassazione: il furto per fame resta reato

La scriminante dello stato di necessità non ricorre se un clochard ruba del cibo in un supermercato, a questi bisogni provvedono gli istituti di assistenza


di Annamaria Villafrate - Rubare per fame resta reato. E poi ci sono le mense per i poveri! Questo ha detto la Cassazione nella sentenza n. 12860/2019 (sotto allegata). Il provvedimento ha infatti negato a un senzatetto la scriminante dello stato di necessità per il reato di furto di cose esposte alla pubblica fede, perché la presenta degli istituti di assistenza per i poveri eliminano il bisogno di rubare per mangiare.

La vicenda processuale

La Corte di appello di Catanzaro, riformando in parte la sentenza del Tribunale di Cosenza, assolve E.V. dal reato ascritto perché il fatto non sussiste e, ridetermina la pena per la residua imputazione, riconoscendo le attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 4 c.p., equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, in un anno di reclusione e 300 euro di multa. All'imputata è stato contestato il reato di cui all'art. 624 (Furto) e 625 co. 1, n. 7 c.p (aggravante per fatto commesso su cose esposte per destinazione alla pubblica fede). Questo perché "al fine di trarne profitto, si impossessava di alcune forme di formaggio sottraendole dagli scaffali cui erano pubblicamente esposte" di un supermercato presso un centro commerciale, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

L'imputata ricorre in Cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione trai quali, figura la contestazione del mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art 54 c.p. "stato di necessità" considerato che, alle esigenze delle persone indigenti provvedono gli istituti di assistenza, che in questo modo fanno venire meno "gli elementi dell'attualità e della inevitabilità del pericolo grave alla persona". La giurisprudenza di legittimità smentisce questa conclusione ritenendo "non è punibile per il reato di furto chi - come l'odierna ricorrente - per l'imprescindibile esigenza di alimentarsi, senza fissa dimora e occupazione, tenti di occultare e sottrarre da un supermercato piccole quantità di generi alimentari di esiguo valore, essendo ravvisabile la scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen."

Niente stato di necessità per il furto di un clochard: ci sono le mense per i poveri

La Cassazione rigetta il ricorso dell'imputata ritenendo infondati i motivi del ricorso sollevati e precisando, per quando riguarda la non configurabilità della scriminante dello stato di necessità di cui all'art 54 c.p. che: "la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, Sentenza n. 3967 del 13/07/2015 (dep. 29/01/2016) (...); Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008). In effetti, si è ritenuto che lo stato di bisogno dell'imputato non possa integrare di per sé la scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. e che non possa essere riconosciuto al mendicante che si trovi in ristrettezze economiche, perché la possibilità di ricorrere all'assistenza degli enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l'aiuto agli indigenti ne esclude la sussistenza, in quanto fa venir meno gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo grave alla persona (Sez. 1, n. 11863 del 12/10/1995 (...) che richiama altresì la Corte Costituzionale, 28 dicembre 1995 n. 519, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 670, comma 1, cod. pen.)."

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Data: 12/04/2019 21:00:00
Autore: Annamaria Villafrate